TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 luglio 2019, n. 1622

Accesso a corsi universitari-Numero chiuso-Ricorso collettivo

Data Documento: 2019-07-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo una consolidata giurisprudenza non ha motivo di discostarsi, nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato cioè da una pluralità di soggetti con un unico atto, sia ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti stesse (Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2019 n. 382; id., 29 aprile 2019, n. 2738, Cons. St., Sez. IV, 25 ottobre 2018, n.6075; Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26/ febbraio 2018, n.1241; TAR Sicilia, Catanzaro, Sez. II, 17 febbraio 2017, n.269; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 marzo 2018, n. 775; id., Sez. II, 04 ottobre 2016, n.1800).

Contenuto sentenza

N. 01622/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Moro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– delle risposte allegate alla nota prot. n. 0026728/19 del 18.03.2019 dell’Università degli Studi di Milano, con le quali è stata denegata la domanda di immatricolazione a corso di laurea in Fisioterapia, anni successivi al primo, e per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali, compreso il danno da perdita di chance, patiti e patiendi dai ricorrenti, connessi alla non tempestiva esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, derivanti dal ritardo con cui l’Università degli Studi di Milano ha provveduto a rendere esecutivo quanto disposto con la sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia Milano, n° 97/2018, e di quelli consistenti nel danno curriculare per aver visto spirare il [#OMISSIS#] di iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia e nell’aver perduto chance di tipo lavorativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17 [#OMISSIS#] 2019 e depositato il 12 giugno 2019 gli esponenti hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più [#OMISSIS#].
Si è costituita l’intimata Università controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 9 luglio 2019, fissata per l’esame della domanda cautelare, presenti gli avvocati Di [#OMISSIS#] in sostituzione di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] per la parte ricorrente e A. M. [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Milano, la causa – previo avviso da parte del Collegio circa la possibilità di adottare una decisione in forma semplificata, avendo rilevato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del ricorso collettivo, oltreché per mancata impugnazione dell’atto presupposto, di cui al verbale del 26/02/2019 -, è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione [#OMISSIS#] elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal [#OMISSIS#] del Collegio di tale eventualità.
Per il resto, osserva il Collegio come, secondo una consolidata giurisprudenza, da cui questa Sezione non ha motivo di discostarsi, nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato cioè da una pluralità di soggetti con un unico atto, sia ammissibile nel solo [#OMISSIS#] in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti stesse (Cons. Stato, VI, 15.01.2019 n. 382; id., 29/04/2019, n. 2738, Cons. St., sez. IV, 25 ottobre 2018, n.6075; Cons. Stato, VI, 14-6-2017, n. 2921; T.A.R. Napoli, sez. II, 26/02/2018, n.1241; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 17/02/2017, n.269; T.A.R. Milano, sez. III, 21.3.2018, n. 775; id., sez. II, 04/10/2016, n.1800). 
Ciò posto, ritiene il Collegio che [#OMISSIS#] specie – dove peraltro è stato proposto un ricorso insieme collettivo e cumulativo (cfr. le plurime risposte dell’Università, datate 7.3.2019, indirizzate singolarmente ai rispettivi soggetti interessati, riportanti le determinazioni assunte per ciascuno di loro dal Collegio didattico Interdipartimentale, e allegate da parte ricorrente sub n. 2) – non sussistono i presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo, essendo la posizione della ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] diversa da quella degli altri ricorrenti, come ricavabile dal tenore della determinazione [#OMISSIS#] dall’Amministrazione nei suoi riguardi, diversa da quella riferibile ai restanti ricorrenti.
Conclusivamente, quindi, il ricorso come in epigrafe proposto va dichiarato inammissibile, ex art. 35, co. 1, lett. b) c.p.a. 
La natura della decisione [#OMISSIS#] e la peculiarità della vicenda sostanziale giustifica la compensazione delle spese di lite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 15/07/2019

IL SEGRETARIO