In tema di concorsi pubblici, come già chiarito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, pur nell’ottica di un tendenziale ampliamento del ricorso allo scorrimento delle graduatorie, cui ha contribuito la legislazione statale, improntata al contenimento della spesa pubblica, non è possibile configurare un ” obbligo incondizionato” in capo all’amministrazione allo scorrimento medesimo. Il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano l’esperimento di nuove procedure concorsuali ai fini, tra l’altro, della stabilizzazione del personale precario.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 dicembre 2017, n. 2352
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo interminato e a tempo pieno-Scorrimento di graduatoria vs esperimento nuova procedura concorsuale
N. 02352/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Pennella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rescigno, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Milano, via Corridoni n. 39;
contro
Università degli Studi dell’Insubria di Varese, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Balsamo, non costituita;
Luppi [#OMISSIS#], non costituita;
Macchi [#OMISSIS#], non costituita;
Pisoni [#OMISSIS#], non costituita;
Bettiati [#OMISSIS#], non costituita;
Bianchi Chiara, non costituita;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo interminato e a tempo pieno di categoria C – posizione economica C1 – riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Codice BTA2)” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 65 del 22.08.2014;
– del D.D.G. Rep. n. 901 del 5.08.2014, a firma del Direttore Generale, di approvazione del bando;
– di tutti gli atti connessi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 gennaio 2015:
– della graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione Giudicatrice in data 28.10.2014, dei verbali e degli atti relativi alle prove di esame svolte nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami emanato D.D.G. Rep. n. 801 del 5.08.2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 65 del , 22.08.2014 per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C – posizione economica C1 riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, dei D.L. n. 101/2013, convertito con L n. 125/2013, presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Codice BTA2)”,
– del D.D.G. Rep. n. 1253 del 19.12.2014 di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito ed idoneità;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione del CDA di programmazione del fabbisogno di personale del 27.11.2013, atto conosciuto dal ricorrente in sede di giudizio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2017:
– delle recenti stabilizzazioni intervenute in favore delle sig.re Pisoni, Bettiati e Bianchi a seguito di scorrimento della graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno stipulato con scadenza al 30 aprile 2015, con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto di aver partecipato al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti della Categoria C, posizione economica C/1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno indetto con D.D. Rep. N. 16597 del 22.10.2010 dall’Università degli Studi dell’Insubria, risultando idoneo, e collocandosi al posto n. 15 della graduatoria approvata con D.D. Rep. N. 16926 del 21.12.2010.
La graduatoria, formata da 4 vincitori assunti in servizio e 18 idonei (di cui sono stati assunti 10 per scorrimento della medesima), aveva efficacia fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Successivamente l’Università con bando approvato con D.D.G. Rep. n. 801 del 5.08.2014, ha disposto l’indizione di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C – posizione economica C1 – riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013.
Il bando è stato impugnato dal ricorrente, che ha contestato la determinazione dell’Amministrazione che, a suo dire, avrebbe prima dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace in cui risultava collocato il ricorrente stesso, che tuttavia non era in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando gravato.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2014 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, contestualmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
Successivamente con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 gennaio 2015 (previamente notificato ai controinteressati) il ricorrente ha impugnato la graduatoria formatasi a seguito dell’espletamento della procedura, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2015 ha chiesto la cancellazione dell’istanza dal ruolo cautelare.
Successivamente con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2017 ha impugnato le assunzioni stipulate dall’Università con i soggetti collocati nella graduatoria di cui è causa.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Indi all’udienza pubblica del 29 novembre 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, in accoglimento della relativa eccezione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, non essendo gli atti impugnati in alcun modo imputabili alla sfera di competenza di tale Amministrazione, essendo tutti riconducibili alle autonome attribuzioni e conseguenti determinazioni dell’Università dell’Insubria.
