TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 marzo 2018, n. 737

Procedura concorsuale professore Associato-Valutazione titoli-Incarico di tutor vs correlatore di tesi

Data Documento: 2018-03-15
Area: Giurisprudenza
Massima

L’incarico di correlatore di tesi è notoriamente diverso da quello di tutor, laddove solo quest’ultimo comporta una attività di indirizzo dello studente nel suo percorso formativo, che non è riscontrabile nel ruolo del correlatore di tesi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2014, n. 5895). **Procedura concorsuale professore Associato-Valutazione titoli-Incarico di referee** L’attività di referee è priva di quel ruolo direttivo tipico dell’editorial board, risolvendosi nell’incarico di esprimere un parere circa la pubblicabilità di memorie scientifiche, saggi accademici e studi vari.

Contenuto sentenza

N. 00737/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Riva, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arrigoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via [#OMISSIS#] Oriani, n. 2;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Eoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 6;
[#OMISSIS#] Roncada, non costituita;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto n. 703/2017, protocollato in data 20.02.2017, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha dichiarato la regolarità degli atti e vincitrice della procedura concorsuale la Dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis;
– dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 2 e n. 2 bis del 14 e 15.12.2016 e l’annesso allegato 1;
– del verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 17.01.2017 con il quale la Commissione ha formulato le domande da sottoporre ai candidati;
– del verbale della Commissione Giudicatrice n. 4 relativo alla prova orale tenutasi in data 19.01.2017 e la relazione finale redatta in pari data pubblicati in data 23.02.2017 sul sito di Ateneo;
– del verbale del Consiglio di Dipartimento proponeva al C.d.A. la nomina della suddetta Addis [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali o comunque connessi
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della delibera del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Milano,
assunta in data 28.3.2017 protocollata in data 21.4.2017 al n. 200/2017
– del verbale del Consiglio di Dipartimento proponeva al C.d.A. la nomina della suddetta
Addis [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali o comunque
connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e della controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Università degli Studi di Milano, con Decreto Rettorale n. 5270 del 6.08.2014, indiceva, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo (D.R. n. 5247 del 18.07. 2014), una proceduta selettiva concorsuale aperta per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo fascia II per il settore concorsuale 07/H3 Settore Scientifico Disciplinare VET/05 presso il dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica.
Al concorso partecipavano tre candidate: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis, [#OMISSIS#] Riva, [#OMISSIS#] Roncada.
Dopo la nomina di una prima commissione giudicatrice e lo svolgimento dei lavori da parte della stessa, gli atti di tale Commissione venivano annullati dal Rettore con decreto n. 5854 del 26 giugno 2015.
Nominata una nuova Commissione, questa – fissati criteri specifici di valutazione dei titoli e della prova orale (cfr. verbale n. 1 del 22 novembre 2016) – procedeva all’esame delle candidate, valutando sia i titoli sia la prova orale sostenuta dalle candidate Addis e Riva, non essendosi presentata a sostenere la prova la dott.ssa Roncada, e rassegnava quindi le proprie risultanze.
In particolare:
– la ricorrente conseguiva il punteggio finale di 57,66, avendo ottenuto punti 45,66 per la valutazione dei titoli;
– la concorrente Addis conseguiva il punteggio finale di 58,88, avendo ottenuto punti 38,88 per i titoli.
La differenza tra la ricorrente e la vincitrice risultava quindi di 1,22 punti.
Il Rettore, con decreto n. 703/2017 del 20 febbraio 2017 “accertata la regolarità formale degli atti della procedura selettiva” dichiarava vincitrice la dott.sa Addis.
La candidata [#OMISSIS#] Riva, seconda classificata, impugnava gli atti della procedura meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio sia l’Università degli Studi di Milano, sia la controinteressata Addis, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare la ricorrente vi rinunciava. Il Presidente della Sezione fissava la pubblica udienza per la trattazione congiunta al ricorso n. 2874/16, relativo alla medesima procedura selettiva.
Intanto il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 1° marzo 2017 proponeva al Consiglio di Amministrazione la chiamata della vincitrice.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 28 marzo 2017, approvava la chiamata della Dott.ssa Addis.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 giugno 2017 la ricorrente impugnava anche i predetti atti.
In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Tribunale la procedura selettiva concorsuale aperta per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo fascia II per il settore concorsuale 07/H3 Settore Scientifico Disciplinare VET/05 presso il dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, indetta dall’Università degli Studi di Milano.
