N. 00683/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02304/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2014, proposto da Marina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Luccia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nicosia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canossa, [#OMISSIS#] Perdicchia, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Barboni, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Lamarmora n. 36;
contro
l’Università degli studi di Milano ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1;
i Docenti del PAS – percorso abilitante speciale per l’insegnamento (A051) – Commissione per le attività formative;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
dei provvedimenti di mancato superamento degli esami di profitto relativi alle attività formative “Corso introduttivo pluridisciplinare” e “Didattica del latino” da parte dei ricorrenti, assunti nell’ambito del Percorso abilitante speciale (PAS) per l’insegnamento A051 (materie letterarie e Latino nei licei e nell’istituto magistrale) istituito ex DM 249/2010 presso l’Università degli Studi di Milano;
– di tutti gli atti connessi, ivi compresi gli emanandi decreti rettorali di espulsione dal PAS, allo stato non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– il 10 febbraio 2016 è stata depositata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
– il 2 marzo 2016 è stata depositata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse relativamente agli altri 7 ricorrenti
– in sede di udienza pubblica del 16 marzo 2016 la difesa dei ricorrenti ha confermato che è sopravvenuta la carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
– il ricorso debba quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
– le spese possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 aprile 2016, n. 683
Mancato superamento esami-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Data Documento: 2016-04-11
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza