TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 10 maggio 2016, n. 912

Diniego nulla osta trasferimento da altra università (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-05-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Atto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 00912/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2015, proposto da: Sara Padovan, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39; 
contro
Universita’ degli Studi di Pavia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 
per l’annullamento
dell’avviso datato 28.10.14 (pubblicato in pari data sul sito web dell’ateneo) con il quale l’Università di Pavia ha rigettato il trasferimento della ricorrente il trasferimento della ricorrente; della comunicazione inviata via e-mail dall’Università di Pavia in data 28.10.14; della Pec dell’Università di Pavia ricevuta il 19.12.14 in cui, in risposta a una istanza di riesame della ricorrente inviata il 20/11/14; di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pavia e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la reiezione della domanda di trasferimento dal corso di odontoiatria dell’Università di Firenze a quello dell’Università di Pavia, per i seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 18 c. 1 del regolamento didattico di odontoiatria e contraddittorietà tra provvedimenti. Secondo la ricorrente l’Università non ha voluto esaminare le materie sostenute dalla ricorrente entro il 31.12.14 in violazione del Regolamento didattico di Odontoiatria (art. 18, comma 1) e in presenza delle ripetute istanze della ricorrente.
II) Difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
III) Erroneità dei presupposti e illogicità manifesta.
IV) Violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento con gli studenti già iscritti e difetto di motivazione sotto altro profilo.
Chiede quindi il risarcimento dei danni.
Secondo la ricorrente sussisterebbe difetto di motivazione nello spiegare come mai le materie menzionate nell’istanza di agosto 2014 (pari a 38 CFU) sono state riconosciute solo nella misura
di 22 CFU, sebbene le materie di Firenze siano assolutamente identiche a quella di
Pavia (cosi anche i programmi di studio).
La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 marzo 2016 la ricorrente ha dichiarato di essere stata ammessa alla frequenza del corso del insiste per il risarcimento dei danni. La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La domanda di annullamento degli atti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la ricorrente è stata ammessa al corso.
3. La domanda risarcitoria è infondata in quanto del tutto priva di prova dei danni sofferti.
4. L’annullamento degli atti impugnati da parte dell’Università giustifica la condanna parziale della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la domanda di annullamento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)