N. 01441/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02812/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, 23;
contro
Universita’ degli Studi di Pavia non costituita in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 53611 V/4 del 6 novembre 2015, pervenuto al ricorrente in data 14 novembre 2015, con cui il Dirigente dell’Area Didattica, Servizio Segreterie Studenti Facoltà Scientifiche, ha respinto la richiesta del predetto ricorrente di ottenere la riconversione creditizia del titolo di massiofioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi conseguiti e la consequenziale iscrizione al terzo anno di Corso di Laurea in Fisioterapia;
– nella parte in cui assume portata lesiva, l’atto regolarmente dell’Università degli Studi di Pavia che disciplina gli accessi ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, di estremi ignoti, rintracciabili all’indirizzo web: http.//www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segretreria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facoltà/medicina-e-chiururgia/articolo 1172.html;
– degli eventuali atti endoprocedimentali, di estremi e data ignoti, adottati nell’ambito del procedimento prodromico all’assunzione del provvedimento prot. n. 53611/V/4 del 6 novembre 2015;
– di ogni altro atto pregresso, consequenziale e connesso in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha presentato all’Università di Pavia la domanda di iscrizione all’ultimo anno del corso universitario di fisioterapia, sulla scorta della riconversione creditizia della carriera scolastica e lavorativa. In particolare il ricorrente è in possesso dei seguenti titoli: laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università di Genova il 26.2.2002; diploma triennale di massaggiatore masso fisioterapista conseguito in data 8.7.2010; Master Universitario di I livello in “Ricerca e riabilitazione avanzata” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata conseguito in data 29.11.2011; laurea in fisioterapia presso l’Università Politechnika Opolska di Opole, in Polonia in data 17.6.2014.
La domanda è stata respinta in quanto, secondo l’Università, tutti gli studenti che chiedono l’ammissione ad anni successivi sono tenuti al superamento dell’esame di ammissione. Inoltre l’ammissione ad anni successivi è subordinata alla presenza di posti disponibili e all’idoneità della carriera pregressa.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
l. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, I. 42/1999, dell’art. 6, d.lgs. 502/1992, dell’art. 5, d.m. 270/2004, del d.m. Ministero della Salute del 27 luglio 2000. Eccesso di potere nella forma sintomatica dello sviamento, difetto di istruttoria.
2. Violazione e falsa applicazione del d.m. Ministero della Salute del 27 luglio 2000 sotto ulteriori profili. Violazione degli artt. 1,3,34 e 35 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della disciplina di Ateneo in materia di rivalutazione della carriera. Eccesso di potere per omessa istruttoria e sviamento.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 25 maggio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 e la successiva giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746) hanno chiarito che: 1) l’art. 4 l. 2 agosto 1999, n.264 subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2), al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”; 2) la locuzione “ammissione” contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”; 3) nel definire “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012-2013”, il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di “ammissione” ed “immatricolazione”, facendo riferimento quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso.
Ne consegue che, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso.
4. Per quanto attiene, poi, alla riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, occorre rammentare che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diploma di massofisioterapista rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dal periodo in cui è stato conseguito (Cons. Stato, VI, 05/03/2015 n. 1105).
Per quanto riguarda poi i titoli conseguiti all’estero la giurisprudenza ha riconosciuto che l’università italiana non può opporre all’istanza di trasferimento il solo fatto del mero mancato superamento dei test di accesso, ma deve in concreto valutare il periodo formativo svolto all’estero, al fine di non violare il principio comunitario di libera circolazione delle persone (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).
Per quanto attiene poi all’esistenza di posti disponibili, non è contestato quanto affermato dal ricorrente in merito all’esistenza, al momento della domanda di tre posti disponibili, per cui tale elemento non può più essere rivalutato dall’amministrazione.
5. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria per mero ritardo, conseguente al fatto che il procedimento si è concluso oltre il termine di conclusione del procedimento e dopo lo spirare dei termini di iscrizione all’Università e di quelli per lo svolgimento dei test di ammissione, la domanda è fondata in quanto il termine di conclusione del procedimento era di 30 giorni ed è spirato in data 6.9.2015, mentre la risposta illegittima è stata emanata in data 6.11.2015.
A tal fine il Collegio ritiene opportuno quantificare il danno sofferto per il ritardo in euro 3.000,00.
6. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, cui consegue l’obbligo per l’Università di riprovvedere entro 30 giorni dal ricevimento della presente sentenza. Va accolta inoltre anche la domanda risarcitoria per il danno da mero ritardo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l’Università al risarcimento dei danni al ricorrente che liquida in euro 3.000,00.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali al ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge. Pone a carico dell’amministrazione anche la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 19/07/2016