In sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 27 ottobre 2016, n. 1353) ciò in quanto, in ipotesi di accoglimento del gravame, potrebbero essere sopravanzati da quest’ultimo (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 15 giugno 2011, n. 3137).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 gennaio 2017, n. 129
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Impugnazione graduatoria
N. 00129/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02122/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2014, proposto da:
Mazzoni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Pisa, [#OMISSIS#] Galli, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Pisa in Milano, c/o Segreteria Tar Milano;
contro
Università Telematica Ecampus – Comitato Tecnico Ordinatore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Borghi non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Nex non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Chiabrando non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 179/14 del 16 aprile 2014 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato a norma dell’articolo 24 della legge n. 240/2010, presso la Facoltà di Ingegneria, SSD ICAR/06 Topografia e cartografia dell’Università Telematica e-Campus, nella parte in cui è stata dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa [#OMISSIS#] Borghi;
dei verbali della commissione giudicatrice 1,2,3 e 4;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
in via subordinata, per l’annullamento
dell’intera procedura di valutazione comparativa e segnatamente del decreto presidenziale di approvazione degli atti della procedura e dei verbali della commissione giudicatrice nonché per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università Telematica Ecampus – Comitato Tecnico Ordinatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Università telematica E-Campus ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 11 ricercatori Universitari a tempo determinato tra i quali un posto del settore concorsuale 08/A4 – Geomatica, settore scientifico disciplinare ICAR 06 – Topografia e cartografia.
L’odierno ricorrente, partecipante al settore concorsuale 08/04, si classificava al 4° posto con un punteggio totale pari a 181 punti di cui 55 per i titoli, 109 per le pubblicazioni, 8 per il test di inglese e 9 per la piattaforma informatica.
Ha, quindi, impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendo, in via principale l’annullamento degli atti concernenti il primo classificato, ivi compreso il contratto di lavoro eventualmente stipulato e, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
Si sono costituiti in giudizio L’Università telematica E-Campus e la controinteressata, prima classificata, che hanno controdedotto alle avverse doglianze e sollevato profili di inammissibilità del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1184/2014.
Successivamente è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con ordinanza collegiale n. 2414/2015 del seguente tenore “Considerato che il ricorso in epigrafe è stato notificato soltanto ad una parte dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria redatta all’esito della procedura concorsuale e non anche agli altri soggetti inclusi nella stessa; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso va notificato anche ad altri soggetti inclusi nella predetta graduatoria, in qualità di controinteressati, dal momento che l’annullamento, anche parziale, della predetta procedura potrebbe esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti contemplati nella stessa; Rilevato, pertanto, che è opportuno disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, poiché essi sono titolari di un interesse contrapposto a quello fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente; Ritenuto di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non ancora evocati in giudizio, entro il termine perentorio di centoventi giorni (120) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza; Ritenuto di disporre che la prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione, a pena di improcedibilità del gravame”.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con memorie, repliche e nel corso dell’ampia discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza e decisa nelle camere di consiglio dei giorni 12 luglio 2016, 18 ottobre 2016 , 21 novembre 2016 e 10 gennaio 2017,
2. In linea di fatto va osservato che, come risulta dal verbale n. 3 del 15 aprile 2014 (prodotto in atti), della Commissione giudicatrice, la graduatoria finale risulta essere la seguente: 1°) Borghi [#OMISSIS#] punti 188,5; 2°) Chiabrando [#OMISSIS#] con punti 184,5; 3°) Nex [#OMISSIS#] con punti 184; 4°) Mazzoni [#OMISSIS#] con punti 181; 5°) Porporato Chiara con punti 180 e 6°) Tassetti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 174.
Quindi, la ricorrente si colloca al quarto posto nella graduatoria finale che tiene conto anche dell’esito della prova di Inglese e del test di informatica (mentre risultava al quinto posto nella graduatoria parziale costituita dalla somma dei punti per titoli e pubblicazioni come risulta anche dal verbale n. 4 sempre del 15 aprile 2014 della commissione giudicatrice)
3. Ciò premesso va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla difesa della parte resistente la quale sostiene che l’aver chiesto il ricorrente, in via subordinata, il risarcimento del danno in caso di intervenuta sottoscrizione del contratto con il primo in graduatoria, precluderebbe la domanda di annullamento dell’intera procedura.
