L’art. 7, terzo comma, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 del 2010 stabilisce che “la mobilità interuniversitaria è […] favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate”.
La finalità dell’Istituito è quella di favorire la mobilità del personale universitario perseguendo una migliore collocazione dello stesso in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche degli atenei. La decisione di assentire o meno gli scambi fra professori o ricercatori universitari è ampiamente discrezionale, dovendo le amministrazioni interessate comparare una vasta platea di interessi molto più ampia di quella presa in considerazione in caso di mobilità del restante pubblico impiego per il quale, se vi è parità di ruoli e qualifiche funzionali, vigono i principi di piena fungibilità ed indifferenza della sede di servizio. Occorre invero considerare che, a differenza di quanto accade per il restante pubblico impiego, il personale universitario ha un rapporto di lavoro che si caratterizza per lo stretto rapporto di fiducia che intercorre con l’amministrazione di appartenenza; e che gli atenei sono chiamati ad effettuare una scelta di sintesi che risponda effettivamente alle loro complessive esigenze bilanciando le contrapposte esigenze proprie delle singole strutture interne.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 marzo 2020, n. 483
Professori universitari-Mobilità
N. 00483/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] BROCCOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Tanzarella e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Senato, n. 37;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
del verbale n. 2/2019 dell’Adunanza del Senato Accademico del 18 febbraio 2019 nella parte in cui il Senato Accademico dell’Università dell’Insubria ha deliberato “di non procedere al trasferimento mediante scambio contestuale in difetto di sussistenza dei pareri obbligatori, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, tra il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed il dott. [#OMISSIS#] Broccolo”, e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente
del verbale n. 7/2018 dell’Adunanza del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 21 novembre 2018, nella parte in cui il Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha deliberato “di esprimere parere negativo relativamente all’interscambio tra i ricercatori”;
della nota cui tramite i competenti Uffici dell’Università dell’Insubria hanno domandato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia l’espressione di parere in merito alla richiesta di trasferimento per scambio contestuale formulata dai ricorrenti;
della nota 15 gennaio 2019 con la quale il Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Insubria ha dichiarato di non poter esprimere il parere di competenza sull’istanza di trasferimento per scambio contestuale formulata dai ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento
del decreto rettorale 27 marzo 2019, rep. n. 215 e dell’allegato bando di concorso per l’indizione di procedure comparative per la chiamata di n. 6 professori associati, pubblicati in data 17 aprile 2019, nella parte in cui indice la procedura comparativa per la chiamata di un professore associato nel SSD MED/07, e di ogni atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente
della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 15 ottobre 2018 recante proposta di avvio di una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato nel SSD MED/07;
della deliberazione del Senato Accademico n. 42 del 18 marzo 2019, recante parere favorevole all’indizione di una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato nel SSD MED/07, su proposta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 18 marzo 2019, di approvazione dell’indizione di procedura comparativa per la chiamata di un professore associato nel settore SSD MED/07, su proposta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti
per l’annullamento,
della delibera n. 133 del 17 luglio 2019, con la quale il Senato Accademico dell’Università dell’Insubria, “preso atto dell’assenza della volontà condivisa favorevole dei dipartimenti interessati e conseguentemente dell’assenza del parere positivo del Nucleo di Valutazione”, ha ribadito “l’impossibilità di dare seguito al trasferimento per l’assenza dei necessari presupposti richiesti per il perfezionamento della procedura” di interscambio, e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente
della delibera n. 66/2019 del 26 giugno 2019, con la quale l’Adunanza del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università dell’Insubria ha espresso “parere di non necessità alla proposta di interscambio … non sussistendo più per il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita ragioni di opportunità didattiche”;
della nota 28 giugno 2019, prot. n. 228, con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria ha dichiarato di “conferma(re) parere negativo in merito all’interscambio tra i ricercatori dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dott. [#OMISSIS#] Broccolo”;
