TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 giugno 2017, n. 1320

Studente universitario-Mobilità internazionale-Programma Doppia Laurea

Data Documento: 2017-06-13
Area: Giurisprudenza
Massima

All’interno dei diversi programmi di mobilità internazionale, il programma doppia laurea-in base al quale gli studenti selezionati possono svolgere paerte della propria carriera universitaria all’estero, seguendo un piano di studi comune ad entrambi gli atenei- presuppone uno specifico accordo con atenei stranieri preindividuati, che comporta necessariamente la preindividuazione della sede. 

Contenuto sentenza

N. 01320/2017 REG. PROV.COLL.
N. 00791/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Torri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Scepi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano Via Corridoni, n. 39; 
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1; 
nei confronti di
Gallone [#OMISSIS#], Vietri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Serena, Emmenegger Lisa, Garbujo [#OMISSIS#], Ghidoni [#OMISSIS#], non costituiti; 
per l’annullamento
previa misura cautelare
– della graduatoria finale degli studenti dell’Ateneo eleggibili come Studenti Erasmus, nella parte in cui (pag. 26) ha ritenuto rinunciata la candidatura del sig. [#OMISSIS#] Torri al programma di Doppia Laurea magistrale in Biologia e Biotecnologie Mediche e Biotecnologie Industriali con destinazione Universitè Paris Diderot Paris 7;
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, prot. n. 7063 del 6.02.2017, pubblicato in pari data sull’Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale sono stati pubblicati gli esiti del bando;
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Milano Bicocca, prot. n. 11903 del 1.03.2017 di nomina degli studenti idonei al programma di Doppia Laurea con le Università di Parigi 7 e Parigi, nel quale si rileva che il candidato Torri [#OMISSIS#] “è da considerarsi rinunciatario” e viene approvata la graduatoria degli studenti dell’Ateneo eleggibili come studenti Erasmus/Doppia Laurea;
– della comunicazione della Responsabile del Procedimento del 9.02.2017 di non accoglimento dell’istanza di riesame in autotutela della dichiarata rinuncia-esclusione;
– ove occorrer possa, della comunicazione ricevuta via e-mail in data 17.01.2017 avente ad oggetto “Rinuncia al Programma Erasmus+ ai fini di studio a.a.2016/2017”;
– ove occorrer possa, dell’art. 8 del bando di concorso pubblico approvato con decreto del Rettore n. 0058811/16 del 28.10.2016.
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché
– per la conseguente declaratoria della eleggibilità del sig. Torri quale studente del programma di Doppia Laurea con destinazione Universitè de Paris VII e diritto ad essere beneficiario della relativa borsa di mobilità, con riserva di proporre istanza per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi derivanti dagli atti e dai comportamenti tenuti dall’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il sig. [#OMISSIS#] Torri è iscritto al primo anno della laurea magistrale in Biotecnologie industriali presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto quanto segue.
Con il decreto rettorale n. 58811/2016 l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha bandito, per l’a.a. 2017/2018, un concorso per la selezione di studenti da ammettere a diversi programmi di mobilità internazionale, fra cui il programma Doppia laurea in base al quale gli studenti selezionati possono svolgere parte della propria carriera universitaria all’estero, seguendo un piano di studi comune all’Università Bicocca e all’Ateneo partner.
Il programma consente l’acquisizione di due titoli di studio, uno rilasciato dal proprio ateneo e uno dall’ateneo estero. La partecipazione al programma Doppia laurea avveniva nell’ambito del bando Erasmus, essendo previsto (cfr. art. 11) che superando la selezione Erasmus, gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea o Laurea Magistrale Ottica e Optometria (E3002Q), Biotecnologie Industriali (F0802Q) – ovvero quello cui è iscritto il ricorrente -, Biotecnologie Mediche (F0901D), Biologia (F0601Q), Turismo, Territorio e Sviluppo Sociale (F4901N), e Informatica (F1801Q) potessero accedere anche ai Programmi di Doppia Laurea attivati per il loro corso di studio presso gli Atenei europei, per essere ammessi ai quali avrebbero dovuto sostenere un colloquio di valutazione specifica sui requisiti richiesti con i Responsabili Scientifici dei Programmi di Doppia Laurea.
