TAR Lombardia, Milano, Sez. III , 17 febbraio 2016, n. 326

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2016-02-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, da individuare nei concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria di merito.

Contenuto sentenza

N. 00326/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02973/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2973 del 2015, proposto da Margherita [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Cervi ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Milano, via San Vittore, 20; 
contro
l’Università degli studi di Milano ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1; 
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
– del provvedimento del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, con cui la ricorrente non è stata ammessa, a seguito di pubblicazione della relativa graduatoria di merito sul sito www.universitaly.it del 2 ottobre 2015, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2015/16, presso l’Università degli studi di Milano;
– degli atti del procedimento di selezione degli aspiranti, ed in particolare:
— del decreto – bando rettorale dell’Università degli studi di Milano 6/7/15 reg. 0295907, con cui è stato istituito il numero chiuso programmato per l’anno accademico 2015/2016 in relazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
— di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse deliberazioni non conosciute adottate dagli organi accademici competenti,
– di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la competenza del TAR Lazio – Roma perché la determinazione dei posti disponibili per i corsi di laurea cd. “a numero chiuso” è effettuata non dalle Università ma con provvedimenti del Ministero resistente, cui le Università devono attenersi;
– che, nella fattispecie, tale determinazione è stata effettuata con il DM 3 luglio 2015, n. 463, che all’allegato 4 individua i posti disponibili presso l’Università degli studi resistente per il corso di laurea di cui si tratta, decreto poi precisato con il successivo DM 29 luglio 2015, n. 517;
– alla camera di consiglio del 12 gennaio 2016 il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 73 cpa circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per: a) mancata impugnazione del DM 3 luglio 2015, n. 463; b) difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati; c) genericità del ricorso;
– in seguito all’avviso parte ricorrente ha chiesto termine per memoria;
– conseguentemente, la discussione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 febbraio 2016;
– parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria in vista della camera di consiglio del 3 febbraio 2016;
– alla camera di consiglio del 3 febbraio 2016, all’esito della discussione, è stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata e che quindi la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
– il presente giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
– l’eccezione di incompetenza debba essere superata perché gli effetti diretti dei decreti ministeriali – peraltro non impugnati – attraverso cui sono stati individuati i posti disponibili presso l’Università resistente (il citato DM 463/2015, come precisato con i successivi DD.MM. 517 e 544 del 2015) sono limitati all’ambito territoriale rimesso alla competenza di questo TAR Lombardia – Milano;
– nonostante il rinvio concesso su sua richiesta, parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria, né ha argomentato, in sede di discussione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016, circa i profili per cui era stato dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 cpa nel corso della camera di consiglio del 12 gennaio 2016;
– il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, da individuare nei concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria di merito (graduatoria richiamata dalla stessa ricorrente nell’epigrafe del ricorso) che, in caso di accoglimento, vi assumerebbero una collocazione deteriore, e per non essere stato impugnato l’atto presupposto che individua i posti a disposizione, da individuare nei decreti ministeriali citati, nei cui confronti non sono articolate censure;
– le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile; b) condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti delle amministrazioni costituite, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)