TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 423

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Bando di concorso-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso pubblico solo nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; le altre clausole invece possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva (ex multis, si veda T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5 settembre 2012, n. 2090).

Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione di concorso è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti ictu oculi macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5130).

Contenuto sentenza

N. 00423/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, corso Europa 13; 
contro
l’Università degli studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, n.c.; 
per l’annullamento
previa misura cautelare,
– del verbale n. 2 della seduta del 19 gennaio 2015 della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C2, Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico disciplinare (SSD) M-FIL 02;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso inizialmente notificato in data 10 marzo 2015 all’Università intimata ed il 13 marzo 2015 ad uno dei controinteressati e depositato il 25 marzo 2015, il ricorrente impugna il verbale n. 2 in epigrafe, relativo alla seduta del 19 gennaio 2015 della Commissione giudicatrice della procedura selettiva – da effettuare ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C2, Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico disciplinare (SSD) M-FIL 02, indetta dall’Università intimata con bando DR 5253 del 6 agosto 2014.
In tale seduta, a tenore del verbale n. 2 citato (allegato al ricorso sub 11), il ricorrente risulta, a seguito della valutazione dei titoli il cui esito è riportato nell’allegato 1 a tale verbale n. 2, collocato al sesto posto della graduatoria di merito, con punti 59,4; conseguentemente, non è stato ammesso alla prova orale.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per omessa motivazione e per manifesta irragionevolezza. Il voto numerico attribuito al ricorrente non sarebbe sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito dall’amministrazione e non renderebbe possibile alcun controllo ex post da parte dell’autorità giudiziaria o dello stesso ateneo convenuto; né sarebbe applicabile la giurisprudenza che ha ritenuto sufficiente l’attribuzione del solo voto numerico, poiché, nel caso di specie, non sarebbero stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio. Il difetto di motivazione andrebbe poi apprezzato anche quale eccesso di potere per manifesta irragionevolezza in ragione del punteggio attribuito ai titoli del ricorrente.
2. Eccesso di potere per scorretta applicazione dei criteri di valutazione enucleati dalla Commissione, per mancato riconoscimento delle attività didattiche e del ruolo di relatore di tesi di laurea. Nell’ambito dell’attività didattica, nessun punto sarebbe stato attribuito al ricorrente per la voce «Attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione», senza tener conto di quanto desumibile dal suo curriculum vitae; né analogamente si sarebbe dato corretto rilievo alla attività di insegnamento da lui svolta.
3. Eccesso di potere per valutazione manifestamente illogica e per disparità di trattamento in ordine alla attività didattica del ricorrente. Il punteggio di 8 attribuito al ricorrente in ordine alla sua “attività didattica frontale svolta in Italia e all’estero” sarebbe manifestamente sproporzionato e non terrebbe in alcun conto le risultanze dell’istruttoria.
4. Eccesso di potere, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Le pubblicazioni del ricorrente sarebbero state valutate in maniera sproporzionata rispetto al loro valore.
5. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Le pubblicazioni del controinteressato -OMISSIS- sarebbero di peso inferiore a quello delle pubblicazioni del ricorrente; inoltre il Presidente della Commissione sarebbe co-autore di alcune delle pubblicazioni di tale controinteressato. In ordine alla attività didattica, il controinteressato -OMISSIS- vanterebbe solamente 7 cicli di seminari di 20 ore l’uno, tutti all’Università degli Studi di Milano e, per Storia della scienza, solo alcune lezioni integrative, tra l’ottobre ed il dicembre 2013, all’università di Pavia, mentre il ricorrente sarebbe stato titolare di corsi per 7 anni e avrebbe tenuto esercitazioni presso una pluralità di istituzioni nazionali ed estere, sempre nel settore della Filosofia della scienza. Per quanto poi riguarda il controinteressato -OMISSIS-, nessuna delle sue esperienze didattiche atterrebbe al profilo di Filosofia della scienza, per il quale sarebbe bandita la procedura; inoltre, le sue pubblicazioni su riviste non assoggettate a peer-review sarebbero entrambe valutate 0,9 (più delle curatele presentate dal ricorrente, che invece, per concorde valutazione della comunità scientifica, costituirebbero opere di straordinaria levatura); l’esperienza didattica di tale controinteressato sarebbe poi descritta in maniera generica, senza indicazione dell’esatto ruolo rivestito e della durata dei corsi tenuti; le sue competenze di base e la gran parte della sua ricerca scientifica atterrebbe comunque alla Logica e, quindi, ad un settore non coincidente con quello di cui al profilo per cui è stato bandito il posto.