della delibera n. 7/2019 del 17 giugno 2019, con la quale l’Adunanza del Consiglio della Scuola di Medicina ha espresso “parere di non necessità alla proposta di interscambio … non sussistendo per la Scuola di medicina ragioni di opportunità didattiche”;
della delibera recata dal verbale n. 6/2019 del giorno 1 luglio 2019, con la quale il Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Insubria ha espresso “parere negativo alla richiesta di riesame” formulata dai ricorrenti, avendo il Nucleo di Valutazione medesimo “preso atto che il parere del DBSV, ossia del dipartimento direttamente interessato dall’interscambio, e quelli del Dipartimento di Medicina e della Scuola di Medicina, coinvolti con il DBSV nella gestione delle scuole di specializzazione in ambito medico e interessati a future attivazioni (che guardano nella direzione di una futura autonoma scuola di microbiologia e virologia), coincidono nel non ravvisare ragioni di opportunità adducibili a sostegno di una valutazione favorevole al prospettato interscambio”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il dott. [#OMISSIS#] Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed il dr. [#OMISSIS#] Broccolo ricoprono, rispettivamente, l’incarico di ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria e l’incarico di ricercatore confermato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Gli stessi, con istanze rivolte ai due Atenei, hanno domandato il trasferimento mediante scambio contestuale delle rispettive posizioni in ruolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Più precisamente, per quanto interessa in questa sede, il dr. Broccolo, proveniente dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha fatto domanda di trasferimento presso l’Università dell’Insubria per svolgere attività di ricerca e didattica nel Settore Scientifico Disciplinare MED/07.
Le due Università sono state quindi chiamate ad esprimere il loro assenso ai sensi del citato art. 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010.
Con deliberazione dell’Adunanza del Senato Accademico n. 2/2019 del 18 febbraio 2019, l’Università dell’Insubria ha deciso di non dar corso allo scambio rilevando che: a) mentre uno dei Dipartimenti che svolge attività nel SSD MED 07, il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), aveva espresso parere positivo, l’altro Dipartimento interessato (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) aveva espresso invece parere negativo; b) il Nucleo di Valutazione – preso atto del parere negativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – non aveva espresso alcun parere.
Con il ricorso introduttivo, il dr. [#OMISSIS#] ed il dr. Broccolo impugnano principalmente la citata deliberazione dell’Adunanza del Senato Accademico n. 2/2019 del 18 febbraio 2019.
Si è costituita in giudizio, per opporsi all’accoglimento dello domande avverse, l’Università dell’Insubria.
Con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano principalmente il decreto rettorale dell’Università dell’Insubria 27 marzo 2019, rep. n. 215 e l’allegato bando di concorso per l’indizione di procedure comparative per la chiamata di n. 6 professori associati, nella parte in cui stabilisce di indire una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato nel SSD MED/07.
Questo atto è ritenuto lesivo in quanto il parere negativo allo scambio dei due ricercatori, espresso dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria, faceva riferimento al fatto che l’Università ha indetto un concorso finalizzato, fra l’altro, al reclutamento di un professore associato nel SSD MED/07 e cioè, come visto, il Settore nel quale opera il dr. Broccolo.
A seguito di istanze di riesame formulate dagli interessati, il Nucleo di Valutazione, il DBSV ed il Dipartimento di Medicina e Chirurgia hanno espresso nuovi pareri. E’ stato inoltre acquisito il parere della Scuola di Medicina.
Il un nuovo parere del DBSV, contrariamente dal primo, si determina negativamente sulla domanda di scambio rilevando che, per l’anno accademico 2019/2020, un professore interno (il prof. [#OMISSIS#] Pallotti), incardinato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di docente nel corso di Clinical Microbiology and Virology, unico posto vacante nel SSD MED/07. In sostanza, il DBSV ha ritenuto che, con tale soluzione interna, le proprie esigenze di insegnamento nel suddetto SSD siano completamente soddisfatte e che, quindi, l’esigenza di acquisire un ricercatore competente in tale materia sia venuta meno.
Dal canto suo, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha confermato il proprio parere negativo, chiarendo che all’ingresso di nuovi ricercatori dovrebbe essere preferito l’ingresso di nuovi professori, e ciò al fine di poter attivare la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia soddisfacendo i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, il quale prevede che, per attivare le scuole di specializzazione, è necessaria la presenza di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento. Identiche considerazioni sono state espresse nel parere rilasciato dalla Scuola di Medicina.