Per quanto qui rileva il bando di concorso all’art. 8 (“Accettazione della destinazione”) ha previsto che “Dal 9 al 16 gennaio 2017, ore 12.00, gli studenti dovranno confermare l’accettazione della destinazione assegnata accedendo alla propria pagina personale in Segreteria Online. Alla chiusura della procedura gli studenti che non hanno confermato la destinazione saranno ritenuti rinunciatari”.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dichiarandosi “interessato al progetto di doppia laurea presso l’università di Parigi Diderot, o eventualmente ad un tirocinio presso un istituto estero” (cfr. domanda di partecipazione) e si è collocato utilmente in graduatoria al quinto posto su sei disponibili, come comunicatogli dal Coordinatore scientifico del programma con e-mail del 23.12.2016.
Con comunicazione e-mail del 5 gennaio 2017 l’Ufficio Mobilità internazionale dell’Ateneo ha inviato a tutti gli studenti interessati, incluso il ricorrente, un promemoria ricordando la necessità di accettare la destinazione accedendo “alle Segreterie on line dal 9 al 16 gennaio 2017, ore 12,00”, avvertendo che gli studenti che non avessero confermato la destinazione sarebbero stati considerati rinunciatari ed esortando a rileggere attentamente il bando di concorso “per evitare spiacevoli inconvenienti”.
La mattina del 16 gennaio 2017, avvedendosi della mancata conferma da parte del ricorrente, l’Ufficio Mobilità lo ha contattato telefonicamente, lasciandogli un messaggio nella segreteria del telefono cellulare, esortandolo a completare la procedura entro le ore 12.
Il ricorrente soltanto alle 13,52 dello stesso 16 gennaio 2017 ha comunicato via e-mail il proprio intendimento di “partire”.
Ritenendo sussistente il mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 8 bando, l’Ufficio Mobilità internazionale lo ha ritenuto rinunciatario, come risulta dalla graduatoria provvisoria relativa agli studenti del Corso di Laurea in Biologia, Biotecnologie industriali e Biotecnologie mediche pubblicata sul sito internet dell’Ateneo.
Con istanza datata 3 febbraio 2016, presentata a mezzo dei propri legali, il ricorrente ha contestato l’operato dell’Università, chiedendo di modificare la condizione di “rinunciatario” in “confermato” dandone atto nella graduatoria definitiva.
Nel frattempo nel termine previsto dall’art. 9 del bando, con decreto rettorale n. 471, prot. 7063 del 6 febbraio 2017 è stata approvata la graduatoria relativa a tutti i programmi di mobilità internazionale, nella quale, accanto al nome del ricorrente, è apposta l’indicazione “rinuncia”.
Con e-mail del 9 febbraio 2017 la Dirigente dell’Area della formazione e servizi agli studenti ha comunicato il mancato accoglimento dell’istanza di riesame, confermando le ragioni per la quale il ricorrente era stato ritenuto rinunciatario, in mancanza di conferma nel termine stabilito dall’art. 8 del bando.
Nel successivo decreto rettorale n. 895, prot. 11903, del 1° marzo 2017, relativo specificamente alla selezione degli studenti per i programmi Doppia laurea/Erasmus per le lauree magistrali in Biologia, Biotecnologie industriali e Biotecnologie mediche, si è dato atto della mancata accettazione in termini da parte del ricorrente, da considerarsi quindi rinunciatario ed è stata approvata la graduatoria degli studenti eleggibili come studenti Erasmus/Doppia laurea presso l’Université de Paris VII con relativa assegnazione delle borse di studio.
Avverso tali determinazioni lo studente ha presentato il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, previa tutela cautelare.
Si è costituita l’Università intimata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di [#OMISSIS#] alle parti presenti in camera di consiglio.
II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 11 del bando di gara. Violazione del principio di favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, confusione e perplessità dell’azione amministrativa: la determinazione cui è giunta l’Amministrazione sarebbe viziata per avere ritenuto applicabile alla procedura di reclutamento del programma Doppia Laurea, alla quale ha partecipato il ricorrente, la previsione di cui agli artt. 7 e 8 del bando. L’Università ha disciplinato con un unico bando due diverse procedure di reclutamento, tant’è che le procedure si sono concluse con due diversi decreti rettorali, l’uno con cui in data 6 febbraio 2017 è stata approvata la graduatoria generale del programma Erasmus, l’altro con cui in data 1 marzo 2017 è stata approvata “la graduatoria degli studenti dell’Ateneo eleggibili come studenti Erasmus/Doppia Laurea”. Tuttavia alcune disposizioni del bando, proprie della selezione Erasmus, in particolare quelle relative alla destinazione non si attaglierebbero alla selezione del programma Doppia Laurea, che prevede, in relazione ai diversi Atenei esteri, una sola destinazione possibile, già prestabilita;
