Improcedibilità del ricorso
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 aprile 2017, n. 543
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Improcedibilità del ricorso
N. 00543/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] GIANNELLI, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Geninatti Satè e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via XX Settembre 8;
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. [#OMISSIS#] 6;
nei confronti di
[#OMISSIS#] CHIARA MOSCA, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del rettore del 20 settembre 2016, con il quale il ricorrente è stato escluso, per mancanza dei requisiti, dalla procedura per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia del settore concorsuale 12/B1, settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
– del decreto del rettore del 30 settembre 2016, che ha confermato l’esclusione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato, nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), in ruolo presso l’Università Bocconi di Milano.
2. Il rettore dell’Università degli Studi di Brescia, con decreto del 20 settembre 2016, ha escluso il ricorrente, per mancanza dei requisiti, dalla procedura per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia del settore concorsuale 12/B1, settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
3. L’esclusione è motivata con riferimento all’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che riserva almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari, nell’università dove viene effettuata la chiamata. La procedura selettiva in questione, come precisato dall’art. 2 del bando, era rivolta ai soggetti indicati nella predetta norma di legge.
4. Il ricorrente è stato considerato privo dei requisiti di partecipazione, in quanto ha svolto, durante l’anno accademico 2015-2016, una supplenza per l’insegnamento di diritto commerciale nel corso per Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Tale attività di insegnamento collocherebbe il ricorrente nella categoria di quanti hanno prestato servizio presso l’Università.
5. Con nota del 29 settembre 2016 il ricorrente ha chiesto la revisione in autotutela della predetta decisione. La tesi del ricorrente è che il concetto di “prestare servizio” implicherebbe necessariamente la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, situazione non sussistente nel caso della semplice supplenza, almeno quando vi sia già un rapporto di pubblico impiego esclusivo con un altro ente universitario. In tale ipotesi, infatti, lo strumento giuridico della supplenza si limiterebbe a legittimare le prestazioni di insegnamento in luogo del docente titolare, essendo poi irrilevante la natura del contratto che regola il trattamento economico e gli altri aspetti della collaborazione.
6. Il rettore ha però confermato l’esclusione con decreto del 30 settembre 2016.
7. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione, riprendendo e precisando gli argomenti già proposti nella domanda di autotutela.
8. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
9. Questo TAR, con decreto monocratico presidenziale n. 656 dell’8 ottobre 2016, ha ammesso con riserva il ricorrente, e con ordinanza n. 729 dell’11 novembre 2016 ha sospeso i provvedimenti impugnati, per consentire al ricorrente di concludere le prove selettive.
10. Con memoria depositata il 25 gennaio 2017 il ricorrente ha dichiarato la perdita dell’interesse a una decisione di merito, essendosi collocato al secondo posto della graduatoria finale, e quindi non in posizione utile per l’assegnazione del posto di professore.
11. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
12. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità dei problemi interpretativi posti dalla norma alla base della controversia.
13. Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 24/04/2017