Preso atto di tali nuovi pareri e della conseguente mancata espressione del parere del Nucleo di Valutazione, il Senato Accademico dell’Università dell’Insubria, con deliberazione n. 133 del 17 luglio 2019, ha ribadito il diniego a dar seguito allo scambio.
Quest’ultimo provvedimento viene principalmente impugnato mediante la proposizione dei secondi motivi aggiunti.
La Sezione, con ordinanza n. 820 del 10 luglio 2019, ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 28 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto rilevare l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
Va difatti osservato che la delibera n. 2/2019 del 18 febbraio 2019, con la quale il Senato Accademico ha espresso il primo diniego allo scambio basandosi sul solo parere negativo formulato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è stata sostituita dalla delibera n. 133 del 17 luglio 2019 che si basa sui nuovi pareri negativi espressi dai due Dipartimenti interessati (compreso dunque quello espresso dal DBSV) e dalla Scuola di Medicina.
Per quanto concerne poi i primi motivi aggiunti, si deve osservare che, come anticipato, il nuovo parere formulato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiarito che il suo dissenso non si fonda specificamente sull’assunta decisione di dar corso ad una procedura per il reclutamento esterno di un professore associato nel SSD MED/07, ma sulla considerazione generale che sarebbe più opportuno preferire l’assunzione di professori piuttosto che l’assunzione di ricercatori. E’ pertanto evidente che, come correttamente eccepisce l’Università dell’Insubria nelle proprie difese, non vi è alcun interesse all’annullamento del decreto rettorale 27 marzo 2019, rep. n. 215, con il quale si è deciso di dar corso alla suddetta procedura, non essendovi correlazione fra quest’ultima e la decisione di non effettuare lo scambio.
Per questa ragione i primi motivi aggiunti sono inammissibili.
Una volta dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti, l’attenzione va concentrata sui secondi motivi aggiunti, con i quali viene principalmente impugnata la deliberazione del Senato Accademico n. 133 del 17 luglio 2019.
Con il primo motivo dei secondi motivi aggiunti (rubricato sub 3), i ricorrenti deducono l’irragionevolezza del nuovo parere espresso dal DBSV e la sua contraddittorietà rispetto al parere precedentemente rilasciato. Si rileva in particolare che i compiti affidati ai ricercatori ed ai professori sono differenti in quanto i primi sono chiamati a svolgere soprattutto attività di ricerca e solo marginalmente di didattica, attività quest’ultima riservata ai professori. Non sarebbero dunque chiare le ragioni per cui l’approdo al Dipartimento di un professore che dovrebbe svolgere compiti di docenza nel SSD MED/07 consenta di superare il precedente parere nel quale si sottolineava l’utilità dell’approdo di un nuovo ricercatore. Si rileva ancora che il professore incaricato per l’anno accademico 2019/2020 ad esercitare attività di docenza nel SSD MED/07 non avrebbe specifica esperienza in questo settore; sarebbe, pertanto, evidente la natura temporanea dell’incarico a lui assegnato. Questo elemento renderebbe evidente l’utilità dell’approdo del dr. Broccolo il quale potrebbe fornire il proprio contributo negli anni accademici successivi.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 7, terzo comma, della legge n. 240 del 2010 stabilisce che < L’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte di cui si discute determina che queste ultime possano essere sindacate dal giudice amministrativo solo nel caso in cui sussistano evidenti errori nella rappresentazione dei fatti, ovvero nel caso in cui le stesse risultino inficiate da evidente irragionevolezza.
Ciò premesso, va ora osservato che il parere favorevole allo scambio espresso dal DBSV in data 6 settembre 2018 si basava sulla considerazione che il collocamento a riposo di un professore ordinario nel SSD MED/07 ed il trasferimento di un ricercatore nello stesso SSD rendevano avvertita l’esigenza di acquisizione di personale in tale settore, e ciò al fine di garantire lo svolgimento di attività di ricerca e, soprattutto, di didattica.