La ricorrente ha preso parte alla predetta selezione, collocandosi al secondo posto con una differenza di soli 1,22 punti rispetto alla prima classificata.
2. Il ricorso introduttivo è affidato ad un unico articolato motivo di gravame con cui si deducono i seguenti profili di censura: Violazione di legge in relazione all’art. 97 Costituzione della Repubblica. all’art. 1 comma 1, della legge 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità di buon andamento e di giusto procedimento dell’amministrazione. Difetto di motivazione: travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea applicazione del bando del procedimento di selezione e del Regolamento dell’Ateneo. Illogicità ed ingiustizia sotto diversi profili.
3. Le censure dedotte si appuntano contro le valutazioni della Commissione sia in relazione ai titoli posseduti dalle candidate sia in relazione alla prova orale dalle stesse sostenuta:
A) in ordine alle valutazioni dei titoli: la Commissione non avrebbero tenuto conto né dei criteri che la stessa si sarebbe data né di quanto stabilito dal bando.
In particolare:
a) in relazione alla valutazione dell’attività didattica: alla controinteressata sarebbero stati attribuiti punteggi in ambiti non previsti dai sotto-criteri e precisamente:
– 4 punti quale “Responsabile delle attività di laboratorio, Docente e Tutor per la “International Summer School”: si tratterebbe in realtà di un seminario estivo, organizzato dalla Porto Conte Ricerche – PCR srl che sarebbe un ente di ricerca, non quindi un’Università. L’attività valutata non rientrerebbe in nessuno dei sotto- criteri stabiliti
– 3 punti per attività di “Correlatore di tesi”: nessun criterio prevedeva l’attribuzione di un punteggio per l’attività di correlatore, essendo prevista come valutabile solo l’attività di relatore.
b) in relazione alla valutazione dell’attività di ricerca:
– sono stati attribuiti punti 0,5 per due “depositi” di domande di brevetti, che, secondo la ricorrente, non essendo “brevetti” (ovvero non ancora rilasciati) non avrebbero dovuto essere valutati, ai sensi dell’art. 13 del bando nonché dell’art. 7 del regolamento dell’ateneo.
– è stato attribuito 1 punto quale “referee” di alcune riviste. Tale attività non sarebbe prevista nei criteri dettati dalla Commissione. Nè potrebbe trattarsi di assimilazione al criterio che contempla il “Membro di editorial board di Riviste internazionali” essendo ben diverso il “refertaggio” di riviste dalla conduzione editoriale di una rivista, mancando nel primo qualsiasi ruolo direttivo.
c) in relazione alla valutazione delle pubblicazioni: posto che il punteggio massimo per le pubblicazioni è stato stabilito in punti 52,50 sarebbe non corretto sia il punteggio attribuito alla vincitrice sia, per difetto, il punteggio attribuito alla ricorrente;
B) in ordine alle prove orali:
a) quanto al metodo, la Commissione avrebbe selezionato gli argomenti attribuendoli direttamente e a propria scelta ai candidati; quanto al merito la Commissione si sarebbe discostata dalle regole del bando e dalle stesse proprie indicazioni che disponevano che gli argomenti della lezione dovessero essere “inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando” (vedasi verbale n. 2 della Commissione). In realtà fra i nove argomenti (tre per candidata) formulati, uno solo sarebbe inerente “a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando”, ossia il tema “Immunità innata ed infezioni virali” assegnato ad Addis, mentre tutti gli altri sarebbero inerenti a specifiche malattie, e quindi non a terni generali e metodologici.
b) svolte le prove orali, la Commissione si sarebbe limitata ad assegnare i punteggi: a Addis, 10 punti per la lezione e 10 punti per il seminario (il massimo); a Riva, 5 punti per la lezione e 7 punti per il seminario. La Commissione avrebbe omesso commenti, motivi, comparazioni.
c) la candidata Addis è stata individuata come maggiormente qualificata con il seguente giudizio “ha mostrato un’eccellente efficacia didattica, un’elevata chiarezza espositiva, una totale completezza nella trattazione e nel rigore logico nella lezione e nel seminario, nonché un’ottima conoscenza della lingua inglese”. Il giudizio espresso in questi termini atterrebbe solo alla valutazione delle prove orali, non essendoci alcun riferimento alla valutazione dei titoli, se non il riporto del punteggio. Non vi sarebbe alcuna motivazione della valutazione delle prove orali della candidata Riva, né per ciò che riguarda la lezione, né per ciò che riguarda il seminario. Sarebbe inoltre stata del tutto omessa anche la comparazione fra i candidati.
4. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto vizi di invalidità derivata dall’illegittimità che affliggerebbe gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
5. In relazione alle censure relative alle valutazioni dei titoli, l’impostazione del ricorso introduttivo si fonda, sostanzialmente, sulla non conformità dei punteggi attribuiti dalla commissione ai criteri stabiliti nel bando e dalla Commissione stessa.
Così individuata l’impostazione comune a tali censure, il Collegio non ravvisa profili di inammissibilità delle stesse in quanto involgenti il merito delle valutazioni tecniche operate dalla Commissione, come eccepito dalla difesa della controinteressata. In realtà i motivi di doglianza non sollecitano un sindacato che attiene al merito delle scelte, avendo, di contro, la ricorrente prospettato esclusivamente profili di illegittimità in relazione a quanto stabilito dal bando e dalla Commissione stessa in sede di determinazione dei criteri e dei relativi punteggi.
5.1. Diversamente, il motivo di gravame relativo alla prova orale, con cui si deduce che le domande formulate dalla Commissione non rientrerebbero in argomenti “inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando”, deve ritenersi inammissibile, involgendo valutazioni di discrezionalità tecnica senza tuttavia fornire elementi perché il giudice possa sindacare ab externo le scelte della Commissione.
6. In punto di fatto va rilevato lo scarto minimo (1,22 punti) tra il punteggio complessivo della ricorrente e quello della controinteressata. E’ sufficiente quindi che la ricorrente sopravanzi di tale esiguo punteggio perché possa ritenersi non solo superata la prova di resistenza ma anche fondata la pretesa.
7. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, risultando sufficiente, ai fini di cui sopra, l’accoglimento dei motivi di gravame relativi alle valutazioni dei titoli.
7.1. In relazione alla valutazione dell’attività didattica della controinteressata la Commissione ha attribuito dei punteggi che non trovano rispondenza nei criteri stabili.
Ed invero in sede di determinazione dei criteri (cfr. verbale n. 1) il punteggio complessivo di 25 punti è stato ripartito come segue:
attività didattica frontale, nei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 30 ore (fino a un massimo di punti 5);
attività didattica svolta presso università straniere (fino a un massimo di punti 5);
attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per anno, (fino a un massimo di punti 5);
relatore di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione(fino a un massimo di punti 5);
attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorandi, (fino a un massimo di punti 5).
La Commissione ha inoltre precisato in quella sede che l’attività didattica sarebbe stata valutata con particolare riferimento all’insegnamento e ai moduli del SSD VET 05.
7.2. Ora, alla controinteressata sono stati attribuiti (cfr. verbale n. 3) 4 punti quale “Responsabile delle attività di laboratorio, Docente e Tutor per la “International Summer School” e 3 punti quale correlatore di tesi di laurea.
Quanto all’attività svolta per la “International Summer School” nel curriculum della candidata non sono stati indicati né il numero di ore svolte né l’argomento delle lezioni.
Risulta evidente, da una piana lettura dei criteri sopra riportati, che nessuna delle attività valutate rientri tra quelle stabilite dalla Commissione nel verbale n. 1. Inoltre essendo omesso nel curriculum l’argomento delle lezioni in relazione all’attività di docente non è possibile verificare se rientrino negli insegnamenti del SSD VET 05.
Appare indicativo della non coerenza con i criteri di valutazione che, mentre la griglia di valutazione della ricorrente corrisponda perfettamente ai criteri previamente stabiliti, tutti ivi riportati, la griglia della controinteressata contenga in sostanza le descrizioni delle attività oggetto di valutazione (“Responsabile delle attività di laboratorio, Docente e Tutor per la International Summer School” e “correlatore di tesi di laurea”). Tale diversa formulazione tradisce evidentemente la difficoltà della Commissione ad ascrivere ad uno specifico criterio le attività della controinteressata oggetto di valutazione.
In particolare l’attività di responsabile di attività varie per la “International Summer School on Gel-Based Proteomics” organizzato dalla PCR srl (Porto Conte Ricerche) – valutata peraltro quasi con il punteggio massimo – non è equiparabile all’attività didattica frontale nei corsi che si tengono presso le Università.