2) In subordine: Illegittimità della graduatoria derivata dalla illegittimità dell’art. 8 del bando. Eccesso di potere per perplessità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241/1990 e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità: l’art. 8 del bando, qualora interpretato in modo da ritenerlo applicabile tanto alla procedura per la selezione degli studenti Erasmus, quanto a quella per la selezione degli studenti del Programma Doppia Laurea, dovrebbe essere annullato in quanto radicalmente illegittimo; e con esso, in via derivata, la relativa graduatoria finale. Avendo l’Università disciplinato con un unico bando due diverse procedure di reclutamento, avrebbe dovuto accorgersi che alcune disposizioni del bando, concepite per il programma Erasmus, se applicate al programma doppia laurea avrebbero inutilmente aggravato la procedura. A fronte della non coerenza di tali disposizioni, in particolare l’art. 8, con il programma doppia laurea, avrebbe dovuto farne un’applicazione ragionevole e proporzionata;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della L. 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione, in ragione della natura incolpevole e giustificabile dell’errore sanzionato. Violazione del principio di legittimo affidamento: sarebbe illegittima l’esclusione del ricorrente a fronte della evidente incertezza del bando, che avrebbe dovuto comportare, in adesione ai principi di leale collaborazione e in ragione degli obblighi del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990, un’interlocuzione con il concorrente che consentisse la regolarizzazione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’Università ha con un unico bando disciplinato la selezione per la partecipazione a due programmi diversi, l’Erasmus e il programma Doppia Laurea.
Per quanto qui di interesse, tale secondo programma presuppone uno specifico accordo con Atenei stranieri preindividuati, che comporta necessariamente la preindividuazione della sede. Il ricorrente ha presentato domanda per partecipare al programma di Doppia Laurea Magistrale in Biologia, Biotecnologie Industriali e Biotecnologie Mediche presso l’Università Diderot di Parigi.
Ciò rilevato in punto di fatto, va osservato che l’art. 7 del bando rubricato “assegnazione della meta Erasmus” stabilisce che “le destinazioni sono assegnate dalle Commissioni seguendo l’ordine di graduatoria di merito, e ove possibile in base alla preferenze indicate dallo studente”.
La disposizione chiaramente presuppone che sussistano più sedi oggetto di assegnazione.
Il successivo art. 8 rubricato “Accettazione della destinazione” dispone che “Dal 9 al 16 gennaio 2017, ore 12.00, gli studenti dovranno confermare l’accettazione della destinazione assegnata accedendo alla propria pagina personale in Segreteria Online. Alla chiusura della procedura gli studenti che non hanno confermato la destinazione saranno ritenuti rinunciatari”.
Le disposizioni di cui all’art. 7 e all’art. 8 sopra richiamate devono essere lette in combinato disposto, e risultano ragionevolmente applicabili al programma Erasmus, in relazione al quale, in fase di presentazione della domanda, la sede di assegnazione non è prestabilita, potendo l’interessato esprime un ordine di preferenza, e determinandosi l’individuazione definitiva della destinazione solo in un secondo momento, “seguendo l’ordine della graduatoria di merito e, ove possibile, in base alle preferenze indicate dallo studente”. Appare quindi ragionevole e funzionale al procedimento che, in tal caso, lo studente debba confermare la destinazione assegnata, pena la declaratoria di rinunciatario.
Altrettanto ragionevole non pare l’applicazione della disposizione di cui all’art. 8 al programma Doppia Laurea che, in relazione al singolo e specifico corso di studi, prevede una sola destinazione possibile, già predeterminata (nel caso specifico l’Université Paris Diderot). In tal caso, una volta superata la selezione (come da graduatoria pubblicata il 12 dicembre 2016 – Esiti), non vi è necessità di assegnare una sede, essendo questa già predeterminata. La necessità di accettare la sede appare quindi superflua.
Va aggiunto che, nel caso specifico, il ricorrente ha manifestato la propria definitiva accettazione a distanza di un’ora dal termine fissato dall’art. 8 del bando, sicchè le esigenze organizzative di eventuale scorrimento della graduatoria, prospettate dalla difesa dell’Università, risultano essere state comunque salvaguardate, a fronte di una disposizione (quella di cui all’art. 8, appunto) di dubbia applicazione al programma Doppia Laurea, e tale da determinare un’obiettiva incertezza nell’interessato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati, nella parte in cui contengono la declaratoria di “rinunciatario” del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/06/2017