Nel successivo parere negativo del 26 giugno 2019, il Dipartimento ha rilevato che le esigenze di didattica nel suddetto Settore sarebbero state completamente soddisfatte dalla sopravvenuta disponibilità espressa da un professore interno a svolgere attività di insegnamento nel corso Clinical Microbiology and Virology.
Ritiene il Collegio che questa decisione non presenti evidenti profili di irragionevolezza posto che le esigenze connesse alla didattica – a cui era stato dato massimo rilievo nel primo parere favorevole – vengono meglio soddisfatte con l’acquisizione di un professore; e che tale vantaggio ben possa compensare la mancanza di figure specifiche dedite all’attività di ricerca che, comunque, può essere svolta anche dai professori (va peraltro osservato che, negli scritti difensivi prodotti dall’Università, si è messo in luce che l’Ateneo dispone di un ricercatore per il SSD MED/07).
Neppure si può ritenere che tale decisione sia irrazionale in ragione della ritenuta temporaneità dell’apporto fornito dal suddetto professore ordinario in quanto – al di là di ogni considerazione circa l’effettiva idoneità degli elementi evidenziati dai ricorrenti a dimostrare il carattere temporaneo dell’incarico – riamane comunque decisiva la circostanza che, nel momento in cui è stato è stato espresso il parere, la necessità di acquisizione di un ricercatore per il settore SSD MED/07 non era avvertita dal Dipartimento.
Si deve dunque ribadire l’infondatezza di tutte le censure esaminate.
Con il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti (rubricato sub 4), i ricorrenti contestano i pareri negativi espressi dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia e dalla Scuola di Medicina. Si rileva in particolare – riproponendo le censure già proposte con il ricorso introduttivo – che il dr. Broccolo, nella propria domanda, avrebbe formulato istanza di afferire al DBSV; ne conseguirebbe che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Medicina non avrebbero competenza ad esprimersi sull’opportunità dello scambio, con conseguente violazione delle disposizioni procedurali stabilite con la nota MIUR n. 1242/2011, la quale prevede che il consenso al trasferimento per scambio contestuale deve essere reso dalle “competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione”. Rilevano inoltre i ricorrenti che – proprio perché l’istanza formulata dal dr. Broccolo ha ad oggetto l’approdo al DBSV – nessun rilievo dovrebbe darsi all’esigenza di attivazione della Scuola di Specializzazione, esigenza questa del tutto estranea a quelle proprie del suindicato Dipartimento. Si aggiunge poi che, in ogni caso, l’approdo di un nuovo ricercatore nel SSD MED/07 non impedirebbe il reclutamento di nuovi professori al fine di soddisfare il requisito previsto dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, il quale prevede che, per attivare le scuole di specializzazione, è necessaria la presenza di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento; e ciò senza contare che il reclutamento di nuovi professori nel SSD MED/07 può pervenire non solo attraverso procedure comparative, ma anche attraverso altri meccanismi consentiti dall’ordinamento, qual è ad esempio la chiamata diretta dei ricercatori confermati.
Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
In proposito si deve innanzitutto evidenziare che, contrariamente da quanto ripetuto dai ricorrenti, l’istanza di trasferimento del dr. Broccolo (prodotta sub doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) non fa affatto riferimento al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), essendosi lo stesso dr. Broccolo limitato (oltre a specificare di essere un ricercatore confermato nel SSD MED/07) a richiedere il trasferimento “…presso l’Ateneo dell’Insubria in base alla procedura prevista dall’art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010…”.
Ne consegue che – anche se si volesse seguire il ragionamento dei ricorrenti secondo cui ad esprimersi dovrebbe essere solo il dipartimento presso il quale il dipendente che richiede lo scambio intende trasferirsi – correttamente l’Università dell’Insubria ha richiesto il parere a tutte le strutture interne che svolgono attività nel SSD MED/07 (compresi il dipartimento di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Medicina), posto che, in mancanza di specifica indicazione, si doveva ritenere che il dr. Broccolo fosse intenzionato ad afferire indifferentemente ad una qualsiasi delle strutture interne che curano le materie di cui al suindicato settore.
