Le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa” (fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015). Nondimeno, la giurisprudenza ha enucleato alcune regole di condotta da seguire in ambito amministrativo per non incorrere nella violazione del menzionato art. 51 c.p.c.. Nel settore dei concorsi pubblici, in particolare, si è affermato che: a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.; b) la conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali; c) perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività e della reciprocità d’interessi di carattere economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).
In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373). Nel caso di specie, tra il vincitore del concorso e il Presidente della Commissione sono documentati meri rapporti di collaborazione scientifica in ambito accademico, che non assurgono a causa di incompatibilità secondo i criteri giurisprudenziali appena richiamati.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2021, n. 740
Procedura di chiamata - Cause di incompatibilità - Obbligo di astensione
N. 00740/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02690/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Sala, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San [#OMISSIS#] 30;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
nei confronti
[#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 3839/2019 pubblicato il 10 ottobre 2019, con cui è stata “accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, settore scientifico – disciplinare BIO/14 – Farmacologia – Codice procedura 4093” e, di conseguenza, “dichiarato vincitore della procedura di valutazione il prof. Dell’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”;
– della Relazione Finale relativa alla seduta svoltasi in data 2 ottobre 2019 con cui la Commissione giudicatrice “ha individuato con deliberazione [#OMISSIS#] all’unanimità il candidato [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche scientifiche richieste”;
– del Verbale numero 2 relativo alla seduta svoltasi in data 2 ottobre 2019 con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, analiticamente analizzati nel relativo allegato 1 (Scheda di ripartizione punteggi);
– del Verbale numero 1 relativo alla seduta svoltasi in data 16 settembre 2019 con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto alla specificazione dei criteri di valutazione dei candidati e alle modalità di attribuzione dei punteggi;
– nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali, anteriori e successivi, che possano ledere i diritti e gli interessi del ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto con particolare riferimento, in parte qua, al decreto di indizione della “procedura di valutazione per la copertura di 27 posti di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30.12.2010 n. 240”;
2) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati in data 13 gennaio 2020:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 5010/2019 del 10 dicembre 2019 con il quale il medesimo Rettore ha nominato il Prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] “Professore Ordinario per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – Settore – scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di scienze Farmacologiche e Biomolecolari a decorrere dal 01/12/2019 cessando in pari data dal ruolo di Professore Associato presso questo Ateneo”;
– della comunicazione datata 2 dicembre 2019 avente ad oggetto “presa di servizio prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#]” con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari ha reso noto che “in data 1 dicembre 2019, il prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#], professore di prima fascia, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia, ha regolarmente preso servizio presso il Dipartimento da me diretto, sede di via Balzaretti 9”;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, adottata il 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione medesimo, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. e) dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, ha deliberato positivamente sull’approvazione della chiamata, quale Professore di prima fascia, del Prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#];
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, anteriori e successivi, compresi quelli di estremi sconosciuti, ivi inclusa la delibera di chiamata del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano del 31 ottobre 2019, con la quale il Consiglio medesimo ha approvato, ai sensi dell’art. 15 del “regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” dell’Università degli Studi di Milano, [#OMISSIS#] composizione limitata ai professori di prima fascia, a maggioranza degli aventi diritto con un astenuto, la chiamata del prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] con decorrenza alla prima data utile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Milano e di [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Trattenuta la causa in decisione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:
– con decreto rettorale n. 2141/2019, datato 13 giugno 2019, l’Università degli Studi di Milano indiceva la “procedura di valutazione per la copertura di 27 posti di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240”, di cui un posto presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia – Codice procedura 4093;
– con decreto n. 2690/2019, del 18 luglio 2019, venivano nominati i membri delle commissioni giudicatrici per le suddette procedure di valutazione;
– alla procedura partecipavano nove candidati: tra i quali il Professore [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] e il Professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– in data 2 ottobre 2019, la Commissione procedeva all’esame della documentazione fornita dai concorrenti e, in dettaglio, dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni, valutando analiticamente i singoli [#OMISSIS#] dei candidati in base ai criteri stabiliti [#OMISSIS#] riunione preliminare;
– al [#OMISSIS#] delle operazioni valutative, la Commissione predisponeva per ciascun candidato una scheda in cui venivano “riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a ciascuno di essi”;
– dall’Allegato 1 al Verbale 2 risulta che il Prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] conseguiva complessivamente 67,35 punti, di cui 25,3 per l’attività didattica, 3,8 per l’attività di ricerca, 37,25 per le pubblicazioni ed 1 per l’attività gestionale, organizzativa e di servizio, mentre il ricorrente otteneva complessivamente 59,50 punti, di cui 23,6 per l’attività didattica, 3,4 per l’attività di ricerca, 32,50 per le pubblicazioni e 0 per l’attività gestionale, organizzativa e di servizio;
– quindi, i commissari, con determinazione [#OMISSIS#] all’unanimità, individuavano il prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] quale “candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste” e in data 2 ottobre 2019 la Commissione redigeva la relazione finale;
– con decreto n. 3839/2019, del 10 ottobre 2019, il Rettore dell’Università degli Studi di Milano dichiarava vincitore della procedura il prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#];
– con decreto n. 5010/2019, del 10 dicembre 2019, il Rettore dell’Università degli Studi di Milano nominava il prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] “professore ordinario per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – Settore – scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di scienze Farmacologiche e Biomolecolari a decorrere dal 01/12/2019 cessando in pari data dal ruolo di professore associato presso questo Ateneo”;
– con comunicazione del 2 dicembre 2019, il Direttore del dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari rendeva noto che “in data 1 dicembre 2019, il prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#], professore di prima fascia, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia, ha regolarmente preso servizio presso il Dipartimento da me diretto, sede di via Balzaretti 9”;
– con delibera del 26 novembre 2019, il Consiglio di amministrazione dell’Università approvava la chiamata, quale professore di prima fascia, del prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#].
2) Sono infondate le eccezioni preliminari dirette a contestare l’ammissibilità delle impugnazioni proposte.
In particolare:
– non è condivisibile l’eccezione di tardiva contestazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione il 16 settembre 2019 e pubblicati sul [#OMISSIS#] web dell’Ateneo il successivo 17 settembre 2019;
– invero, l’introduzione di tali criteri non era tale da precludere ab origine l’utile partecipazione alla procedura, sicché l’interesse alla loro contestazione è sorto solo all’esito delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, in forza delle quali il ricorrente è stato collocato in posizione deteriore, non risultando vincitore del concorso;
– parimenti, è infondata l’eccezione con la quale si lamenta l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha dimostrato che, in assenza delle illegittimità denunciate, si sarebbe collocato al primo posto della graduatoria;
– le censure dedotte dal ricorrente, con l’impugnazione principale e con i successivi motivi aggiunti, sono dirette a contestare, in primo luogo, le valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base di criteri illegittimamente integrativi di quelli previsti dal regolamento universitario e dall’atto indittivo;
– si tratta di censure che mirano ad ottenere la ripetizione della procedura valutativa sulla base dei criteri fissati dalla disciplina del concorso, sicché l’interesse all’impugnazione va esaminato non in relazione alla dimostrazione della sicura collocazione al primo posto della graduatoria, perché ciò dipende da valutazioni discrezionali tecniche che appartengono all’amministrazione e che, in [#OMISSIS#] di accoglimento, dovranno essere effettuate ex novo dall’amministrazione stessa, ma in dipendenza della possibilità di riedizione della procedura valutativa sulla base di parametri legittimi, che, in [#OMISSIS#] di fondatezza dei gravami, vale a ripristinare integralmente la chance di utile collocazione in graduatoria di cui è portatore il ricorrente, in quanto partecipante alla procedura;
– in linea generale, in materia di procedure concorsuali, laddove la pretesa azionata si sostanzia nell’interesse strumentale alla ripetizione della stessa, l’accoglimento del ricorso, con il conseguente onere per l’Amministrazione di rinnovare la gara, è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione all’interesse fatto valere;
– le censure proposte nel [#OMISSIS#] concreto evidenziano che dall’accoglimento del ricorso deriverebbe la necessità di rinnovare le valutazioni rese dalla Commissione, con formulazione di un nuovo giudizio complessivo, di cui non è possibile, ex ante, prevedere l’esito, con riferimento a ciascun candidato e ciò è sufficiente a radicare l’interesse del ricorrente a contestare gli atti impugnati;
– l’interesse al ricorso va riconosciuto non solo quando l’annullamento dell’atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l’interesse finale del concorrente, ma anche quando il detto annullamento si limiti a rimettere in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere, in termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a far conseguire il vantaggio sperato a colui che ha partecipato alla procedura (cfr. tra le altre, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 22 [#OMISSIS#] 2019, n. 136);
– va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle eccezioni proposte.
3) Con un primo gruppo di censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta l’illegittima introduzione, da parte della Commissione, di criteri valutativi integrativi di quelli stabiliti dalla normativa di riferimento, dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Milano e dalla specifica disciplina di gara.
Le censure sono fondate.
In particolare il Tribunale evidenzia che:
– l’art. 4 del dpr 2000 n. 217 individua – con riferimento alle modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori – i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato;
– il comma 6 stabilisce che le università possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri fissati dal dpr cit., ma solo “con propri regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
– consolidata giurisprudenza evidenzia che, nel sistema delineato dal dpr n. 217, i criteri di valutazione e i titoli che le Commissioni devono prendere in considerazione sono tassativi, atteso che possono essere modificati o integrati solo con regolamenti emanati dalle università ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1988, n. 210:
– ne consegue che le commissioni di valutazione non sono investite del potere di modificare o di integrare il contenuto sostanziale dei criteri di valutazione, né possono introdurre criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato art. 4 del dpr n. 217 e da quelli eventualmente introdotti da disposizioni modificatrici ed integrative contenute nei regolamenti adottati dall’università (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5102; T.A.R. Lazio, sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10032);
– in relazione al [#OMISSIS#] di specie va osservato che, [#OMISSIS#] seduta del 16 settembre 2019, i cui esiti sono racchiusi nel verbale n. 1 (presente in atti), la Commissione ha adottato determinazioni che si sostanziano in un’integrazione illegittima dei criteri valutativi, stabiliti dalla normativa di riferimento, dal regolamento di ateneo e dal bando di concorso;
– rispetto [#OMISSIS#] standard qualitativi per la valutazione dei candidati, l’art. 4 del regolamento di Ateneo prevede che sono definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, precisando, però, al comma 3, che per le procedure contemplate dall’art. 18 e dall’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 – e proprio in quest’[#OMISSIS#] tipologia ricade la procedura di cui si tratta – “sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei”;
– l’art. 9 della delibera di indizione del concorso, dedicato alle “Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati” è coerente con la normativa regolamentare dell’Ateneo, prevedendo che gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011 e [#OMISSIS#] artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento, con la precisazione che “sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali”;
– nondimeno, il verbale n. 1, [#OMISSIS#] parte dedicata alla “Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio” ha previsto che “sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti, negli ultimi 10 anni, in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali”;
– la scelta della Commissione è espressamente orientata a privilegiare, [#OMISSIS#] valutazione, le attività gestionali svolte negli ultimi 10 anni, così integrando il criterio di valutazione mediante una restrizione dell’arco temporale di riferimento di cui non vi è traccia nel complessivo quadro normativo di riferimento;
– parimenti, la Commissione ha dato corso ad illegittime integrazioni del criterio dedicato alla “Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche”, prevedendo che “[#OMISSIS#] valutazione dei candidati verrà anche considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con particolare attenzione all’attività di ricerca svolta negli ultimi cinque anni, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio)”;
– la scelta di dedicare “particolare attenzione” all’attività di ricerca dell’[#OMISSIS#] quinquennio non è coerente né con il regolamento di Ateneo, né con l’atto indittivo della gara, che non prevedono una simile delimitazione temporale ed anzi impongono di considerare – art. 7, comma 2, del regolamento e art. 12 dell’atto indittivo – “la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno”, nonché “la continuità temporale della stessa con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio)”;
– la normativa di riferimento non consente di concentrare la valutazione sulla più recente attività di ricerca, ma impone la valutazione integrale dell’attività svolta dal concorrente, contrariamente a quanto disposto dalla Commissione;
– vero è che il DM n. 589/2018 fissa, con riferimento però ai valori soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale, ambiti temporali per la valutazione sia degli articoli pubblicati su riviste scientifiche (dieci anni per concorsi di prima fascia), sia del numero di citazioni ricevute (quindici anni per la prima fascia), sia dell’indiche h di Hirsch (quindici anni, per la prima fascia), ma si tratta di limiti temporali almeno doppi o tripli rispetto a quello quinquennale fissato dalla Commissione;
– ne deriva che la Commissione non si è limitata a esprimere criteri motivazionali, volti a predeterminare un percorso argomentativo, come pure adombrato dalle difese, ma ha illegittimamente integrato i criteri di valutazione, rispetto a quanto stabilito dalla normativa generale di riferimento, dal regolamento di ateneo e dall’atto indittivo;
– tale integrazione ha avuto l’effetto di comprimere illegittimamente i diversi [#OMISSIS#] in valutazione entro ambiti temporali limitati, al di fuori di qualunque paradigma normativo e si sostanzia in un’alterazione dei criteri cui doveva attenersi la valutazione;
– va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame.
3) Con un altro gruppo di censure, il ricorrente lamenta l’irragionevolezza delle valutazioni rese dalla Commissione in favore del vincitore per i [#OMISSIS#] della didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche e delle attività gestionali, organizzative e di servizio.
Le censure sono fondate.
In particolare il Tribunale osserva che:
– per il criterio relativo alla valutazione dell’attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrale, la disciplina del concorso prevede l’assegnazione fino ad un [#OMISSIS#] di punti 10;
– il vincitore ha conseguito 10 punti, seppure la sua attività didattica frontale abbia avuto inizio nell’anno accademico 2010-2011, estendendosi così per 9 anni accademici, con riferimento al tempo della presentazione della domanda di partecipazione;
– la Commissione ha assegnato il punteggio [#OMISSIS#] includendo irragionevolmente tra gli anni accademici da considerare in favore del prof. Dell’[#OMISSIS#] anche l’anno 2019-2020, che pure non era ancora stato svolto al tempo della presentazione della domanda di partecipazione;
– a fronte di tale modus procedendi, va evidenziato che il ricorrente ha intrapreso l’attività accademica nell’anno 2000-2001 e l’ha protratta ininterrottamente almeno sino all’anno corrente al tempo della presentazione della domanda, così maturando un tempo di insegnamento doppio rispetto a quello del vincitore;
– ciò nonostante anche a lui sono stati assegnati 10 punti;
– ecco, allora, che a fronte dei criteri da applicare, da un lato, risulta irragionevole la scelta dell’amministrazione di valutare allo stesso modo periodi di insegnamento di durata del tutto diversa, dall’altro, è priva di giustificazione la decisione di valorizzare l’anno accademico 2019 – 2020, pur non essendo stato svolto.
4) Viceversa sono infondate le censure dirette a contestare l’esistenza di una situazione di incompatibilità tra il [#OMISSIS#] della Commissione e il concorrente vincitore.
Sul punto va ribadito, in coerenza con la giurisprudenza dominante, che le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa” (fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015).
Nondimeno, la giurisprudenza ha enucleato alcune regole di condotta da seguire in ambito amministrativo per non incorrere [#OMISSIS#] violazione del menzionato art. 51 c.p.c..
Nel settore dei concorsi pubblici, in particolare, si è affermato che:
a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.;
b) la conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;
c) perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività e della reciprocità d’interessi di carattere economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).
In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373).
Nel [#OMISSIS#] di specie, tra il vincitore del concorso e il [#OMISSIS#] della Commissione sono documentati meri rapporti di collaborazione scientifica in ambito accademico, che non assurgono a causa di incompatibilità secondo i criteri giurisprudenziali appena richiamati.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.
5) I [#OMISSIS#] di illegittimità riscontrati travolgono integralmente le valutazioni rese dalla Commissione di gara e determinano la riedizione della procedura valutativa sulla base dei soli criteri stabiliti dal regolamento di Ateneo e dall’atto indittivo della procedura.
La fondatezza delle censure suindicate, con l’effetto conformativo che ne deriva, ripristina la posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, che viene ricollocato [#OMISSIS#] stessa condizione in cui versava al momento della presentazione della domanda di partecipazione e ciò consente di ritenere assorbite le ulteriori censure proposte.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e l’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei rapporti tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla: a) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 3839/2019 pubblicato il 10 ottobre 2019, con cui è stato dichiarato vincitore della procedura di valutazione il prof. Dell’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) il Verbale numero 1 relativo alla seduta svoltasi in data 16 settembre 2019 con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto alla specificazione dei criteri di valutazione dei candidati e alle modalità di attribuzione dei punteggi; c) il Verbale numero 2 relativo alla seduta svoltasi in data 2 ottobre 2019 con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati; d) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 5010/2019 del 10 dicembre 2019 recante la nomina del Prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#] a Professore Ordinario per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – Settore – scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di scienze Farmacologiche e Biomolecolari a decorrere dal 01/12/2019; e) la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, adottata il 26 novembre 2019, recante l’approvazione della chiamata, quale Professore di prima fascia, del Prof. [#OMISSIS#] Dell’[#OMISSIS#];
2) condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/03/2021