TAR Liguria, Genova, Sez. I, 2 ottobre 2018, n. 768

Procedura concorsuale posto Professore associato-attività valutativa da parte della Commissione-limiti sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2018-10-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Le procedure selettive per la copertura di posti da professore di II fascia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono caratterizzate da ampi spazi di discrezionalità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5102). In particolare, il giudizio della Commissione è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità.
Nel caso in esame, la documentazione in atti non rivela l’esistenza dei suddetti profili patologici, atteso che la Commissione ha adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza relativo alla produzione scientifica e che il maggior numero di progetti di ricerca documentati dalla controinteressata vale di per sé ad escludere l’illogicità di tale valutazione.

Contenuto sentenza

N. 00768/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] De Censi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;

contro
Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti
[#OMISSIS#] Del Mastro, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso la quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 36/14;

per l’annullamento
del decreto rettorale n. 4907 in data 14/12/2017, di approvazione degli atti del procedimento e di nomina del vincitore, nonché di tutti gli atti interni della procedura selettiva volta al reclutamento di un professore di 2^ fascia presso l’Università degli Studi di Genova, dipartimento di Medicina interna e specialità mediche, settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Ematologia, settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia medica, bandito con decreto rettorale n. 1909 del 30/5/2017, ivi compresi gli atti di nomina della Commissione giudicatrice, nonché dei verbali e dei giudizi della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova e di [#OMISSIS#] Del Mastro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. [#OMISSIS#] De Censi ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università di Genova per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare “oncologia medica”.
All’esito della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha ritenuto che la dott. [#OMISSIS#] Del Mastro fosse in posizione di preminenza rispetto al dott. De Censi il quale, a sua volta, precedeva una terza candidata (la dott. [#OMISSIS#] Queirolo).
Secondo la Commissione, infatti, la dott. Del Mastro e il dott. De Censi erano sostanzialmente comparabili per quanto concerne l’attività didattica, l’attività clinica e i titoli, ma la prima era preferibile relativamente alle pubblicazioni, all’attività scientifica e congressuale.
Il dott. De Censi era ritenuto in posizione di preminenza solo relativamente alla produzione scientifica complessiva, sebbene la dott. Del Mastro presentasse “contributi di più specifico interesse del settore e maggiore rilevanza dal punto di vista clinico”.
Con il presente ricorso, regolarmente notificato all’Università di Genova e alla controinteressata, il dott. De Censi ha impugnato gli atti della procedura selettiva e il conseguente decreto rettorale con cui la dott. Del Mastro è stata nominata professore associato presso il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Questi i motivi di gravame:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, l. 240/2010, in relazione al Regolamento di Ateneo nonché al bando di gara. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti. Manifesta illogicità. Sviamento.
Nonostante l’espressa indicazione contenuta nel bando, la Commissione avrebbe omesso di valutare il possesso di una specifica qualificazione nelle neoplasie dell’apparato respiratorio.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, l. 240/2010, e del Regolamento di Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di procedure selettive. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà. Sviamento di potere.
I criteri di valutazione, fissati nella prima seduta della Commissione, sarebbero stati modificati in sede di valutazione dei candidati.
III) Violazione dell’art. 18, l. 240/2010, e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo. Violazione del d.m. 7/6/2016, n. 120. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o sviamento. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità.
Per la valutazione delle pubblicazioni e della produzione scientifica, sarebbe stato immotivatamente utilizzato un criterio diverso da quelli indicati nell’allegato C del d.M. istruzione n. 120/2016.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, l. 240/2010, e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere per travisamento e/o illogicità manifesta. Sviamento di potere.
Le pubblicazioni e la produzione scientifica del ricorrente sarebbero state giudicate di minor rilievo in quanto interdisciplinari, ma tale canone, indeterminato e non preventivamente indicato, collide con i criteri previsti dall’art. 16 della legge n. 240/2010.
V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, l. 240/2010, e 9 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere per difetto di presupposto e/o travisamento. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà. Sviamento di potere.
Per quanto concerne i progetti di ricerca, il ricorrente sarebbe stato obiettivamente in posizione di preminenza rispetto alla controinteressata; sarebbe stata omessa, inoltre, la valutazione dell’attività congressuale del primo.
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, l. 240/2010, e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Commissione avrebbe rinunciato a valutare gli altri titoli, esprimendo un sommario giudizio di equivalenza dei candidati.
