TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 54

Selezione pubblica conferimento incarico di insegnamento-Titolo di dottorato-Giudizi sulle persone-Tempo di valutazione dei candidati

Data Documento: 2016-01-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 23 l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, prevede che “Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”. Orbene, l’uso da parte del legislatore della locuzione “preferenziale” non consente di inferire che il candidato che risulti in possesso di uno dei titoli ivi indicati abbia il diritto di precedenza rispetto ai candidati che ne risultino sprovvisti a prescindere da qualsiasi valutazione comparativa.

In materia di giudizi sulle persone, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Tale valutazione si differenza, quindi, da quella prevista per il giudizio sui progetti o sulle offerte in materia di appalti, nelle quali l’oggetto del giudizio ed il metro di giudizio debbono essere strettamente correlati.

In ordine al parametro di congruità del tempo utilizzato per l’operazione concorsuale di valutazione dei candidati da parte della commissione esaminatrice, non esiste un obbligo di rispettare un tempo minimo, anche in considerazione del fatto che il bando ha limitato la documentazione da presentare ad una scheda personale ed un curriculum vitae europeo, prevedendo che ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla commissione. È chiaro, quindi, che il bando si è fatto carico di evitare una mole di documentazione da vagliare, sveltendo i tempi di svolgimento della selezione e giustificando tempi ridotti.

