Stante quanto disposto dall’art. 4, d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, la commissione d’esame può legittimamente non stabilire criteri ulteriori e limitarsi a richiamare i criteri normativi.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 aprile 2014, n. 359
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore- Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-candidato- Criteri valutazione
N. 00359/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Albini, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Zaninelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Zaninelli in Brescia, via [#OMISSIS#], 46;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; Università degli Studi di Brescia – Commissione Giudicatrice Per 1 Posto di Ricercatore Med/44, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. [#OMISSIS#], 6;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Carta, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Chito’, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via [#OMISSIS#] Zima, 3;
per
l’annullamento
del decreto 26 ottobre 2011 n°1331, comunicato il 28 ottobre 2011, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Brescia ha approvato gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/44 (Medicina del Lavoro) della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università stessa, procedura bandita con D. R. 26 agosto 2010 n°1267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2010 n°81;
della comunicazione 28 ottobre 2011 di esito della predetta procedura;
di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, e in particolare:
dei verbali della procedura concorsuale;
nonché la condanna
dell’Università degli Studi di Brescia al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Brescia – Commissione Giudicatrice Per 1 Posto di Ricercatore Med/44 e di [#OMISSIS#] Carta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott. [#OMISSIS#] Albini, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura indetta con decreto del Rettore dell’Università di Brescia, 26 agosto 2010 n°1267, al fine di coprire posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/44 (Medicina del Lavoro) della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università stessa, procedura nella quale ella, unitamente ad altri due candidati estranei al presente processo, ha riportato la valutazione finale di “buono”, là dove è risultata vincitrice, con la valutazione finale di “ottimo”, la dott. [#OMISSIS#] Carta, odierna controinteressata (doc. 1 ricorrente, copia bando; doc. 7 ricorrente, copia decreto rettorale di nomina della vincitrice, impugnato; doc. 6 ricorrente, copia valutazioni finali della commissione).
Avverso tale esito, espresso negli atti di cui meglio in epigrafe (doc. 7 ricorrente, cit.; doc. 8 ricorrente, copia comunicazione; doc. ti da 2 a 5 ricorrente, copie verbali commissione), [#OMISSIS#] Albini propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato nei seguenti quattro motivi:
– con il primo di essi, deduce violazione dell’art.4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n°117 e dell’art. 8 comma 2 del bando, che impongono entrambi alla commissione giudicatrice di predeterminare “i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati” e di comunicarli “senza indugio al responsabile del procedimento”, il quale provvede a renderli pubblici. La ricorrente deduce che tale norma, a suo dire espressione di un principio generale, non sarebbe stata rispettata anzitutto perché la commissione non avrebbe predeterminato i criteri prima di procedere alla valutazione. Infatti, nella sua prima riunione del 15 giugno 2011 (doc. 2 ricorrente, copia verbale relativo) avrebbe semplicemente riprodotto i criteri del bando, salvo poi, nella quarta riunione del 14 settembre 2011 (doc. 5 ricorrente, copia verbale relativo), specificare i criteri utilizzati “per il computo degli indici bibliometrici”e “per la valutazione delle attività scientifiche e dei titoli” solo dopo aver preso visione delle domande dei candidati e avere con essi discusso i titoli presentati, introducendo quindi dei criteri a posteriori. La norma poi non sarebbe stata rispettata anche perché, nel far ciò, la commissione avrebbe indicato dei criteri del tutto generici, senza “un’indicazione analitica in termini di punteggio, o comunque in termini tali da consentire una ponderazione obiettiva del peso da attribuire a ciascuno dei titoli” (ricorso, p. 9 dal decimo rigo);
– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 1 comma 7 della l. 2005 n°230, nonché ancora dell’art. 8 comma 2 del bando, che considererebbero titolo preferenziale il dottorato di ricerca, per avere la commissione nominato vincitrice la dott. Carta, non in possesso di detto titolo, posseduto invece dalla ricorrente;
– con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n°241, per asserita arbitrarietà della motivazione: a suo dire, sarebbe impossibile seguire il percorso logico con il quale la commissione ha attribuito il proprio giudizio;
– con il quarto motivo, deduce infine violazione del principio di trasparenza dell’amministrazione espresso dall’art. 1 della l. 241/1990. A suo dire la commissione avrebbe fatto presente ai candidati che se costoro avessero assistito alla prova, pur pubblica per legge, degli altri concorrenti prima di essere esaminati, ne avrebbero potuto trarre un vantaggio. Ciò detto, la commissione avrebbe chiesto ed ottenuto dai candidati medesimi di rinunciare ad assistere, il che costituirebbe violazione del suddetto principio di trasparenza.
Resistono l’Università intimata, con memoria formale 20 dicembre 2011, relazioni 30 dicembre 2011 e 11 febbraio 2014, nonché memoria 1 marzo 2014, e la controinteressata [#OMISSIS#] Carta, con memoria 26 gennaio 2012, in cui chiedono la reiezione del ricorso, e in particolare deducono:
– in ordine al primo motivo, che esso, se non addirittura inammissibile perché generico (memoria amministrazione 1 marzo 2014 p. 19), è infondato. La Commissione avrebbe, in sostanza, proceduto a determinare i criteri di valutazione richiamandosi a quanto prescritto dalla normativa, il che ha senz’altro il potere di fare, non essendo tenuta ad adottare parametri più analitici (memoria amministrazione 1 marzo 2014 pp. 2-4; memoria controinteressata 26 gennaio 2014 pp. 5-6);
– in ordine al secondo motivo, che il titolo di dottore di ricerca attribuisce la preferenza a parità di condizioni, non già in assoluto (memoria amministrazione 1 marzo 2014 p. 5; memoria controinteressata 26 gennaio 2014 pp. 7-8)
– in ordine al terzo motivo, che la valutazione della Commissione costituisce giudizio di merito, non sindacabile se non in casi di manifesta illogicità, non ricorrenti nella specie, ove anzi il giudizio superiore assegnato alla dott. Carta sarebbe ampiamente giustificato dal curriculum di costei (memoria amministrazione 1 marzo 2014 p. 5; memoria controinteressata 26 gennaio 2014 pp. 8-17);
– in ordine al quarto motivo, che anzitutto lo stesso sarebbe inammissibile per difetto di interesse, dato che si è proceduto ad ascoltare i candidati in ordine alfabetico, e quindi la ricorrente, in quanto prima dell’elenco, non avrebbe comunque potuto ascoltare le prove dei colleghi prima di sostenere la propria (memoria amministrazione 1 marzo 2014 p. 6; memoria controinteressata 26 gennaio 2014 p.18), e comunque che esso è nel merito infondato. La Commissione non avrebbe chiesto ad alcun candidato di non assistere, ma solo fatto presente la possibilità che assistendo alle prove dei colleghi chi non fosse stato ancora esaminato si avvantaggiasse; a questo punto, la decisione di non assistere sarebbe stata non vincolante e frutto di autonomia dei singoli candidati (memoria amministrazione 1 marzo 2014 pp. 5-6; memoria controinteressata 26 gennaio 2014 pp. 18-19).
Con memoria 1 marzo e replica 12 marzo 2014, la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, osservando in particolare (memoria 1 marzo 2014, p. 11 decimo rigo dal basso) che l’invito a non assistere alle prove formulato dalla Commissione sarebbe stato in sostanza un’intimazione in tal senso, dato lo stato di soggezione dei candidati nei confronti della Commissione stessa.
La Sezione, alla udienza del giorno 2 aprile 2014, ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
2. E’ infondato il primo motivo di ricorso, incentrato, come si è detto, sulla presunta violazione dell’art.4 del D.P.R. 117/2000 e dell’art. 8 comma 2 del bando relativamente alla predeterminazione e alla pubblicità dei criteri con i quali valutare i candidati. In proposito, va premesso che il citato art. 4, al comma 2 riprodotto alla lettera dal corrispondente comma dell’art. 8 del bando di concorso prevede un elenco di criteri molto ampio e preciso, poiché stabilisce che “Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.”.