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, l. 240/2010, e dell’art. 9 Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Commissione avrebbe immotivatamente omesso di valutare l’attività didattica svolta all’estero dal ricorrente nonché la sua attività clinica in posizione apicale.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Genova e la dott. [#OMISSIS#] Del Mastro, entrambi opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
La controinteressata eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso inteso all’annullamento degli atti di una procedura selettiva priva di natura concorsuale e non destinata a concludersi con la formazione di una graduatoria dei candidati.
In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive posizioni.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 20 luglio 2018 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorrente contesta la legittimità degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata (settore scientifico-disciplinare “oncologia medica”) e del conseguente provvedimento con cui la dott. [#OMISSIS#] Del Mastro, selezionata per il proseguimento della procedura, è stata nominata professore associato.
2) La difesa della controinteressata eccepisce preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto, a fronte di una procedura che non ha natura concorsuale e non contempla la formazione di una graduatoria dei candidati, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa non comporterebbe il subentro del dott. De Censi nella posizione di vincitore.
L’eccezione non ha pregio.
E’ evidente, infatti, che il ricorrente non persegue l’obiettivo (impossibile da raggiungere in assenza di una graduatoria dei candidati) di vedersi proclamato vincitore della procedura selettiva, ma intende ripristinare le proprie chances di conseguire il bene della vita attraverso l’indizione di una nuova procedura, in conseguenza dell’annullamento degli atti di quella contestata.
Tale interesse strumentale legittima il candidato non prescelto ad impugnare i risultati della procedura comparativa.
3) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denuncia che la Commissione non avrebbe tenuto conto, sia nella predisposizione dei criteri sia in sede di valutazione dei candidati, di un elemento essenziale indicato dal bando, concernente l’impegno scientifico nel campo delle neoplasie dell’apparato respiratorio.
Tale omissione si sarebbe tradotta a discapito del ricorrente che, come dimostrano le pubblicazioni selezionate, vanta un’elevata qualificazione nello specifico settore.
La censura è infondata.
Come riconosce lo stesso ricorrente, infatti, l’allegato “A” del bando precisa che le indicazioni di cui sopra riguardano le “specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere, con esclusione di ogni finalità valutativa”.
Si trattava, quindi, di semplici informazioni utili ad orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura selettiva, ma affatto prive, per espressa previsione della lex specialis, di rilevanza ai fini della valutazione dei candidati.
Ne consegue che, del tutto legittimamente, la Commissione ha omesso di considerare l’elemento in questione.
4) Le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso sono intese a denunciare la violazione del principio di immutabilità dei criteri di valutazione.
Più precisamente, l’esponente sostiene che, nell’ultima seduta della Commissione, sarebbero stati modificati i criteri relativi alle pubblicazioni selezionate e alla produzione scientifica complessiva, attraverso l’estrapolazione di tre indicatori dai ventitré elencati nel verbale della prima seduta.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Come si evince dal verbale della seconda seduta del 12 ottobre 2017, infatti, la valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e dei titoli è stata effettuata sulla base dei criteri precedentemente individuati, da cui è scaturita la formulazione di un giudizio collegiale per ogni candidato.
Nella quarta seduta del 4 dicembre 2017, la Commissione ha constatato che “tutti i candidati presentano curricula molto buoni e coerenti con il settore scientifico disciplinare” e, in conseguenza, ha proceduto a comparare in dettaglio gli elementi realmente caratterizzanti il profilo scientifico e l’impegno dei candidati: le pubblicazioni selezionate, la produzione scientifica complessiva, la responsabilità di progetti di ricerca e di sperimentazioni cliniche.
Tale modus procedendi non implica l’arbitraria disapplicazione degli indicatori individuati in precedenza, bensì la logica attribuzione di un rilievo privilegiato ai criteri ritenuti idonei a rivelare l’esistenza di apprezzabili differenze fra i candidati, posto che la valutazione delle altre attività e dei titoli dava luogo ad un giudizio di sostanziale equivalenza.
Non è corretto affermare, pertanto, che i criteri di valutazione siano stati modificati, integrati o affinati successivamente alla conoscenza dei titoli dei concorrenti.
5) Lamenta il ricorrente, quindi, che la Commissione avrebbe immotivatamente applicato, per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica, indicatori diversi da quelli previsti dall’art. 5 del d.M. istruzione 7 giugno 2016, n. 120, laddove la corretta applicazione di questi ultimi si sarebbe oggettivamente risolta a suo vantaggio.
La fonte regolamentare indicata dal ricorrente disciplina la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, sicché lo scostamento dai criteri e dai parametri ivi individuati non cagiona, in difetto di espressi richiami da parte della lex specialis ed anche in considerazione della diversa natura dei due procedimenti, l’illegittimità degli atti della procedura selettiva per la chiamata di professori già abilitati.
Ne consegue l’infondatezza della censura sollevata con il terzo motivo di ricorso.
6) Con il quarto motivo, viene denunciata l’erroneità della valutazione di preminenza delle pubblicazioni e della produzione scientifica della controinteressata in quanto fondata sull’applicazione di un criterio, riferito al carattere “interdisciplinare” della produzione del ricorrente, di carattere indeterminato nonché confliggente con le previsioni di legge e del regolamento di Ateneo che indicano l’interdisciplinarietà quale valore positivo.
