N. 01680/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2012, proposto da:
Sara Monterubbiano, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Monterubbiano C.F. MNTGLC75M10G920Z, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via [#OMISSIS#] Zima, 3;
contro
Università degli Studi di Bergamo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. [#OMISSIS#], 6;
per l’annullamento
– DEL PROVVEDIMENTO PUBBLICATO NEL SITO DEL CINECA IL 10.08.2012 DAL QUALE RISULTA CHE LA RICORRENTE NON È STATA AMMESSA ALLA SUCCESSIVA PROVA SCRITTA PER LA SELEZIONE DI 10 PARTECIPANTI AL CORSO DI TFA I GRADO E II GRADO (CLASSI A345/346) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA RISPETTIVAMENTE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO;
– DEL VERBALE CONTENENTE GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DELLA RICORRENTE PER L’ACCESSO ALL’ESAME SCRITTO;
– DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE, NELLA PARTE IN CUI NON AMMETTE LA RICORRENTE, PARTE AFFETTA DA NULLITÀ;
– DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI RIESAME DEGLI ITEM ERRONEAMENTE FORMULATI, NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO D’UFFICIO, PER GLI ITEM N. 26 E N. 35 RELATIVAMENTE AL TEST EFFETTUATO DALLE CLASSI DI CONCORSO NN. A 345 ED A 346;
– DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE, ANCORCHÉ NON NOTO, OVE LESIVO DEGLI INTERESSI DELLA RICORRENTE, IVI COMPRESO, SE E PER QUANTO OCCORRA, L’ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DEL CINECA, ANCHE PER IL TRAMITE DEL SITO INTERNET DELL’ATENEO DI BERGAMO, NELLA PARTE IN CUI NON COMPRENDE IL NOMINATIVO DELLA RICORRENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bergamo e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
– che, con nota depositata presso la Segreteria della Sezione, il legale di parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul ricorso in epigrafe;
– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
– che le spese di lite possono essere compensate, alla luce della natura della pretesa avanzata e della scarsa attività difensiva dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Farina, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Farina
Pubblicato il 05/12/2016
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 dicembre 2016, n. 1680
Ammissione alle prove scritte del concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Data Documento: 2016-12-05
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza