TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1 giugno 2018, n. 1410

Data Documento: 2018-06-01
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01410/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02384/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2017,
proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Nespor e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via [#OMISSIS#] n. 36; 
contro
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1; 
per l’annullamento
– della Deliberazione in data 07.09.2017, riportata nel verbale in pari data con la quale il Consiglio di Dipartimento non ha approvato la proposta di chiamata del ricorrente al posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 06/C1 – chirurgia generale – settore scientifico disciplinare MED/18;
– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è professore di Chirurgia generale dal 1999 presso l’Università Vita-Salute San [#OMISSIS#], ove dal 2013 al 2015 è stato Direttore della Scuola di specializzazione di Chirurgia dell’apparato digerente.
Con l’atto introduttivo del giudizio espone che con deliberazione 528del 20 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca approvava il piano straordinario dei professori di prima fascia-DM 242/2016 assegnando un PO (punto organico) al Dipartimento di Medicina e Chirurgia al fine di sostituire un professore ordinario che sarebbe stato collocato a riposo dal 1° novembre 2016.
Nel novembre 2016 l’Università Bicocca bandiva la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, settore scientifico disciplinare MED/18, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010.
Il bando prevedeva, in particolare, all’art.1 quali “Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere” che “Il/La candidato/a si impegnerà nell’insegnamento della Chirurgia Generale nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione ove è presente il settore MED/18, nonché nelle attività relative alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. Il/La candidato/a dovrà possedere una figura di alto profilo professionale e scientifico nel campo della Chirurgia Generale, in particolare nella Chirurgia dell’apparato gastro-enterico ed oncologica”.
Il bando indicava inoltre le funzioni assistenziali che il vincitore avrebbe dovuto svolgere, in considerazione del rapporto di convenzione che lega l’Università con l’ASST di Monza. A questo proposito l’art.1 del bando precisava che il professore chiamato “Dovrà altresì saper gestire e promuovere gli aspetti scientifici, didattici ed assistenziali di una realtà complessa quale quella della Chirurgia Generale presso la ASST Monza ed avere comprovate doti di leadership. Il/La candidato/a dovrà impegnarsi nella attività assistenziale prevista per il SSD MED/18, con capacità di assumere ruoli di responsabilità e coordinamento”.
Con DR n. 15318/2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice che stabiliva i criteri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica nonché dell’attività clinico-assistenziale.
Con riferimento a quest’ultima, considerate le indicazioni del bando, la Commissione stabiliva quale criterio di valutazione di tener conto di:
a) esperienza maturata nella direzione di strutture ospedaliere in settori coerenti con quelli indicati nel bando;
b) tipologia, durata e qualità dell’attività clinico assistenziale svolta in settori coerenti con quelli indicati nel bando”.
Alla procedura selettiva prendevano parte sette concorrenti, tra cui l’odierno ricorrente.
All’esito della procedura la Commissione individuava il ricorrente quale candidato “maggiormente qualificato a ricoprire le funzioni di professore ordinario per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, SSD MED/18 – Chirurgia generale con la seguente motivazione: il prof. [#OMISSIS#] presenta un profilo didattico, scientifico ed assistenziale che nell’insieme risulta maggiormente coerente rispetto a quello degli altri candidati con quanto specificato nel bando”.
Il giudizio collegiale espresso evidenziava che “il candidato presenta una lunga e continuativa attività didattica a livello universitario in corsi di laurea magistrale anche in lingua inglese. La produzione scientifica, di ottimo livello, presenta interessanti spunti originali nell’ambito della chirurgia oncologica e del trattamento peri-operatorio che l’hanno reso un punto di riferimento nel settore in ambito non solo nazionale consentendogli di assumere la presidenza di importanti società scientifiche. Da segnalare la capacità del candidato di acquisire fondi competitivi di ricerca. L’attività assistenziale è suffragata da una casistica chirurgica ampia e spesso di alta complessità”.
Nel luglio 2017 il Rettore approvava gli atti della Commissione giudicatrice.
Tuttavia nella seduta del 7 settembre 2017, il Consiglio di Dipartimento deliberava di non procedere alla chiamata del ricorrente con la seguente motivazione: il vincitore “pur rispondendo al profilo per la sua lunga carriera scientifica, non risponde pienamente alle più attuali esigenze del Dipartimento. Non presenta infatti un recente profilo curriculare che mostri attinenza ai requisiti di comprovata capacità gestionale di una realtà assistenziale complessa quale quella della ASST di Monza e che mostri una documentata ampia attività chirurgica in anni recenti”.
Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio l’Università, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 29 novembre 2017 la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare. Il Presidente fissava l’udienza pubblica del 17 aprile 2018 per la trattazione nel merito del ricorso.
In vista di tale udienza il ricorrente depositava scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) violazione e falsa interpretazione dell’art.18, 1° comma lettera e) della l. n. 2402010; violazione dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo dell’Università di Milano Bicocca; violazione del bando di concorso; eccesso di potere per sviamento, per illogicità e per difetto di motivazione; violazione dell’art. 97, 1° e 3° comma della Cost.: in relazione alla seguente parte di motivazione “Non presenta infatti un recente profilo curriculare che mostri attinenza ai requisiti di comprovata capacità gestionale di una realtà assistenziale complessa quale quella della ASST di Monza e che mostri una documentata ampia attività chirurgica in anni recenti” il provvedimento del Consiglio di Dipartimento farebbe riferimento a profili già oggetto della valutazione della Commissione (il curriculum e l’attività svolta), sovrapponendosi così a valutazioni e giudizi riservati esclusivamente alla Commissione.
Invero la fase della chiamata da parte del Dipartimento (lettera e dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010) dovrebbe avere ad oggetto e valutare elementi diversi da quelli già valutati in precedenza;
II) Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione. Violazione dell’art. 1375 c.c. Violazione dell’art.97 della Cost.: in relazione alla prima parte della motivazione secondo cui “pur rispondendo al profilo per la sua lunga carriera scientifica, non risponde pienamente alle più attuali esigenze del Dipartimento” il provvedimento sarebbe, in realtà, carente sotto il profilo motivazionale, tenuto conto dei pochi mesi trascorsi dall’indizione della selezione, tali da non giustificare un mutamento delle esigenze del Dipartimento, che in ogni caso non sarebbe indicate nello specifico.
2. L’Università, nella propria difesa, ha replicato che il Consiglio di Dipartimento può anche discostarsi dalla proposta della commissione purchè dia conto delle ragioni ostative, cosa che sarebbe stata compiutamente osservata. Inoltre ha dedotto che in realtà la Commissione avrebbe omesso di esprimersi sulla capacità di gestione e coordinamento di una realtà complessa, tanto da aver giudicato l’odierno ricorrente quale candidato maggiormente rispondente, ma non totalmente rispondente.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.Va rammentato che l’art. 18 della L. 240/2010 (“Chiamata dei professori”) prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
– pubblicità del procedimento di chiamata, con la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
– ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
– valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi;
– formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3.2. La disposizione individua un momento tecnico – valutativo (cfr. comma 1 lett. d), condotto da una Commissione appositamente nominata, in cui si procede alla valutazione, secondo un motivato giudizio analitico, dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, e nel quale si sottopongono i candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, al fine di verificare, secondo un giudizio comparativo, il concorrente più meritevole in relazione al posto messo a concorso.
3.3. Sempre in base alla norma richiamata (comma 2 lett. e) il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato risultato vincitore per la sottoscrizione del contratto.
3.4. Si tratta di un procedimento complesso distinto in sub procedimenti che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili.
La Commissione ha infatti il compito di valutare i candidati in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso.
Non si tratta infatti di una procedura abilitativa, bensì comparativo-valutativa della congruità del profilo scientifico del candidato in relazione al posto oggetto della procedura concorsuale.
E tale valutazione è rimessa, appunto, esclusivamente alla Commissione, che esprime un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, attinente all’ampia sfera della discrezionalità tecnica.
3.5. Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione, svolge un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello, proprio delle Commissioni giudicatrici, riguardante le valutazioni sulla competenza scientifica dei candidati, in coerenza con il posto messo a concorso.
Come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Università (pubblicato sul sito internet dell’Ateneo) il Consiglio di Dipartimento è l’organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
La determinazione circa la proposta di chiamata nell’ambito del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato deve dunque essere assunta sulla base e nei limiti dei poteri propri attribuiti a tale organismo.
3.6. L’Università Statale Milano Bicocca ha disciplinato con proprio regolamento la procedura per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 18 della L. 240/2010.
3.6.1. Per quanto qui rileva il Regolamento prevede che la Commissione giudicatrice – compiuta la valutazione comparativa secondo le modalità ivi indicate – a maggioranza assoluta dei componenti individua i candidati idonei a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto (art. 6), mentre il Consiglio di Dipartimento interessato propone la chiamata del candidato selezionato al Consiglio di Amministrazione (art. 8).
3.7. In coerenza con le previsioni legislative e regolamentari interne, il bando, di cui al decreto rettorale n. 15239/2016, stabilisce, a sua volta, che la Commissione, dopo aver predeterminato i criteri secondo quanto stabilito dal DM n. 243/2011, valuta l’attività didattica, il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche dei candidati. Quindi, al termine delle operazioni di valutazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua i candidati idonei a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto (art. 9).
Gli atti sono approvati dal Rettore (art. 10).
Il Consiglio di Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato (art. 11).
3.8. Sulla base delle disposizioni legislative richiamate – trasfuse negli atti interni dell’Ateneo – e tenuto conto della ratioispiratrice della L. 240/2010 (ovvero, per quanto qui rileva, il principio meritocratico; cfr. art. 1 comma 4), va osservato che nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, “governata” dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tener conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (Tar Trento 13 novembre 2013 n. 373).
In altri termini, la determinazione del Consiglio di Dipartimento circa la proposta (al Consiglio di Amministrazione) di chiamata del vincitore non può ignorare le risultanze della fase precedente, quanto alla valutazione della competenza scientifica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, in relazione al posto messo a concorso (Tar Milano sez. III 27 maggio 2015 n. 1250).
Nei procedimenti selettivi le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. L’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della commissione giudicatrice all’uopo nominata, in ragione della ritenuta inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (Cons. Stato sez. VI 28 giugno 2016 n. 2855).
3.9. Venendo al caso di specie, ad avviso del Collegio, la determinazione assunta dal Consiglio di Dipartimento si pone in contrasto con le norme e i principi sopra ricordati, laddove si è disposto di non proporre la chiamata del ricorrente sulla base di una motivazione che – si anticipa – in parte si sovrappone al giudizio valutativo della Commissione, dall’altra risulta generica e contraddittoria rispetto alle precedenti determinazioni dell’Università.
3.9.1. In particolare si legge nella deliberazione del Consiglio di Dipartimento impugnata:
“Non presenta infatti un recente profilo curriculare che mostri attinenza ai requisiti di comprovata capacità gestionale di una realtà assistenziale complessa quale quella della ASST di Monza e che mostri una documentata ampia attività chirurgica in anni recenti”.
La motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato corrisponde ad una valutazione di merito della professionalità del candidato che non compete al Consiglio di Dipartimento
Si tratta, infatti, di un’illegittima duplicazione del giudizio valutativo rimesso in via esclusiva alla Commissione giudicatrice, la quale si era già espressa in relazione all’attività assistenziale svolta.
3.9.2. Deve precisarsi che non deve ritenersi che la funzione del Consiglio di Dipartimento sia quella di “mera ratifica” della valutazione della Commissione. Il Consiglio infatti ben potrebbe, in linea teorica, sulla base delle competenze allo stesso attribuite dall’ordinamento, determinarsi nel senso di non proporre la chiamata del candidato ritenuto migliore dalla Commissione, sulla base di valutazioni e ragioni diverse, proprie e tipiche delle funzioni attribuite a tale organismo (ovvero riconducibili ai suoi poteri di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell’attività del Dipartimento), quali, a titolo di esempio, il venir meno delle risorse finanziarie necessarie per il posto di ricercatore, profili organizzativi sopravvenuti, etc.
3.10. Tale precisazione consente al Collegio di passare ad esaminare l’altro argomento motivazionale posto a sostegno della determinazione di non chiamata, che viene di seguito riportato:
pur rispondendo al profilo per la sua lunga carriera scientifica, non risponde pienamente alle più attuali esigenze del Dipartimento”.
Il Collegio osserva che con deliberazione 528/2016 del 20 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca aveva approvato il piano straordinario dei professori di prima fascia in base al DM 242/2016 ripartendo i posti di prima fascia.
3. Il bando della procedura in questione veniva adottato a novembre del 2016 e la relativa selezione si concludeva con l’approvazione degli atti da parte del Rettore nel luglio 2017.
Ora, l’evoluzione piuttosto rapida della procedura mal si concilia con l’affermazione del Consiglio di Dipartimento circa mutate esigenze del Dipartimento stesso.
Peraltro tali nuove o diverse esigenze non vengono neppure specificate, affidando la determinazione di non chiamata ad una generica e laconica perifrasi che non lascia affatto comprendere le ragioni sottese alla decisione.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Conseguentemente va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università degli Studi Milano Bicocca la pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 01/06/2018