La società organizzatrice infatti, come risulta dalla documentazione versata in atti e come si ricava dal relativo sito internet, è un ente di ricerca, partecipata da Sardegna Ricerche. Si tratta quindi di un soggetto giuridico diverso dall’Università, per fine istituzionale e attività svolta.
Tanto meno si tratta di un’Università straniera.
Non è persuasiva la tesi della difesa dell’Università secondo la quale l’attività oggetto di valutazione rientrerebbe nella “attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento)”. E’ evidente che il seminario oggetto della valutazione non rientri affatto in un percorso formativo post laurea, non rilasciandosi in quella sede alcuna attestazione del conseguimento di un titolo.
L’attribuzione del punteggio risulta pertanto non conforme ai criteri.
7.3. Identica sorte spetta alla valutazione dell’attività di correlatore di tesi di laurea.
Sia il bando (cfr. art. 12) sia i criteri stabili dalla Commissione (cfr. verbale n. 1) prevedono la valutazione dell’attività di relatore, e non di correlatore, figure, come noto, diverse e non assimilabili.
Non convince la tesi della difesa dell’Università laddove sostiene che l’attività di correlatore di tesi di laurea sarebbe stata valutata dalla Commissione nell’ambito del criterio “Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorandi”: non solo l’attività di correlatore non è espressamente prevista nel Regolamento per il tutorato dell’Università degli Studi di Milano, ma dalla lettura dello stesso regolamento, e più in generale secondo la comune esperienza e conoscenza, si ricava (ed è notorio) che l’attività di tutorato si colloca in un momento antecedente alla tesi di laurea, mirando al pieno inserimento nel mondo universitario degli studenti. E’ evidente che tale attività non è ascrivibile all’attività del correlatore, figura che “compare” nel momento finale del percorso universitario.
L’incarico di correlatore di tesi è notoriamente diverso da quello di tutor, laddove solo quest’ultimo comporta una attività di indirizzo dello studente nel suo percorso formativo, che non è riscontrabile nel ruolo del correlatore di tesi (cfr. Tar Lazio – Roma sez. III, 4 giugno 2014, n. 5895).
Anche il punteggio (3 punti) attribuito quale “correlatore” pertanto risulta non conforme ai criteri, non essendo la relativa attività prevista come oggetto di (positiva) valutazione.
7.4. Quanto all’attività di ricerca, anche in tale caso la griglia di valutazione della controinteressata risulta formata non già dall’indicazione dei criteri stabili dalla Commissione, bensì da una sorta di descrizione dell’attività valutata.
E così alla vincitrice sono stati rispettivamente attribuiti 0,5 punti (per un punteggio complessivo di 1 punto) per il deposito di due domande di brevetto.
Ora, la Commissione ha stabilito – in sede di determinazione dei criteri – di attribuire massimo 4 punti per il “trasferimento tecnologico (spin off, start up e brevetti)”. L’art. 13 del bando è particolarmente esplicativo del significato da attribuire al criterio, prevedendo che debba essere valorizzato il “conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante”.
E’ evidente come il mero deposito della domanda non possa ritenersi rilevante ai fini della valutazione di tale attività.
Il punteggio attribuito per il deposito della domanda di brevetto risulta pertanto illegittimo tenuto conto dei criteri stabili.
7.5. Ugualmente non conforme ai criteri stabiliti per la valutazione dell’attività di ricerca risulta il punteggio di 1 punto (ovvero il massimo punteggio attribuibile) assegnato per il ruolo di referee di una serie di riviste: tale attività infatti non è riconducibile al criterio “membro di editorial board di Riviste internazionali e ruoli direttivi all’interno di società scientifiche”. L’attività di referee è infatti priva di quel ruolo direttivo tipico dell’editorial board, risolvendosi nell’incarico di esprimere un parere circa la pubblicabilità di memorie scientifiche, saggi accademici e studi vari.
7.6. Dell’accoglimento dei motivi di gravame sopra scrutinati discende che alla controinteressata sono stati illegittimamente attribuiti 8 punti che, dedotti dal punteggio complessivo alla stessa assegnato (58,88), portano ad un punteggio (50,88) inferiore a quello (57,66) ottenuto dalla ricorrente, che quindi risulta prima graduata.
7.7. Alla luce di quanto precede risulta superfluo l’esame degli ulteriori motivi di gravame, che possono quindi essere assorbiti.
8. In conclusione il ricorso merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università intimata e la controinteressata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila) a carico dell’Università e in € 3.000,00 (tremila) a carico della controinteressata, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
 Pubblicato il 15/03/2018