TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 123

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione inammissibile

Data Documento: 2016-01-20
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di accesso ai corsi universitari, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 302, ha stabilito che sebbene l’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999,  n. 264, consente l’adozione di una graduatoria unica per le prove di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il giudice rimettente afferma che l’amministrazione non avrebbe altra scelta che quella di utilizzare graduatorie locali per singoli atenei, senza fornire una adeguata motivazione circa l’impossibilità di seguire altre interpretazioni del citato art. 4, compresa quella prospettata come costituzionalmente legittima nella stessa ordinanza di rimessione. In conclusione, la questione è inammissibile perché “viziata da una non compiuta sperimentazione” da parte del giudice rimettente, “del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme” della disposizione censurata.

Contenuto sentenza

N. 00123/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02836/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2015, proposto da Bruno Pane, [#OMISSIS#] Mazza, Chiara Aglioni, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Margherita Papetti, in Milano, viale Monte Nero, 17; 
contro
l’Università degli Studi di Milano ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ghaly, Antoni Daija; 
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
– del provvedimento contenente il diniego di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea di cui alla graduatoria conseguente l’esame di ammissione all’Università degli studi di Milano per l’anno accademico 2015/2016, svoltosi in data 8 settembre 2015;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, premettendo di aver partecipato all’esame di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2015/2016, impugnano la mancata ammissione ai corsi di studio presso l’Università resistente, dovuta alla circostanza di non aver conseguito un punteggio utile a tale ammissione.
Affidano il ricorso ad un’unica censura: l’incostituzionalità dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dei decreti ministeriali 270/2004 e 463/2015, argomentando mediante il richiamo dei contenuti dell’ordinanza 18 giugno 2012, n. 3541, con cui il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264; nella prospettazione dei ricorrenti «…il sistema delle graduatorie di Ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale appare, dunque, lesiva degli artt. 3, 34 e 97 Cost. in quanto, ferma la unicità della prova, essa si svolge presso i singoli Atenei ed il collocamento in posizione utile avviene in singole graduatorie anziché in una graduatoria unica a livello nazionale…» (ricorso, pag. 4).
Le amministrazioni intimate si sono costituite, spiegando difese in [#OMISSIS#] e nel merito; in particolare, l’avvocatura erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo TAR Lombardia – Milano, per essere impugnati quali atti presupposti i decreti ministeriali 270/2004 e 463/2015.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2016 il ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione.
In tale sede, in particolare, i ricorrenti hanno insistito per la competenza territoriale di questo TAR Lombardia – Milano, segnalando come precedente l’ordinanza di questa Sezione III del 22 dicembre 2012, n. 1811, resa nel ricorso registrato al n. 2835/2012 Reg. ric.; è stato quindi dato alle parti avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente infondato, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, l’efficacia limitata all’ambito territoriale di questo TAR Lombardia – Milano della mancata ammissione ai corsi di studio presso l’Università resistente consente di superare l’eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito, i ricorrenti lamentano l’illegittimità della mancata ammissione rinviando alla ordinanza 18 giugno 2012, n. 3541, con cui il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, in relazione agli artt. 3, 34, 97 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui, per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca, uguale per tutte le Università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli Atenei. Tale questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 2013, n. 302.
In motivazione, la sentenza afferma: «…Sebbene l’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 consenta l’adozione di una graduatoria unica per le prove di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il giudice rimettente afferma che l’amministrazione non avrebbe altra scelta che quella di utilizzare graduatorie locali per singoli atenei, senza fornire una adeguata motivazione circa l’impossibilità di seguire altre interpretazioni del citato art. 4, compresa quella prospettata come costituzionalmente legittima nella stessa ordinanza di rimessione. In conclusione, la questione è inammissibile perché «viziata da una non compiuta sperimentazione», da parte del giudice rimettente, «del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme» della disposizione censurata (sentenza n. 110 del 2013, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011)…».
Né parte ricorrente ha fatto parola dell’intervenuta decisione della Corte costituzionale o ha argomentato in ordine alla impossibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata (sul punto, ex plurimis, Corte cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 147).
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)