TAR Liguria, Genova, Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 787

Professore universitario-Esperto presso consolato-Emolumenti

Data Documento: 2017-10-19
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00787/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2015, proposto dal professor Massimo [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gamalero presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via xx settembre 6/9; 
contro
Università degli studi di Genova in persona del rettore in carica, 
ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica
entrambi rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio 
ministero degli affari esteri; 
per l’accertamento
del diritto dell’interessato ad ottenere il pagamento dell’assegno aggiuntivo di tempo pieno con decorrenza dall’aprile 2014, e per la conseguente condanna dell’università degli studi di Genova al pagamento delle relative somme, maggiorate dagli accessori
per l’annullamento
della note 3.9.2015, n. 67584 e 4.8.2015, n. 62540 del ministero dell’economia e delle finanze
della nota 17.9.2015 dell’università di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Genova e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il professor Massimo [#OMISSIS#] si duole degli atti impugnati, di cui chiede l’annullamento con il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in causa con memoria con cui hanno chiesto respingersi la domanda.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
Il professor Massimo [#OMISSIS#], ordinario presso l’università di Genova, venne nominato con atto del ministero degli esteri 22.2.2013, n. 665 nella posizione di esperto come addetto scientifico presso il consolato d’Italia di San [#OMISSIS#], e al contempo venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decreto 10.6.2013, n. 358 del rettore dell’ateneo.
Le norme applicate nella fattispecie sono quelle previste dal dpr 5.1.1967, n. 18 che intesero sopperire alle esigenze dell’amministrazione degli esteri, che ha spesso la necessità di disporre di esperti che supportino il processo di sviluppo delle conoscenze e delle attività italiane: in tale senso venne stabilito che un numero limitato di persone di provata capacità avrebbe potuto essere distaccato per operare soprattutto presso gli uffici di rappresentanza italiana all’estero, così da garantire un’effettiva presenza del nostro Paese soprattutto laddove si verificavano situazioni di necessità od utilità per la comunità italiana.
Questa risulta essere stata la ragione per cui l’interessato, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni del dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi venne inviato ad operare presso il consolato italiano di san [#OMISSIS#] (usa) con le funzioni addetto scientifico “… al fine di promuovere la scienza e la tecnologia italiana, incentivare i contatti tra enti di ricerca e istituti di alta formazione scientifica italiana e statunitensi, di assistere e promuovere il trasferimento di tecnologie verso le applicazioni industriali, di assistere e promuovere i rapporti economico-industriali nei settori delle tecnologie avanzate, di procedere a ricognizioni ed informative nel settore della ricerca e sviluppo negli Stati Uniti e di organizzare iniziative di carattere scientifico e tecnologico…”. Il rettore dell’università di Genova lo pose con ciò nella ricordata posizione di fuori ruolo, e risulta che da allora la retribuzione è stata materialmente corrisposta dall’università di Genova, tuttavia su indicazione del suo contenuto e predisposizione dell’esatta provvista da parte delle amministrazioni dell’economia e delle finanze e degli esteri.
In tal senso depongono i documenti prodotti, dai quali si ricava che l’origine della presente controversia risiede proprio nella comunicazioni che l’amministrazione statale inviò all’ateneo genovese per precisare i limiti della retribuzione che compete al docente collocato nella posizione descritta; sono rilevanti ai fini del presente decidere anche le missive con cui l’ateneo richiese ed ottenne dal ministero degli esteri l’integrale rimborso delle spettanze anticipate al docente collocato appunto fuori dei ruoli del personale accademico.
Tale situazione in fatto e diritto corrisponde alla disposizione normativa (comma 6 dell’art. 168 del dpr 5.1.1967, n. 18) che consente alle amministrazioni di provenienza di collocare fuori ruolo il personale che deve essere utilizzato all’estero o comunque al servizio dei rapporti tra l’Italia e i Paesi terzi.
Tutto ciò premesso si osserva che il ricorrente chiede annullarsi il provvedimento impugnato, così da permettergli di continuare a percepire l’indennità cosiddetta di tempo pieno che è riservata ai docenti universitari che a suo tempo optarono per rinunciare ad ogni attività lavorativa esterna all’ateneo.
Ferma la ricordata condizione di fuori ruolo, il ricorrente opera una ricostruzione del quadro normativo stipendiale rilevante per la fattispecie allegando che, nei decenni, le leggi e poi i contratti collettivi hanno preferito aggiungere delle indennità alle paghe tabellari o base, così da rendere più remunerative talune attività rispetto ad altre; tale conformazione delle relazioni stipendiali dello Stato italiano e degli enti pubblici è verosimilmente derivata dalla crisi finanziaria che da molti anni affligge il settore pubblico allargato, dal che la scelta operata di non affrontare la questione su tutta la platea dei dipendenti, per privilegiare a turno le singole categorie.
Un consimile modo di agire dovrebbe portare, secondo la tesi esposta in ricorso, a considerare anche l’indennità per cui è giudizio alla stregua di un emolumento facente parte della paga base, sì che l’applicazione delle norme denunciate non avrebbe potuto causare la situazione di cui l’interessato si duole con l’atto in questione.
Il tribunale amministrativo non può condividere l’assunto, proprio in considerazione della natura della porzione dell’emolumento in questione, che è propria dei docenti universitari e non può attagliarsi in alcun modo a coloro che svolgono le attività consolari che il docente interessato è stato chiamato a disimpegnare a san [#OMISSIS#]. Non è infatti ipotizzabile che un addetto del rango dell’interessato possa optare per svolgere un’attività non a tempo pieno a favore dell’amministrazione degli esteri, dal che la complessiva infondatezza delle censure.
Non di meno le spese di causa vanno compensate tra le parti, attesa la complessità del quadro normativo di riferimento e la natura dell’attività spiegata dall’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
respinge il ricorso a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/10/2017