3. In merito, il successivo comma 3 aggiunge che nel far ciò la commissione può far ricorso a parametri scientifici internazionali; il comma 4 infine elenca, anche qui in termini molto analitici, i “titoli da valutare specificamente”, ovvero “a) [la] attività didattica svolta anche all’estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; f) l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; g) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in àmbito nazionale ed internazionale”.
4. A fronte di un disposto tanto puntuale, si comprende l’orientamento giurisprudenziale, espresso ad esempio da C.d.S. sez. VI 30 giugno 2011 n°3884, C.d.S. sez. VI 26 marzo 2013 n°1667, questa citata anche nelle difese dell’amministrazione, e TAR Lazio Roma sez. III 2 maggio 2011 n°3721, per cui la commissione d’esame legittimamente può non stabilire criteri ulteriori, e limitarsi, così come fatto nella specie, a richiamare i criteri normativi (doc. 2 ricorrente, cit.).
5. La ricorrente ulteriormente precisa il proprio primo motivo di censura aggiungendo che in realtà la commissione si sarebbe regolata diversamente, ovvero avrebbe introdotto, nella seduta del 14 settembre 2011 (doc. 5 ricorrente, cit.), criteri ulteriori, ma solo dopo aver esaminato le domande e senza pubblicarli. In realtà, anche tale argomentazione non ha fondamento, perché quanto verbalizzato dalla commissione rappresenta, anche secondo comune logica, la mera esplicitazione, non innovativa, di quanto fa qualunque esaminatore il quale calcoli un indice bibliometrico oppure valuti un titolo scientifico.
6. A tal proposito, a mero titolo d’esempio, non è certo criterio nuovo dire che per calcolare il cd. impact factor, ovvero con qualche approssimazione un indice che esprime la frequenza con il quale un certo lavoro scientifico è citato, si usano i dati del JCR: quest’ultimo, acronimo di Journal Citation Reports, è come notorio il database internazionale che tale indice consente di calcolare. Sempre a titolo d’esempio, è in sintesi una tautologia dire che per valutare uno studio scientifico se ne considera lo scopo (cfr. doc. 5 ricorrente, cit. p. 1 IV e V paragrafo).
7. Va respinto anche il secondo motivo, per il rilievo, condivisibilmente dedotto anche dall’amministrazione per cui il dottorato di ricerca è titolo che attribuisce preferenza non in assoluto, ma a parità di requisiti.
8. Il terzo motivo è a sua volta infondato. Va premesso che per [#OMISSIS#] giurisprudenza, citandosi per tutte C.d.S. sez. IV 4 dicembre 2013 n°5760 e sez. VI 11 luglio 2013 n°3747, la valutazione delle commissioni di esame come quella di cui si ragiona è ampiamente discrezionale, ed è sindacabile nella presente sede di legittimità nei soli casi di illogicità manifesta. La stessa, nella specie, non ricorre, se si considera che (cfr. memoria controinteressata 26 gennaio 2012 pp. 15-17; i dati non sono contestati) la vincitrice dott. Carta in un settore in cui la possibilità di vario giudizio è più limitata, ovvero il curriculum come docente, poteva evidenziare ad esempio un insegnamento di sei anni all’Università come professore a contratto, a fronte di nessuna attività siffatta per la ricorrente, la responsabilità di un gruppo di ricerca internazionale contro nessuno e tre collaborazioni a gruppi di lavoro contro una soltanto.
9. Tenuto conto che a norma del citato art. 4 l’attività di insegnamento è valutabile, e che quanto ai titoli scientifici la ricorrente non indica circostanze tali da far ritenere la manifesta superiorità del proprio complessivo lavoro, in tali termini il giudizio della commissione appare non certo irragionevole.
10. Da ultimo, accogliendo la relativa eccezione, il quarto motivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché in ogni caso la dott. Albini, come non contestato esaminata per prima, nessuna possibilità avrebbe avuto di ascoltare previamente le prove dei colleghi.
11. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria.
12. La particolarità della controversia è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)