Improcedibilità del ricorso.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 990
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Fisioterapista
N. 00990/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
– al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del TAR della Lombardia, Milano, n. 429 del 14.02.2018, nonché, per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia, a.a. 2018/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con sentenza n. 429 del 14 febbraio 2018 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento con il quale l’Università degli Studi di Milano ha rigettato la richiesta di riconoscimento del percorso formativo pregresso, ai fini dell’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, avendo l’Ateneo precisato che l’iscrizione era comunque subordinata al superamento della prova di ammissione e solo successivamente sarebbe stata valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti.
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale ha rilevato che l’Università “ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione” e ha espressamente fatto salvi “gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente e della sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa di riferimento”.
II) Con ricorso notificato il 1° febbraio 2019 e depositato il successivo 5 febbraio 2019 il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, deducendo la totale inerzia dell’Università.
III) Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano con comparsa di stile.
IV) Nelle more del giudizio, l’Università degli Studi di Milano ha valutato i crediti formativi pregressi del ricorrente, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia [#OMISSIS#] seduta del 9 luglio 2018 (cfr. i documenti depositati il 18/3/2019 da parte resistente).
La Commissione di valutazione appositamente istituita ha, in particolare, stabilito la non sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione del ricorrente a un anno di corso successivo al primo, convalidando, per l’esperienza clinica acquisita sul campo, ai sensi del punto 12 dei criteri di valutazione, l’esame di Tirocinio 1° anno (8 CFU).
V) Nessuna impugnazione per motivi aggiunti è stata svolta da parte ricorrente avverso i summenzionati provvedimenti, sopravvenuti al ricorso introduttivo.
VI) [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 2 aprile 2019, fissata per la trattazione del giudizio di ottemperanza, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa segnalazione da parte del Collegio, ex art. 73, co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso in considerazione dei sopravvenuti provvedimenti di valutazione dei titoli del ricorrente, depositati dall’Università il 18/03/2019.
VII) Il ricorso è improcedibile.
La domanda formulata con il ricorso introduttivo muove dal presupposto fattuale della totale inerzia dell’Università, nonostante l’esecutività della sentenza e il suo passaggio in giudicato.
Sennonché, avendo l’Università riesercitato il potere successivamente alla proposizione della predetta domanda, s’impone al Collegio la valutazione della improcedibilità dell’originaria domanda di ottemperanza.
A tal proposito, giova rammentare che, con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, questo Tribunale ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato di diniego della richiesta di ottenere il riconoscimento e la valorizzazione del pregresso percorso formativo con l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, avendo l’Ateneo opposto che, trattandosi di corso ad accesso programmato, l’iscrizione era comunque subordinata al superamento della prova di ammissione e solo successivamente sarebbe stata valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti.
La sentenza ha rilevato che l’Università “ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione” e ha espressamente fatto salvi “gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente e della sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa di riferimento”.
Ora l’Università, come si legge nel verbale del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di laurea in Fisioterapia del 9 luglio 2018, dopo avere “preso atto di quanto disposto dalle pronunce giudiziarie che hanno ordinato all’Università degli Studi di Milano di darsi luogo alla valutazione del percorso formativo dei ricorrenti, ai fini dell’amissione ad anno successivo al primo, ove ne sussistano i presupposti”, ha assunto preventivi criteri di valutazione e ha conseguentemente proceduto alla valutazione del ricorrente.
Tale ulteriore attività procedimentale e provvedimentale dell’Università rende evidentemente improcedibile la domanda di ottemperanza, considerato, da un lato, che tale domanda aveva come presupposto l’inerzia dell’Università, e tenuto conto, dall’altro, di quanto stabilito dalla sentenza n. 429/2018.
Va conseguentemente ribadita l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in ottemperanza in epigrafe specificato.
VIII) La particolarità fattuale e processuale della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 02/05/2019