Su tali presupposti, il ricorrente chiede, nel merito, di «…annullare la valutazione, negativa per il ricorrente, formulata dalla Commissione in relazione alla procedura valutativa di cui meglio in epigrafe, ed ogni atto correlato, e conseguentemente ordinare all’Università degli studi di Milano di nominare altra Commissione di diversa composizione al fine di rinnovare la valutazione impugnata, nel rispetto delle ragioni di illegittimità così come accertate nel presente giudizio (cfr. in giurisprudenza, inter alia, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896 e T.A.R. Toscana, Firenze, 15 gennaio 2012, n. 333), tanto in ordine ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati, quanto alla integrale rinnovazione delle prove orali…» (ricorso, pag. 39).
L’Università intimata si è costituita, spiegando difese in [#OMISSIS#] e nel merito; in particolare, ha eccepito l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando della procedura e del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori nonché la sua inammissibilità per essere stato notificato ad uno solo dei controinteressati.
Con ordinanza 17 aprile 2015, n. 510, questa Sezione III ha rigettato la domanda cautelare, sul presupposto che «…il pregiudizio allegato non appare irreparabile, e che un eventuale provvedimento cautelare non potrebbe comunque assicurare al ricorrente di ottenere la vittoria del posto a bando…».
Con ordinanza 31 luglio 2015, n. 3569, il Consiglio di Stato, sul presupposto che «…le esigenze cautelari dell’originario ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.…» ha accolto l’appello cautelare nonché la domanda cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cpa, disponendo la trasmissione dell’ordinanza a questo TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Con ordinanza 3 ottobre 2016, n. 1787, questa Sezione III ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati contemplati dalla graduatoria di merito contenuta nell’impugnato verbale n. 2.
Il 27 ottobre 2016 la difesa del ricorrente ha depositato copia del ricorso notificato al contrrointeressato -OMISSIS- in data 18 ottobre 2016 e spedito in data 17 ottobre 2016 per notifica via posta ad altri controinteressati; quindi, nel corso dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 ha depositato le cartoline attestanti l’effettuazione della notifica a mezzo posta ai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; il Collegio ha quindi dato avviso ai sensi dell’art. 73 cpa circa la sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso per mancata notifica a due dei candidati (-OMISSIS-e-OMISSIS-) collocati in graduatoria, nei confronti dei quali non era stata effettuata l’integrazione del contraddittorio.
Nel corso di tale udienza pubblica del 10 gennaio 2017 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione; alla camera di consiglio del 10 gennaio 2017 la causa è stata riservata; la riserva è quindi stata sciolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017.
DIRITTO
Preliminarmente:
– l’eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando della procedura e del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori, fondata sulla considerazione che «…la doglianza principale proposta dal ricorrente è incentrata sull’asserita illegittimità della procedura, in quanto non era prevista, né dal Regolamento, né dal Bando, la formulazione di un qualsiasi giudizio in sede di valutazione dei candidati da parte della Commissione in ordine al punteggio attribuito alle pubblicazioni ed agli altri titoli valutabili…» (memoria depositata dall’Università resistente in data 14 aprile 2015, pag. 21), può essere superata, non avendosi riguardo nella specie a clausola escludente, richiamato «…il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso pubblico solo nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; le altre clausole invece possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva” (ex multis, si veda T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 592012, n. 2090T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 06022013, n. 45)…» (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261);
– l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati può essere superata in base al combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, cpa, atteso che il ricorso risulta essere stato inizialmente notificato il 13 marzo 2015 al controinteressato -OMISSIS- e, in adempimento alla citata ordinanza 1787/2016, in data 20 ottobre 2016 al controinteressato -OMISSIS-.
Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene che i controinteressati nei cui confronti dovesse essere integrato il contraddittorio siano da individuare nei candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- (ossia i due candidati che risultano essere stati ammessi alla prova orale ed ai quali il ricorso non era inizialmente stato notificato).
Nel caso di specie infatti, a tenore delle norme che reggono il procedimento di chiamata dei professori presso l’Università resistente, nessuna utilità poteva essere tratta, dai soggetti non ammessi alla prova orale, dall’inserimento nella graduatoria di cui all’impugnato verbale n. 2.
Dispongono in proposito:
– il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università resistente, all’art. 10: «1. La procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010 si avvia mediante l’emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando pubblicato sui siti web dell’Ateneo e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l’avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il bando può riferirsi a più posti e riguardare più Dipartimenti. Il bando deve specificare per ciascun posto: […] i) gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, come specificati al Titolo I del presente Regolamento; j) le modalità di svolgimento della prova orale (lezione e seminario scientifico), ai sensi del successivo art. 13…»;
– il bando della procedura, all’art. 15: «1. La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività pregresse svolte e della prova orale. 2. Successivamente procede all’attribuzione dei punteggi alle attività, secondo quanto indicato agli artt. 11, 12, 13 e 14, e formula una graduatoria. 3. Alla prova orale, comprendente lo svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico, sono ammessi, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 2, un numero di candidati triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando…».