La doglianza è correttamente formulata: come emerge dal verbale della quarta seduta della Commissione, infatti, le pubblicazioni selezionate dal ricorrente sono state ritenute meno rilevanti in quanto “in buona parte attinenti a tematiche interdisciplinari”.
Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente a cagionare l’illegittimità della contestata valutazione, nell’ambito della quale i “criteri prevalenti per comparare le pubblicazioni selezionate dai candidati” erano la qualità dei lavori e l’autonomia editoriale.
Sotto il primo profilo, le pubblicazioni del ricorrente sono state valutate sostanzialmente comparabili con quelle della controinteressata che, però, lo ha nettamente preceduto per quanto concerne il parametro dell’autonomia editoriale, essendo risultata primo o ultimo autore del 93% dei contributi selezionati, contro il 50% del ricorrente.
La valutazione di preminenza riferita alla dott. Del Mastro, pertanto, fonda essenzialmente su ragioni che prescindono dal carattere dell’interdisciplinarietà.
7) Con il quinto motivo di ricorso, l’esponente contesta la valutazione di equivalenza relativa all’attività scientifica.
Egli afferma di essere “obiettivamente superiore con riguardo ai progetti di ricerca finanziati con metodo competitivo e revisione tra pari”, mentre la controinteressata potrebbe solo vantare un maggior numero di sperimentazioni per conto di industrie farmaceutiche che, ai fini scientifici, sono meno rilevanti.
Inoltre, lamenta la mancata valutazione della sua attività congressuale, seppure ampiamente documentata nel curriculum.
Neppure questi rilievi sono idonei a dimostrare l’illegittimità degli atti di una procedura di valutazione comparativa che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5102).
Ciò comporta che il giudizio della Commissione sia censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità.
Nel caso in esame, la documentazione in atti non rivela l’esistenza dei suddetti profili patologici, atteso che la Commissione ha adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza relativo alla produzione scientifica e che il maggior numero di progetti di ricerca documentati dalla controinteressata vale di per sé ad escludere l’illogicità di tale valutazione.
Non è vero, in secondo luogo, che non sia stata valutata l’attività congressuale, poiché la Commissione ha dato espressamente atto dell’ampia partecipazione del ricorrente, tuttavia ritenendo che la dott. Del Mastro fosse in posizione di preminenza in quanto, a differenza del dott. De Censi, aveva anche documentato la partecipazione al comitato organizzatore o scientifico di un discreto numero di eventi formativi.
8) La Commissione avrebbe sostanzialmente rinunciato, secondo il ricorrente, alla valutazione degli altri titoli dei candidati, “salomonicamente pervenendo ad una valutazione complessiva di equivalenza”.
Tale omissione si sarebbe tradotta a discapito del ricorrente che vanta titoli superiori a quelli della controinteressata, in ragione della partecipazione a comitati editoriali, dell’attribuzione di incarichi di alta qualificazione, dei premi conseguiti per l’attività scientifica e delle consulenze svolte.
Come si è già avuto modo di accennare, però, la Commissione non ha affatto disapplicato una parte dei criteri predeterminati, ma, avendo rilevato l’impossibilità di stabilire livelli di priorità tra voci alquanto eterogenee, si è razionalmente determinata per un’applicazione complessiva, da cui è scaturita la valutazione di sostanziale equivalenza dei candidati.
Tale opzione, che non esorbita certo dai confini della discrezionalità amministrativa, è stata adeguatamente esplicitata, anche con esempi concreti, nel verbale della quarta seduta.
Né si ravvisano elementi per ritenere che la scelta in parola abbia comportato alcuna disparità di trattamento ai danni del ricorrente, poiché l’elenco di titoli riportato nella narrativa del ricorso non implica la dimostrazione della loro rilevanza ovvero della preminenza rispetto a quelli della controinteressata.
Ne consegue l’infondatezza delle censure sollevate con il sesto motivo di ricorso.
9) Con il settimo e ultimo motivo, viene denunciata l’omessa valutazione dell’attività didattica svolta dal dott. De Censi in qualità di “honorary professor” presso un ateneo inglese, motivata con riferimento all’incapacità della Commissione di valutarne la corrispondenza ai ruoli delle università italiane e alla mancata documentazione degli affidamenti.
La seconda ragione resiste alle critiche di parte ricorrente in quanto coerente con il disposto dell’art. 9, comma 3, del regolamento di Ateneo (richiamato dall’art. 7 del bando): “Nella valutazione dell’attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all’estero, e relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare: a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate”.
La mancanza di tali indicazioni nel curriculum presentato dal ricorrente ha precluso, quindi, la valutazione dell’incarico svolto all’estero.
Infine, per quanto concerne l’attività clinica, il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza che non avrebbe tenuto conto del ruolo apicale da lui ricoperto, laddove la controinteressata era dirigente medico di primo livello.
Tale doglianza sottende un richiamo alle regole vigenti per i concorsi ospedalieri, dove sono attribuiti punteggi rigorosamente differenziati in relazione all’anzianità di servizio e ai ruoli ricoperti dai concorrenti.
I concorsi universitari sono ovviamente ispirati da una logica diversa, sicché non può essere sospettata di irrazionalità la valutazione che, preso atto dell’adeguatezza delle esperienze assistenziali documentate dai candidati, prescinda da ulteriori differenziazioni relative ai ruoli apicali o meno che essi hanno ricoperto.
10) Le considerazioni che precedono esauriscono il vaglio delle questioni rilevanti ai fini del decidere, sicché il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11) La natura e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Garbari, Referendario

Pubblicato il 2/10/2018