TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 2 dicembre 2014, n. 2873

Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2014-12-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso (per sopravvenuta carenza di interesse) nell’ipotesi in cui il ricorrente, al quale sia stato in precedenza negato, da parte di ateneo italiano, il nulla osta al trasferimento da altra università dell’Unione Europea- in ragione del mancato superamento del test di ammissione previsto dall’ordinamento nazionale- abbia, nelle more della decisione, superato il test di ammissione presso il medesimo ateneo italiano prescelto.

Contenuto sentenza

N. 02873/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02507/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Pirani, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. [#OMISSIS#] Fontana in Milano, Via Freguglia, n. 10; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n.1; 
Università Vita – Salute San [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Medici n. 15; 
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– del provvedimento UniSR/CdlMOPD/03/EFG/sl del 5 settembre 2013 con il quale la domanda di trasferimento inoltrata dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile;
– del Bando D.R. n.3802/13 del 14 giugno 2013 nella parte in cui non consente la partecipazione a coloro i quali hanno sostenuto la prova di ammissione presso sedi estere ove interpretato nel senso di riferirsi ad Atenei comunitari, nonchè di tutti gli atti connessi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della nota UniSr/DG/009/BG/ng, del 15 gennaio 2014 con cui l’Università ha ribadito il diniego rispetto alla domanda di trasferimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e dell’Università Vita – Salute San [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con il ricorso indicato in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con il quale l’Università Vita – Salute San [#OMISSIS#] ha disposto il diniego di nulla osta al trasferimento da altra Università (nella specie dall’Università [#OMISSIS#] X El Sabio di Madrid) richiesto dall’interessato;
– con ordinanza n. 1322 del 4 dicembre 2013 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato;
– con ricorso per motivi aggiunti l’interessato ha impugnato la nota UniSr/DG/009/BG/ng, del 15 gennaio 2014 con cui l’Università ha ribadito il diniego rispetto alla domanda di trasferimento;
– con successiva ordinanza n.444 del 26 marzo 2014 questo Tribunale ha disposto istruttoria, respingendo, nel contempo, la domanda cautelare;
Rilevato che con nota depositata in data 4 novembre 2014 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo superato il test di ammissione nel corrente anno accademico presso l’Università Vita – Salute Sa [#OMISSIS#];
Rilevato, altresì, che tale dichiarazione è stata ribadita nel corso dell’udienza pubblica del 18 novembre 2014, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio cui hanno aderito le parti resistenti;
Ritenuta, alla luce di quanto sopra, l’improcedibilità del ricorso, potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, stante la concorde dichiarazione in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)