Ora, premesso che appare dubbio che la graduatoria di cui al citato art. 15, comma 2, del bando – ancorché espressamente così qualificata nel citato verbale n. 2 – integri una graduatoria di merito, dal momento che il citato art. 15, comma 3, del bando, appare chiaro nel definire la funzione di tale graduatoria come consistente nell’individuare i soggetti da ammettere alla successiva prova orale (sulle peculiari caratteristiche della graduatoria di merito consistenti nella individuazione dei vincitori e nell’essere l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei, si rinvia a Cass. civ., SU, 7 luglio 2010, n. 16041), in ogni caso non emerge, né dalla regolamentazione dell’Università, né dal bando, né dalla citata legge 240/2010, che tale graduatoria dia punteggio utile per altri concorsi o possa essere utilizzata successivamente per l’immissione in ruolo di soggetti ivi collocatisi.
Unico vantaggio traibile da tale graduatoria è quindi l’ammissione, limitatamente ai primi tre soggetti ivi graduati, alla successiva fase orale.
Conseguentemente, gli unici controinteressati al ricorso, in quanto da un lato individuabili dall’atto e, dall’altro, aventi un interesse sostanziale, concreto e attuale, alla conservazione dell’atto impugnato, in quanto per essi favorevole (circa i requisiti per l’individuazione dei controinteressati, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1188), sono i tre ammessi alla prova orale, ossia i candidati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, cui il ricorso risulta essere stato notificato, o inizialmente, o in sede di integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato.
Il primo motivo è fondato, limitatamente alla parte in cui il ricorrente lamenta difetto di motivazione nella attribuzione del punteggio relativo ai titoli.
Giova in proposito precisare che la commissione, nella riunione del giorno 11 dicembre 2014, ha precisato i criteri per la valutazione dei titoli, criteri previsti in via generale dal citato Regolamento per la chiamata dei professori e dal bando; nel verbale n. 1 (allegato al ricorso sub 5), intitolato Criteri di valutazione e relativo alla riunione del giorno 11 dicembre 2014 sono infatti individuati numerosi sub-criteri.
Ora, a fronte di tale precisazione dei criteri, nell’impugnato verbale n. 2 è riportato, per ciascun titolo, un unico voto complessivo, senza alcuna precisazione, ciò che non consente di comprendere come la commissione sia pervenuta alla attribuzione del relativo punteggio.
Risulta quindi fondata la censura inerente il difetto di motivazione con riferimento al punteggio attribuito ai titoli.
Non risultano invece fondate le ulteriori censure, sostanzialmente tutte riconducibili alla erroneità dei punteggi attribuiti al ricorrente, contenute sia nel primo motivo che nei motivi dal secondo al quinto compresi, richiamata la stabile giurisprudenza secondo cui il giudizio tecnico-discrezionale della commissione di concorso è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti ictu oculi macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5130).
Nel caso di specie le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla erroneità del punteggio attribuito ai propri titoli non appaiono sufficienti a provare l’esistenza di manifesti ed inequivocabili sintomi di una radicale erroneità del punteggio assegnato che, laddove l’amministrazione potesse dar conto della esatta applicazione dei criteri da lei stessa individuati nel verbale n. 1, potrebbe anche, in ipotesi, essere corretto.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto deve essere annullato l’impugnato verbale n. 2 di valutazione dei titoli dei candidati della procedura di cui si tratta e, in ragione dell’effetto caducante derivante dall’annullamento della valutazione dei titoli, ivi compresi quelli dei tre soggetti controinteressati ammessi alla prova orale, anche gli atti successivi della procedura.
L’effetto caducante presuppone infatti un nesso di consequenzialità tra atti di intensità tale per cui il primo costituisce il fondamento diretto e necessario che sorregge quelli ulteriori, e gli interessi regolati da questi ultimi corrispondono, anche soggettivamente, a quelli del primo, cosicché il venir meno del primo comporta l’inevitabile privazione dell’oggetto o del presupposto logico degli atti ulteriori e così la loro assoluta inoperatività (in proposito, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2020).
L’effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia comporta che, in sede di riedizione del potere, l’Università resistente dovrà rinnovare la procedura di cui si tratta a partire dalla effettuazione di nuova valutazione, a mezzo di diversa commissione giudicatrice (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2015, n. 5214), dei titoli dei candidati.
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, appare necessario mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o i soggetti comunque citati nella presente sentenza.
La parziale soccombenza reciproca costituita dal rigetto di parte delle censure aventi contenuto sostanziale favorevole per il ricorrente (posto che, in caso di accoglimento delle censure invece rigettate, l’effetto conformativo della sentenza avrebbe impedito un’eventuale reiterazione della stesso punteggio) costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il verbale n. 2 impugnato nonché gli atti successivi della procedura; b) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o i soggetti comunque citati nella presente sentenza; c) compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 e del giorno 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/02/2017
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.