Infatti, la domanda risarcitoria è stata formulata, in via subordinata, nella sola ipotesi in cui “il ricorrente non dovesse essere, per qualunque motivo, destinatario del contratto di lavoro per cui è causa” (vedi punto 4 delle conclusioni del ricorso).
E’ evidente, pertanto che le domande proposte in via principale riguardano l’annullamento parziale degli atti della procedura e, in subordine, l’annullamento totale della stessa e che per entrambe sussiste l’interesse sostanziale e processuale alla decisione.
4.Va, altresì, respinta la questione di improcedibilità del ricorso per irregolare integrazione del contraddittorio nei confronti di Porporato [#OMISSIS#].
In linea di diritto, infatti, va osservato che la giurisprudenza del tutto consolidata e condivisa dal collegio, ritiene che, “in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso” (Cons. Stato, sez. IV, 11/02/2016, n. 594; Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2016 n. 3586; T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 27/10/2016, n. 1353) ciò in quanto in ipotesi di accoglimento del gravame, potrebbero essere sopravanzati da quest’ultimo (T.A.R. Napoli, sez. IV, 15/06/2011, n. 3137).
Coloro che sono in posizione successiva a quella del ricorrente e non utile per ottenere il posto oggetto del concorso, sono semmai cointeressati, vantando un interesse del tutto identico a quello del ricorrente, e potrebbero, a propria volta, in ipotesi, proporre un ricorso, con il medesimo contenuto, essendo legittimati a chiedere l’annullamento della procedura tutelando, in tal modo, l’interesse strumentale alla riedizione del concorso che, in linea astratta, potrebbe vederli collocati in posizione migliore o addirittura, utile ove risultanti primi in graduatoria. Ciò è ancora più evidente nel caso in esame in cui il concorso è stato indetto per la copertura di un solo posto da ricercatore.
4.1. Del resto l’ordinanza di integrazione del contraddittorio è stata emanata a seguito dell’eccezione di parte resistente formulata sull’erroneo presupposto che la d.ssa Porporato si fosse collocata in posizione più alta rispetto a quella del ricorrente (vedi pag. 4, paragrafo 4 della memoria del 5 ottobre 2015 come ribadito a pag. 1 della memoria depositata il 10 giugno 2016) erroneamente richiamando i soli punteggi parziali (con esclusione di quelli attribuiti alla prova di Inglese e di Informatica).
4.2. Conseguentemente, l’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che erano inclusi in graduatoria, anche in posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente, non doveva essere emanata e deve intendersi, in questa sede, revocata.
4.3. Sotto altro profilo non risulta neppure violata l’ordinanza stessa in ordine alle modalità ed alla tempistica di integrazione del contraddittorio. Invero l’ordinanza ha indicato esclusivamente il termine entro cui effettuare la notificazione del ricorso, nulla disponendo in ordine al termine di deposito dell’avvenuta notificazione, adempimento che la parte ricorrente ha effettuato in data 9 giugno 2016 (con udienza pubblica fissata per il 12 luglio 2016).
In proposito va osservato che l’art. 49 comma 3 c.p.a. prevede che il giudice deve indicare il termine entro cui la parte interessata deve effettuare le notifiche alle parti da chiamare in causa, nulla disponendo in ordine al termine del deposito dell’avvenuta notifica. La disposizione determina dubbi interpretativi laddove, come nel caso di specie il Giudice, nell’ordine di integrazione del contraddittorio, non abbia disposto in via diretta in ordine al termine di deposito.
La giurisprudenza ha, talvolta, in tali casi fatto riferimento all’ordinario termine di 30 previsto dall’art. 45 comma 1 c.p.a. (Cons. Stato Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1063) ovvero ha concesso il beneficio dell’errore scusabile (Tar Umbria n. 443/2014).
Peraltro, in caso di già disposta fissazione dell’udienza pubblica, come nel caso di specie, potrebbero essere ritenuti applicabili anche i termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Ad avviso del Collegio, di fronte alle possibili opzioni ermeneutiche suppletive alla mancata indicazione del termine in sede di ordine di integrazione del contraddittorio, deve darsi prevalenza ad un criterio che garantisca il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte, compreso il giudice adito. Nel caso di specie il deposito dell’avvenuta integrazione del contraddittorio in data 9 giugno 2016, a fronte dell’udienza fissata per il 12 luglio successivo, consente alle parti già costituite e al Tribunale di avere contezza dell’ampliamento del rapporto processuale in un termine che permette alle prime di svolgere le proprie difese, e al Giudice di compiere le proprie valutazioni quanto al rispetto dell’ordine impartito.