In ogni caso, si deve osservare che, come chiarito sopra, l’assenso alla mobilità del personale universitario deve intervenire dopo una attenta valutazione di tutti gli interessi dell’ateneo complessivamente considerati e che, quindi, non è possibile attribuire valore decisivo al parere espresso dalla singola struttura cui l’interessato allo scambio intende afferire.
A questo proposito si consideri che, data l’inevitabile limitatezza delle risorse, non può che essere rimessa alla discrezionalità dell’organo di vertice dell’ateneo la scelta, da effettuare dopo aver acquisito tutti i pareri interni ritenuti rilevanti, se (per il [#OMISSIS#] perseguimento dell’interesse generale) sia più opportuno reclutare ricercatori piuttosto che professori.
Nel caso in esame, l’Università dell’Insubria ha ritenuto che, per quanto riguarda il SSD MED/07, le risorse economiche a disposizione debbano essere prioritariamente indirizzate al reclutamento di professori, e ciò al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’attivazione della Scuola di Specializzazione.
Ritiene il Collegio che tale scelta sia immune da evidenti vizi logici e che, per questa ragione, si sottragga dal sindacato di questo giudice.
Né si può ritenere che la decisone sia irrazionale in quanto, una volta effettuato lo scambio, l’Università avrebbe potuto reclutare un nuovo professore attraverso la chiamata diretta del dr. Broccolo, atteso che anche la valutazione riguardo le modalità di reclutamento del personale docente – se operata entro la cornice delineata dalla vigente normativa – rimane riservata all’insindacabile giudizio dell’ateneo.
Per queste ragioni deve essere confermata l’infondatezza delle censure in esame.
Con il terzo motivo dei secondi motivi aggiunti, si rileva che il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, invece di esprimere un parere sotto il profilo dell’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa, si sarebbe in sostanza limitato a prendere atto del parere negativo espresso dai Dipartimenti interessati e dalla Scuola di Medicina, esprimendo a propria volta un parere negativo che, data la sua natura vincolante, ha precluso l’effettuazione dello scambio stesso. Secondo i ricorrenti, questo modo di procedere sarebbe contrario alle previsioni contenute nella nota MIUR n. 1242/2011 la quale prevede proprio che il parere del Nucleo di Valutazione debba essere espresso con riguardo al suindicato profilo.
Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Effettivamente, come già messo in evidenza, la nota MIUR n. 1242/2011 stabilisce che il parere vincolante del Nucleo di Valutazione debba attenere al profilo dell’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla vigente normativa rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa. La finalità della previsione è evidente: evitare che lo scambio determini una perdita od uno spostamento di risorse tali da pregiudicare l’offerta formativa complessiva dell’ateneo.
Va però osservato che, se le strutture interne non sono favorevoli allo scambio, l’organo di governo dell’ateneo non può dare il proprio assenso alla movimentazione di personale, non essendo possibile ritenere che quest’ultima possa avere corso se non voluta dalle strutture maggiormente interessate: quindi, se manca il consenso di queste ultime, lo scambio non si effettua proprio.
In tal senso depone la nota MIUR n. 1242/2011 la quale stabilisce che le strutture interne interessate allo scambio non sono chiamate ad esprimere pareri ma a formulare proposte in merito ad esso: si ricava da questa disposizione che tali strutture debbono assumere un ruolo attivo in assenza del quale la procedura di scambio neppure prende avvio.
Ne consegue che, se le strutture interessate non sono favorevoli allo scambio, la valutazione del profilo inerente l’impatto della movimentazione sull’offerta formativa dell’ateneo, che il Nucleo di Valutazione è chiamato a compiere, si rivela del tutto inutile. Nel caso concreto bene ha fatto dunque il Nucleo di Valutazione a limitarsi a prendere atto del dissenso manifestato dai Dipartimenti interessati e dalla Scuola di Medicina.
Va dunque anche in questo caso ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti. I secondi motivi aggiunti vanno respinti.
La complessità e la novità delle questioni affrontate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i primi motivi aggiunti. Respinge i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Pubblicato il 16/03/2020