Contenuto sentenza

N. 00054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03184/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3184 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Giudice, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Rusconi, [#OMISSIS#] Indelicato, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Rusconi in Milano, Via [#OMISSIS#] Monti 8; 
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Luppi, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Umberto [#OMISSIS#] in Milano, corso Italia, 7; 
per l’annullamento
– del verbale n. 11 dell’8 settembre 2014 del Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, nella parte in cui sono stati approvati gli atti della selezione relativa al corso E3901N020 – Guida al Tirocinio – I Anno -Turno C e nella quale è stata nominata come vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Luppi;- del verbale di Commissione del 29.07.2014 nel quale è stata condotta la valutazione comparativa delle domande presentate;- di eventuale provvedimento del rettore di nomina e/o di stipula del contratto con la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Luppi per lo svolgimento del corso in oggetto (provvedimento non conosciuto) o di approvazione degli atti di selezione;- in subordine, del bando n. 8176 nella parte in cui non ha stabilito i punteggi da attribuire sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla legge di gara e/o dovesse essere interpretato nel senso di attribuire alla Commissione il potere di fissare nuovi criteri e sub-criteri;- di ogni altro atto, presupposto, connesso consequenziale o attuativo;nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’assegnazione dell’insegnamento alla ricorrente, e in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, per mancato [#OMISSIS#], perdita di chance e danno curriculare;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di [#OMISSIS#] Luppi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la selezione indetta dall’Università Bicocca relativa al corso E3901N020 – Guida al tirocinio – I Anno – Turno C nella quale si è collocata al secondo posto, sollevando i seguenti motivi.
A) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 2 legge 240/2010 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 e art. 8 del Codice Etico dell’Università Bicocca nonché dell’articolo 6 del regolamento dell’Università, violazione dei criteri del Bando e dei principi di pubblicità e trasparenza.
B). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 del Codice Etico dell’Università Bicocca nonché dell’articolo 6 del regolamento dell’Università- carenza di potere – violazione dei principi di trasparenza e pubblicità della selezione.
C) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 2, dell’articolo 5 comma 2 e 6 comma 5 del regolamento di ateneo e del bando di gara – eccesso di potere per genericità dei criteri, difetto di motivazione e assenza di valutazione comparativa.
D) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
E) Eccesso di potere per difetto di motivazione inattendibilità delle valutazioni – Violazione criteri d.m. 89/2009.
F) Eccesso di potere per violazione dell’articolo 6 del regolamento di ateneo nonché dell’articolo 3 comma 7 e 8 del Codice Etico – dell’articolo 23 comma 2 legge 240/2010 – violazione del principio di pubblicità degli atti.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha articolato i seguenti ulteriori motivi di ricorso.
G) Quanto alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 2, dell’articolo 5 comma 2 e 6 comma 5 del regolamento di ateneo e del bando di gara – eccesso di potere per genericità dei criteri, difetto di motivazione e assenza di valutazione comparativa. Secondo la ricorrente non sarebbe dato comprendere sulla base di quali motivazioni siano stati assegnati gli insegnamenti: 1) Prevenire le dipendenze; 2) Guida al Tirocinio -Turno B; 3) Social Care in ltaly.
H) Eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la durata della selezione (30 minuti) sarebbe del tutto inadeguata per la redazione del verbale e la valutazione di ben 4 curricula.
I) Eccesso di potere in quanto le valutazioni della controinteressata effettuate nel 2013 e nel 2014 sono molto diverse.
La difesa dello Stato e della controinteressata hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Prima dell’udienza la ricorrente ha rinunciato all’azione di annullamento, essendo decorso il periodo di durata del contratto ed ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori.
All’udienza del 19 novembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia in primo luogo che la Commissione di valutazione avrebbe trascurato il possesso dei titoli preferenziali di dottore di ricerca, come sancito dall’art. 23 della legge n. 240/2010, dal bando e dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo; tali titoli, si assume in ricorso, darebbero diritto, in assenza di una previsione in senso restrittivo nelle disposizioni su citate, alla precedenza assoluta in favore di chi ne è in possesso e quindi non solo a parità di punteggio.
In merito la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II, 19/05/2015 n. 1039) ha affermato che “la norma di legge su citata, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, testualmente prevede che < Tale valutazione si differenza quindi da quella prevista per il giudizio sui progetti o sulle offerte in materia di appalti, nelle quali l’oggetto del giudizio (il criterio di valutazione) ed il metro di giudizio (i criteri motivazionali o i sub- criteri) debbono essere strettamente correlati.
Ciò a maggior ragione nel caso in cui il bando, pur specificando l’oggetto della valutazione (i criteri) non preveda una loro valutazione specifica, il che si spiega con la limitatezza dell’oggetto dell’incarico, relativo alla didattica integrativa, esercitazioni e laboratori, ed il limitato rilievo economico.
Nel caso in questione tutti i criteri motivazionali sono riconducibili facilmente agli oggetti di valutazione stabiliti dal bando, per cui deve escludersi che non risulti chiaro l’iter motivazionale seguito dalla Commissione.
Il motivo va quindi respinto.
3. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui afferma la carenza di potere della Commissione. L’art. 6 comma 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che <>.
E’ chiaro quindi che la competenza alla nomina spetta al Consiglio della Struttura, rispetto al quale la Commissione costituisce una mera ripartizione interna, che permette al Consiglio di operare senza la presenza necessaria di tutti i suoi membri. Ne consegue che deve escludersi che sussista un obbligo di formalizzare la nomina della Commissione in un atto specifico, non trattandosi di un organo distinto, ed in ogni caso l’approvazione degli atti di concorso da parte del medesimo Consiglio vale come ratifica.
Il secondo motivo è infondato anche nella parte in cui contesta l’approvazione dei criteri da parte della Commissione dopo la presentazione delle domande, in quanto il regolamento di ateneo ed il bando non sono equiparabili ad una lex specialis della gara o della singola selezione, ma costituiscono un regolamentazione generale che richiede una specificazione con riferimento ai singoli incarichi da conferire, che hanno oggetto e contenuti diversi.
Tale specificazione ha per oggetto l’individuazione di criteri motivazionali specifici che permettano di individuare gli insegnanti più idonei per i singoli corsi e quindi debbono essere predisposti a valle del bando di concorso generale.
Sebbene, comunque, resti valido il principio secondo il quale questo potere normativo successivo non dev’essere esercitato in concreto in modo da violare la par condicio dei partecipanti, occorre rilevare che in tal caso tale violazione non sussiste in quanto la ricorrente, con il terzo motivo, ha contestato la genericità dei criteri e non la loro determinazione a fini di favorire qualcuno o sfavorire altri.
4. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancanza di una valutazione comparativa e di una motivazione della votazione, è infondato. La Commissione ha fissato appositi criteri ed ha assegnato una votazione per ognuno dei criteri determinati, con conseguente soddisfazione dell’onere della motivazione negli esami, secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda, poi, la mancanza di una “motivata proposta” al Consiglio della Struttura per attribuzione dell’insegnamento, ai sensi dell’art 6 comma 5 del regolamento di ateneo, è chiaro che la valutazione della Commissione ed il punteggio assegnato costituisce una “motivata proposta” che il Consiglio può vagliare, verificare ed approvare o meno.
Il motivo va quindi respinto.
5. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente contesta il difetto di istruttoria in quanto la correzione è avvenuta in tempi ristretti, pari a 30 minuti circa, dev’essere respinto.
Non esiste infatti un obbligo di rispettare un tempo minimo di valutazione, anche in considerazione del fatto che il bando ha limitato la documentazione da presentare ad una scheda personale ed un curriculum vitae europeo, prevedendo che ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Commissione. E’ chiaro quindi che il bando si è fatto carico di evitare una mole di documentazione da vagliare, sveltendo i tempi di svolgimento della selezione e giustificando tempi ridotti.
6. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la maggiore esperienza professionale occorre rilevare che né la ricorrente né la controinteressata sono assistenti sociali con rapporto di lavoro subordinato ma hanno avuto esperienze professionali sia sul campo che nella formazione. La ricorrente ha maggiore esperienza nella formazione, la vincitrice ha maggiore esperienza nell’organizzazione pubblica e nella formazione dei servizi sociali. La valutazione della Commissione non risulta macroscopicamente irragionevole, né il Tribunale può effettuare una valutazione intrinseca della discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione valutatrice, trattandosi di un giudizio comparativo tecnico.
Quanto alle pubblicazioni scientifiche il bando non prevede una valutazione analitica dei singoli titoli, tanto è vero che ne è richiesta solo l’indicazione nel curriculum e non la presentazione, in considerazione del carattere temporaneo, accessorio ed economicamente ridotto dell’insegnamento da conferire.
Per quanto riguarda poi la supposta impossibilità di presentare tutti i titoli scientifici, occorre rammentare che il bando prevedeva che < Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] De Vita, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)