[X] Nessun diritto soggettivo alla corresponsione del trattamento aggiuntivo di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sorge in capo ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, qualora non sia stato concluso il protocollo di intesa tra Regione e università, cui è rimessa, ex art. 1 del citato decreto, la determinazione dei suddetti contributi aggiuntivi. La conclusione del protocollo di intesa tra Regione e università, cui è rimessa la determinazione dei contributi aggiuntivi di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, si sostanzia in un’attività provvedimentale che comporta l’esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, di ampi margini di discrezionalità, cui non può sostituirsi il giudice amministrativo, non versandosi in un’ipotesi di giurisdizione estesa al merito.
TAR Liguria, Genova, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 1252
Personale aziende ospedaliero-universitarie – diritto a percepire trattamenti aggiuntivi
N. 01252/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2008, proposto da:
Giovanni Abbruzzese, [#OMISSIS#] Abbruzzese, Giovanni Adami, [#OMISSIS#] Bagnasco, [#OMISSIS#] Balbi, [#OMISSIS#] Ballestrero, [#OMISSIS#] Barsotti, [#OMISSIS#] Bollorino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Brusasco, [#OMISSIS#] Burtolo, Giovanni Calabria, [#OMISSIS#] Camisassi, [#OMISSIS#] Canonica, [#OMISSIS#] Capris, [#OMISSIS#] Carmignani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Guido Corallo, Giovanni Corsini, [#OMISSIS#] Crimi, [#OMISSIS#] Crimi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco Dallegri, [#OMISSIS#] Dulbecco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Filaci, [#OMISSIS#] Fornaro, [#OMISSIS#] Franchin, [#OMISSIS#] Fulcheri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Garlaschi, [#OMISSIS#] Indiveri, Barbara Jankowska, [#OMISSIS#] Maffini, [#OMISSIS#] Mansi, [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] Melga, [#OMISSIS#] Menichini, [#OMISSIS#] Minuto, [#OMISSIS#] Odetti, Franco [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gianolino Peraldo, [#OMISSIS#] Pontremoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Primavera, [#OMISSIS#] Puppo, [#OMISSIS#] Ragni, Guido Rodriguez, Angelo Salami, [#OMISSIS#] Sarocchi, [#OMISSIS#] Savarino, [#OMISSIS#] Scopinaro, [#OMISSIS#] Scordamaglia, Bruno Seriolo, [#OMISSIS#] Silvestro, Alchiede Simonato, [#OMISSIS#] Spaziante, [#OMISSIS#] Spigno, Franco Traversa, [#OMISSIS#] Varnier, [#OMISSIS#] Viscoli e [#OMISSIS#] Zentilin, tutti rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Raggi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/11;
contro
– Universita’ degli Studi di Genova, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
– Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli e [#OMISSIS#] Benghi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;
– Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 2/11;
per l’ accertamento
del diritto a percepire trattamenti aggiuntivi previsti dal c. 1 dell’art. 6 del d. lgs. 21/12/1999 n. 517.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Genova, della Regione Liguria e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29.10.2008 il prof. Abbruzzese Giovanni ed altri sessantuno professori e ricercatori universitari presso la facoltà di medicina dell’Università di Genova, che svolgono attività assistenziale presso l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino, agiscono per l’accertamento del diritto a percepire i trattamenti aggiuntivi previsti dall’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 21.12.199, n. 517, nonché – in subordine – per l’accertamento dell’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza formulata in tal senso in data 10.6.2008.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi di Genova, la Regione Liguria e l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Giova riportare il testo dell’art. 6 commi 1 e 2 del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 (rubricato: trattamento economico del personale universitario), a mente del quale: “1. Fermo restando l’obbligo di soddisfare l’impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell’articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall’università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1”.
Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza, tali trattamenti economici aggiuntivi (indennità di posizione e di risultato) sono sostitutivi di quello pregresso relativo alla equiparazione tra medici universitari e medici ospedalieri, e, quindi, applicabili soltanto successivamente alla completa attuazione della disciplina descritta dalla norma, dovendosi applicare, finché non è attuata la disposizione in esame, il cd. “trattamento economico di equiparazione” cui fa riferimento la seconda parte del comma 2 dell’art. 6 citato (così Cons. di St., VI, 9.11.2010, n. 7983).
Ciò chiarito, si osserva che l’attribuzione dei trattamenti aggiuntivi in questione è condizionata, oltre che dal limite delle risorse complessive attribuite a tal fine, alla previa definizione dei criteri e dei parametri di graduazione dell’indennità di posizione (in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico) e dell’indennità di risultato (in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale), parametri la cui individuazione non è contenuta direttamente nella legge, ma è rimessa alla stipulazione di specifici accordi tra la regione e le università (cfr. l’art. 3 comma 2 lett. d del D.P.C.M. 24.5.2001, recante linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517).
Posto che tali accordi, nonostante il lungo tempo trascorso, non risultano ad oggi raggiunti, la domanda di accertamento del diritto a percepire i trattamenti in questione non può trovare accoglimento, postulando il previo esperimento di un’attività provvedimentale che comporta l’esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, di ampi margini di esercizio della discrezionalità, cui non può certo sostituirsi il giudice amministrativo (art. 31 comma 3 c.p.a.), versandosi in fattispecie di giurisdizione non estesa al merito.
In ragione della natura della controversia e dei motivi della decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)