TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17 marzo 2016, n. 528

Mancato superamento esame di profitto del corso introduttivo percorso abilitante speciale per l’insegnamento-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-03-17
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00528/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Losurdo, [#OMISSIS#] Franzese, [#OMISSIS#] Romana Mauramati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mazzucchelli, [#OMISSIS#] Ingrosso e [#OMISSIS#] Caporrino, rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] Barboni e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, via Lamarmora n. 36; 
contro
l’Università degli studi di Milano ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1;
i Docenti del PAS – percorso abilitante speciale per l’insegnamento (A446), n.c.; 
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
quanto al ricorso introduttivo:
– dei provvedimenti dei docenti del percorso abilitante speciale per l’insegnamento A446 (lingua e civiltà straniera, spagnolo), istituito presso l’Università degli studi di Milano, pubblicati in data 27 marzo 2014, di mancato superamento da parte dei ricorrenti dell’esame di profitto del corso introduttivo pluridisciplinare;
– nonché di tutti gli atti connessi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano reg. 0290736 del 13 giugno 2014 di annullamento dei DR nn. 290321 – 290312 – 290311 del 9 maggio 2014 di esclusione dal PAS Classe A446 delle candidate [#OMISSIS#] Mauramati, [#OMISSIS#] Ingrosso e [#OMISSIS#] Caporrino, accertato che le medesime “hanno sostenuto una sola volta la prova orale dell’esame di Corso Introduttivo Pluridisciplinare A446”;
– delle note ricevute il 18 giugno 2014 dell’Università degli studi di Milano – Segreteria Scuole di specializzazione, con cui è stato comunicato alle predette ricorrenti “che l’esame orale si terrà il 23 giugno 2014, alle ore 14”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– in data 27 agosto 2015 la ricorrente [#OMISSIS#] Ingrosso ha depositato rinuncia non notificata;
– in data 5 novembre 2015 la difesa delle ricorrenti ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso relativamente alle ricorrenti [#OMISSIS#] Losurdo, [#OMISSIS#] Franzese, [#OMISSIS#] Romana Mauramati;
– in data 10 febbraio 2016 la difesa delle ricorrenti ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso relativamente alle ricorrenti [#OMISSIS#] Caporrino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mazzucchelli;
– in sede di udienza pubblica del 2 marzo 2016 la difesa delle ricorrenti ha confermato che è sopravvenuta la carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
– i ricorsi debbano quindi essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
– le spese possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)