E’ illegittimo il diniego della richiesta di richiesta di ricostruzione della carriera, ai fini del riconoscimento dei servizi prestati, anteriormente alla nomina a Professore Associato, in qualità di ricercatore presso un IRCSS avente natura giuridica privata. Infatti, la ratio sottesa all’istituto previsto dall’art. 103, secondo comma, del d.lgs. n. 382 del 1980 è quella di valorizzare l’attività di ricerca in precedenza svolta dal professore universitario ai fini della sua carriera. Ciò che unicamente rileva, quindi, è che tale attività sia effettivamente assimilabile a quella svolta dai professori universitari, mentre non hanno alcun rilievo le modalità con cui l’interessato è stato selezionato per il precedente impiego.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 settembre 2018, n. 2057
Ricostruzione carriera professore associato-Riconoscimento attività prestata quale assegnista di ricerca
N. 02057/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] CAUMO, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cuocolo e [#OMISSIS#] Lucioni, con domicilio eletto presso il lo studio di quest’ultimo in Milano, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 8/A;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota dell’Università degli Studi di Milano-Divisione Personale in data 5 dicembre 2014, prot. N. 0030550, con la quale è stata rigettata la richiesta di ricostruzione della carriera, presentata dal prof. Caumo in data 21 ottobre 2014 ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 282;
di ogni atto o provvedimento presupposto e/o conseguente ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento
del diritto del Prof. Caumo al riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati, anteriormente alla nomina a Professore Associato, in qualità di ricercatore presso la Fondazione Centro S. [#OMISSIS#] del Monte Tabor, Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ing. [#OMISSIS#] Caumo, odierno ricorrente, in data 29 ottobre 2010, è stato nominato professore associato per il settore scientifico ING-INF/06 (Bioingegneria Elettronica e Informatica) presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
2. In data 21 ottobre 2014, lo stesso ing. Caumo ha presentato presso la predetta Università domanda di ricostituzione della carriera ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, chiedendo il riconoscimento del servizio da egli in precedenza prestato presso la Fondazione Centro San [#OMISSIS#] del Monte Tabor di Milano.
3. L’Università degli Studi di Milano, con nota del 5 dicembre 2014, ha respinto la domanda, rilevando che il suddetto servizio “…non risulta tra le qualifiche ammesse al riconoscimento dall’art. 103 del D.P.R. 382/80”.
4. Contro questo atto è diretto il ricorso in esame. Oltre alla domanda di annullamento, l’interessato propone domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera come da sua richiesta del 21 ottobre 2014.
5. Si è costituita in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, l’Università degli Studi di Milano.
6. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
7. Tenutasi la pubblica udienza in data 5 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di ricorso, l’interessato deduce la violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, norma che, a suo dire, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, imporrebbe di considerare rilevanti, ai fini della ricostruzione della carriera dei professori associati, i servizi prestati presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) quale è la Fondazione Centro S. [#OMISSIS#] del Monte Tabor di Milano.
9. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
10. Stabilisce l’art. 103, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 che <>; quello indicato sub e) < Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Pubblicato il 12/09/2018