TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 11 febbraio 2014, n. 155

Dottorato di ricerca-Natura termine domanda immatricolazione dottorato di ricerca

Data Documento: 2014-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della legge 18 agosto 1990, n. 241 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo il quale i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 3 giugno 2010 n. 1344).

Nel caso di specie, la natura perentoria del termine nel senso prospettato dal ricorrente (con perdita della sovvenzione economica già conseguita nel caso della sua inosservanza) è da escludere alla luce del canone, pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui un termine può qualificarsi perentorio o quando è espressamente qualificato come tale o quando è prevista la comminatoria di esclusioni o decadenze (T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter – 28/11/2013 n. 10206). Detti presupposti non sono riscontrabili nella fattispecie in esame, in quanto in nessun punto del bando è contemplato lo scorrimento della graduatoria come conseguenza della tardiva iscrizione, e anzi le ipotesi di esclusione dal dottorato sono tassativamente elencate in norma specifica.

Contenuto sentenza

N. 00155/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Turato, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to [#OMISSIS#] Carzeri in Brescia, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 60;
contro
Università degli Studi di Brescia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. [#OMISSIS#] n. 6;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Capaldo, non costituitasi in giudizio; 
per l’annullamento
DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ALLA CONTROINTERESSATA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI ACCADEMICI 2009/2010 E 2010/2011.
e per la condanna
DELL’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO ALLA RICORRENTE DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALL’AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO PREDETTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico per esami indetto dall’Università di Brescia nell’anno accademico 2008/2009 per l’ammissione al corso triennale di dottorato di ricerca in diritto commerciale. Il bando prevedeva la selezione di 3 candidati, con il riconoscimento al primo e al secondo della graduatoria di una borsa di studio annuale (dell’importo di 13.638,47 €). All’esito del confronto comparativo, il Sig. Turato si posizionava al terzo posto (dopo il dott. [#OMISSIS#] Gianicola e la dott.ssa [#OMISSIS#] Capaldo), utile per accedere al corso ma non accompagnato dalla provvidenza economica.
Dopo aver esercitato istanza di accesso, il ricorrente apprendeva che la seconda classificata nella graduatoria si era iscritta, nell’anno accademico 2009/2010, in data 19/11/2009, ossia ben oltre il termine perentorio del 6/11/2009 fissato dall’amministrazione per il deposito delle domande (doc. 11). L’Università accettava l’iscrizione tardiva e liquidava all’interessata la borsa di studio.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo quale articolato motivo in diritto la violazione della comunicazione del Rettore 28/7/2009, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, l’inosservanza delle regole dell’evidenza pubblica, dato che il termine assegnato ai partecipanti per proporre le domande di iscrizione al dottorato di ricerca aveva natura perentoria e il ritardo della controinteressata doveva comportare la sua esclusione e lo scorrimento della graduatoria, con assegnazione del beneficio al terzo classificato.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 19/12/2013 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente si duole del mancato scorrimento della graduatoria formata per il corso triennale di dottorato di ricerca in diritto commerciale.
Parte ricorrente sostiene che il termine assegnato ai partecipanti per proporre le domande di iscrizione aveva natura perentoria e il ritardo della controinteressata doveva comportare la sua esclusione e lo scorrimento della graduatoria, con assegnazione del beneficio al terzo classificato. Aggiunge che l’atto del Rettore 28/7/2009 evidenziava che il rispetto del termine del 6/11/2009 era necessario per liquidare i ratei delle borse di studio, e veniva precisato che l’iscrizione era disposta “con riserva di verifica del passaggio all’anno successivo”: si è quindi concretizzata un’illegittima attribuzione economica a un soggetto non autorizzato a riceverla. In altri termini l’erogazione della borsa di studio alla dott.ssa Capaldo contrasta con le regole predeterminate dall’Università per la corresponsione del contributo, quando la corretta esclusione dalla graduatoria – e la progressione del ricorrente – avrebbe comportato l’assegnazione a quest’ultimo del beneficio.
Detto ordine di idee non merita condivisione.
1. Costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della L. 241/90 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo il quale i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 3/6/2010 n. 1344).
2. La natura perentoria del termine in questione nel senso prospettato dal ricorrente (con perdita della sovvenzione economica già conseguita nel caso della sua inosservanza) è da escludere alla luce del canone, pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui un termine può qualificarsi perentorio o quando è espressamente qualificato come tale o quando è prevista la comminatoria di esclusioni o decadenze (T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter – 28/11/2013 n. 10206). Detti presupposti non sono riscontrabili nella fattispecie in esame, in quanto in nessun punto del bando (doc. 1 ricorrente) è contemplato lo scorrimento della graduatoria come conseguenza della tardiva iscrizione, e anzi le ipotesi di esclusione dal dottorato sono tassativamente enumerate all’art. 11 (giudizio negativo al termine dell’anno di frequenza, prestazioni di lavoro o assunzione di incarichi, assenze ingiustificate). Né l’effetto decadenziale può desumersi dall’uso della locuzione “perentorio” contenuta nella nota invocata del 28/7/2009, dal momento che il termine è fissato per regolare in modo uniforme il rapporto tra i dottori di ricerca e l’Università, anche attraverso il pagamento della tassa dovuta. Peraltro, detta conclusione è avvalorata dalla chiusa della nota, ove si invita a rispettare i termini indicati “per consentire una regolare gestione amministrativa poiché a questa è condizionata la regolare liquidazione dei ratei delle borse di studio”. Non sono in alcun modo previsti riflessi più gravi nei confronti degli interessanti. Il paragrafo precedente, del resto, dispone che l’iscrizione è disposta “con riserva di verifica per il passaggio all’anno successivo”: la continuazione dell’attività (alla luce del lavoro concretamente svolto dai ricercatori) è ancorata dall’amministrazione al giudizio di merito formulato dai Coordinatori dei corsi.
3. In definitiva, una ripercussione così penalizzante come la perdita del diritto alla borsa di studio non può essere desunta da una nota rettoriale che disciplina i profili burocratici delle domande di iscrizione e non lascia trasparire in alcun modo conseguenze drastiche.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura della pretesa azionata e la natura interpretativa di questa pronuncia suggerisce la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)