Tenuto conto di quanto già rilevato al precedente punto 4.1 e alla luce delle osservazioni testè formulate, non vi sono ad avviso del Collegio i presupposti per accogliere l’eccezione di improcedibilità del gravame.
5. Nel merito va osservato che il ricorrente ha graduato le domande proposte e le relative censure individuando l’ordine delle questioni da trattare per perseguire, in applicazione del principio della domanda di parte, il criterio della massima soddisfazione del proprio interesse (secondo le proprie scelte processuali) conformemente a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 5 del 2015.
Infatti, in primo luogo, ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura per la parte riguardante il primo classificato nonchè i verbali della commissione giudicatrice nella parte in cui vengono attribuiti i punteggi per i titoli e le pubblicazioni e vengono formulati i giudizi collegiali per ciascun candidato In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento dell’intera procedura.
6. Quanto alla domanda principale va osservato che il ricorrente è quarto in graduatoria e, pertanto, vi è interesse a coltivare detta domanda principale soltanto qualora l’accoglimento del ricorso lo collocherebbe in prima posizione.
6.1. In proposito va osservato che le censure dedotte, riferibili alla domanda principale, concernono la previsione da parte della Commissione giudicatrice di un punteggio per il voto di laurea (pari a max 20), di un punteggio per il voto dell’esame di Geomatica (pari a max p. 15 ) nonché la mancata previsione di un criterio con attribuzione di un punteggio per la “titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista” e ciò in contrasto, secondo la tesi del ricorrente, con quanto previsto dai DD. MM. 24 maggio 2011, n. 242 e 25 maggio 2011, n. 243, richiamati dall’articolo 6 punto 2) del bando.
Rileva inoltre, il ricorrente, con la seconda censura dedotta, che il vincitore avrebbe dovuto essere escluso per non aver ottenuto il punteggio minimo per la prova di informatica. L’allegato C) del bando, secondo il ricorrente, ha previsto che la prova di informatica si intende superata riportando una votazione non inferiore a 24/30 mentre il vincitore avrebbe riportato un punteggio inferiore pari a 7,5 /10.
7. In proposito va rilevato che il bando, non impugnato per questo aspetto, ha previsto l’attribuzione di un totale di punti 100 per i titoli accademici e scientifici che è stato ripartito dalla commissione giudicatrice in relazione a 7 parametri.
Conseguentemente la pretesa del ricorrente di non considerare due di questi paramentri, per i quali era previsto un punteggio rispettivamente di 20 e 15, altererebbe il “peso” teorico del punteggio per titoli riducendoli soltanto a 65, contrariamente alla previsione del bando stesso.
La censura, pertanto, in caso di suo accoglimento, non potrebbe portare alla dichiarazione del ricorrente quale vincitore della procedura sottraendo semplicemente i punti 20 attribuiti per la laurea a due dei tre candidati che lo precedono in graduatoria bensì alla rimodulazione dei parametri per la valutazione dei titoli accademici e di studio per rispettare il totale di 100 punti previsti dal bando e dalla commissione stessa, in applicazione anche di tutti i parametri previsti dai citati DD. MM..
Inoltre, al ricorrente, per il contestato parametro relativo al voto di laurea, risultano attribuiti punti 10 come al secondo classificato che, pertanto, lo sopravanzerebbe, comunque in graduatoria.
7.1. Va, comunque osservato che il bando, pur richiamando il rispetto dei criteri e dei parametri vigenti definiti dai DD. MM. 24 maggio 2011, n. 242 e 25 maggio 2011, n. 243, non prevedeva la semplice attribuzione di un punteggio per detti parametri, ma attribuiva alla commissione proprio il compito di predeterminare “i criteri di massima utili alla valutazione dei candidati” consentendo, pertanto, di introdurre nuovi criteri oltre a quelli predefiniti dai citati DD. MM. DD. MM. 24 maggio 2011, n. 242 e 25 maggio 2011, n. 243 che dovevano, però, necessariamente essere presi in considerazione (vedi art 6, punto 2 del bando e art. 10 punto 2 del regolamento per la selezione dei ricercatori universitari, entrambi non impugnati per questo aspetto).
7.2. Sotto questo profilo, pertanto, la scelta della Commissione giudicatrice di introdurre un punteggio per la laurea ed un punteggio per la votazione conseguita all’esame di geotecnica, tenuto conto del settore concorsuale 08/A4 Geomatica, oggetto della procedura concorsuale, non appare illogica e, pertanto, non è censurabile per questi aspetti, essendo precluso al T.A.R. un sindacato di merito sulla loro opportunità.
7.3. Naturalmente non vi è interesse a censurare la mancata esclusione del vincitore in relazione alla votazione conseguita in informatica in quanto ciò determinerebbe soltanto lo scorrimento dal quarto al terzo posto in graduatoria del ricorrente, senza poter, quindi, per questa ragione, aspirare alla stipulazione del contratto di ricercatore.
8. La domanda subordinata, diretta ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura è, invece, fondata.
Come sopra rilevato, l’ art. 6, punto 2 del bando e l’art. 10, punto 2, del regolamento per la selezione dei ricercatori universitari, prevedevano espressamente il rispetto dei parametri e criteri vigenti definiti dai citati DD. MM. DD. MM. 24 maggio 2011, n. 242 e 25 maggio 2011, n. 243 che dovevano, perciò, necessariamente essere presi in considerazione, salva una loro possibile integrazione come sopra precisato.
9. Nel caso concreto la Commissione giudicatrice, violando i citati DD. MM., oltre al bando stesso, ed il regolamento per la selezione dei ricercatori universitari, ha escluso alcuni di detti criteri ed in particolare il possesso del diploma di specializzazione europeo, l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o la partecipazione agli stessi e la “titolarità di brevetti”, quest’ultimo espressamente contemplato dall’articolo 2, lettera g) del D. M. 25 maggio 2011, n. 243.
9.1. Certamente vi è l’interesse del ricorrente a censurare detto operato della commissione avendo affermato (e la circostanza non risulta contestata dalle avverse difese ai sensi dell’articolo 64, comma 2°, del c.p.a.) di essere l’unico candidato in possesso di tale titolo, oltre alla partecipazione ai citati gruppi di ricerca.
La rilevanza, potenziale, di detta omissione della commissione giudicatrice sull’esito della procedura risulta evidente considerando la graduatoria finale e la circostanza che solo punti 7,5 separano il ricorrente dal vincitore.
10. Il ricorso è, altresì, fondato nella parte in cui contesta la concreta attribuzione del punteggio per ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
Infatti, la commissione giudicatrice, nella prima seduta ha ripartito il punteggio massimo, pari a 10 punti per ogni pubblicazione, in quattro sub- criteri con una specifica attribuzione di un sub punteggio per ciascuno di essi. I sub criteri di valutazione di ciascuna pubblicazione sono stati individuati nei seguenti: a) orginalità – max punti 3 b) congruenza – max punti 3 c) rilevanza scientifica – max punti 2; d) determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato in caso di partecipazione al medesimo a lavori in collaborazione – max punti 2.
Nel caso concreto, tuttavia, come risulta dal verbale della seconda seduta, dalla Commissione è stato attribuito un punteggio unico (fino a 10) per ciascuna delle dodici pubblicazioni considerate per ciascun candidato, senza tener conto della suddivisione nei sub – punteggi dalla stessa commissione predeterminati non consentendo, quindi, in alcuni casi (anche per le pubblicazioni del ricorrente), di capire a quale sub – criterio sia riferibile il punteggio effettivamente assegnato.
11. Per tali, ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte va respinta la domanda principale e va accolta interamente la domanda subordinata e, per l’effetto, va annullato l’esito della procedura concorsuale, per effetto dell’illegittimità delle operazioni di valutazione della commissione giudicatrice, come sopra specificato.
L’Amministrazione, pertanto, dovrà rinnovare le operazioni di valutazione dei candidati, quale effetto conformativo alla presente decisione, con una commissione giudicatrice diversamente composta, cui non dovranno partecipare i commissari della presente procedura annullata.
12. La domanda risarcitoria va, invece, respinta perché la rinnovazione della procedura concorsuale lascia integre le chance del ricorrente.
13. Le spese possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi, anche tenuto conto della reiezione della domanda principale e della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge come precisato in motivazione.
Spese compensate.,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 12 luglio 2016, 18 ottobre 2016, 21 novembre 2016, 10 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Pubblicato il 18/01/2017