II) Venendo al merito della controversia, il ricorso introduttivo è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) violazione dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001, degli artt. 97 e 51 Cost., dell’art. 3 della L. 241/1990; eccesso di potere, difetto di motivazione: secondo la disciplina legislativa vigente lo scorrimento delle graduatorie efficaci dovrebbe essere la modalità ordinaria di reclutamento del personale alle dipendenze della pubblica Amministrazione. Tale dato positivo sarebbe confermato in sede giurisdizionale dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011;
2) illegittimità della clausola del bando con requisito escludente; violazione dell’art. 4 del DL n. 101/2013; eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità; irragionevolezza: la disposizione del bando che prevede quale requisito di partecipazione “…di avere maturato alla data di entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (30 ottobre 2013) di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria C presso l’Università degli Studi dell’Insubria …”sarebbe illegittima in quanto introdurrebbe un elemento distorsivo del principio di parità di accesso ai pubblici uffici di cui all’art. 51 Cost.. Peraltro l’art. 4 comma 3 del DL 101/2013 avrebbe subordinato la facoltà delle Amministrazioni di avviare nuove procedure concorsuali solo previa verifica dell’avvenuta immissione in servizio di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie ancora vigenti. Tal valutazione non risulterebbe essere stata condotta da parte dell’Università.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 gennaio 2015 il ricorrente, nell’impugnare la graduatoria di merito approvata, ha dedotto vizi di illegittimità derivata.
Con l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2017, con cui sono state gravate le “stabilizzazioni”, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, avendo l’Università con le proprie determinazioni violato o criteri di correttezza e buona fede, non avendo proceduto allo scorrimento della graduatoria in cui risultava collocato l’interessato.
III) I motivi di gravame in quanto intimamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
La tesi di fondo del ricorrente è che l’Università, a fronte di una graduatoria efficace e capiente, non avrebbe potuto indire una nuova procedura.
In relazione alla specifica procedura bandita dall’Ateneo le censure dedotte non possono essere condivise.
L’impostazione impugnatoria infatti muove da un falso presupposto giuridico, non considerando correttamente quale sia la disciplina applicabile alla procedura concorsuale di cui è causa.
Ed invero il bando di concorso oggetto della controversia è stato adottato dall’Università, con determinazione dell’agosto 2014, in dichiarata applicazione dell’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013, norma che il ricorrente pare del tutto ignorare.
Tale disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2016, “al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine”, le amministrazioni pubbliche possano bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Si tratta di una disposizione avente carattere speciale rispetto alle ordinarie modalità di reclutamento, per un periodo di tempo limitato, avente la duplice finalità esplicitata di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine.
La speciale modalità di reclutamento, riservata a particolari categorie di soggetti, che vantano contratti a tempo determinato da un certo numero di anni, giustifica la deroga alle ordinarie regole previste dal diritto positivo e riconosciute dalla giurisprudenza, ivi incluse le disposizioni che prevedono l’ultrattività delle graduatorie concorsuali (Tar Cagliari sez. II, 27 marzo 2015, n. 471).
Si tratta, infatti, di procedure concorsuali riservate e speciali, del tutto avulse rispetto alle ordinarie dinamiche di reclutamento e ispirate, come detto, all’obiettivo di addivenire ad un progressivo superamento del c.d. precariato nel pubblico impiego.
Con l’ulteriore conseguenza che i posti a tal fine individuati dall’amministrazione non potrebbero in alcun modo essere ricoperti mediante meccanismi diversi da quello finalizzato all’assorbimento dei precari.
La stessa decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 – ampiamente citata dal ricorrente – ha osservato che pur nell’ottica di un tendenziale ampliamento del ricorso allo scorrimento delle graduatorie, cui ha contribuito la legislazione statale, improntata al contenimento della spesa pubblica, non è possibile configurare un ” obbligo incondizionato” in capo all’amministrazione allo scorrimento medesimo. Il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano l’esperimento di nuove procedure concorsuali ai fini, tra l’altro, della stabilizzazione del personale precario.
Pertanto il bando adottato dall’Università e i conseguenti atti della procedura concorsuale non si prestano a censura alcuna sotto i profili dedotti dal ricorrente, essendo pienamente conformi al disposto di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/2013.
In relazione a tale norma d’altro canto va osservato che la scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non appare di per sé irragionevole in quanto è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’Università. Possono tuttavia essere compensate nei confronti del Ministero, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
– rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Università intimata, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 11/12/2017