N. 01690/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Quaroni, rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. [#OMISSIS#] Pagani in Milano, via [#OMISSIS#] Sforza, n.15;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della nota prot. n. 18863 del 1° giugno 2016 del Capo Divisione Segreterie Studenti dell’Università degli Studi di Milano, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale e del diploma di laurea in scienze motorie e sport, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo,
nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato il diniego (prot. n. 18863 del 1° giugno 2016) opposto dall’Università degli Studi di Milano all’istanza dalla stessa presentata per ottenere l’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, ai sensi della L. 403/1971, conseguito in data 8 luglio 2014, nonché del diploma di Laurea in Scienze motorie e sport conseguito in data 21 luglio 2004.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di [#OMISSIS#] alle parti presenti in camera di consiglio.
II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: il provvedimento impugnato, avente ad oggetto il diniego di riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale e di valutazione e conversione dei crediti formativi non universitari, nonché il consequenziale diniego di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia della Facoltà di medicina e chirurgia, sarebbe illegittimo perché adottato in violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42/1999, e del DM 27 luglio 2000, attuativo del citato art. 4, con cui sarebbe stata disposta l’equipollenza del titolo di massofisioterapista previsto dalla legge 403/1971 al diploma di laurea in fisioterapia.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per motivazione incongrua; carenza di istruttoria; incompetenza: il provvedimento impugnato non darebbe alcuna motivazione in ordine ai motivi ed ai presupposti su cui si fonda il diniego di iscrizione al terzo anno, limitandosi ad indicare che ciò non sarebbe consentito ai sensi della normativa vigente, né farebbe alcun riferimento alla istruttoria che avrebbe dovuto essere effettuata previa valutazione del titolo di massofisioterapista triennale. Inoltre, la richiesta dei ricorrenti di ottenere la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista e l’iscrizione al terzo anno non sarebbe stata sottoposta al vaglio dei competenti Organi accademici ovvero al Consiglio di facoltà, ma il diniego sarebbe stato deciso dal Servizio
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio richiama i recenti precedenti giurisprudenziali anche di questa Sezione (TAR Milano sez. III n. 1441/2016, n. 1415/2016 e n. 1408/2016; TAR Campania, Napoli, IV, 1° marzo 2016 n. 1118; TAR Piemonte, I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), da cui non v’è motivo di discostarsi.
Con la nota impugnata l’Università resistente ha respinto la domanda di riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista conseguito dalla ricorrente ritenendo che si debba fare applicazione del disposto di cui all’art. 6 lett. g) del DPCM 26 luglio 2011, laddove esclude il titolo di massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/1999.
Ad avviso del Collegio il riferimento a tale disposizione non è pertinente in relazione al caso di specie.
Invero il richiamato DPCM disciplina il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli “ai soli fini dell’esercizio professionale” (cfr. art. 1 comma 2 del decreto stesso).
Nel caso in esame tuttavia non viene in rilievo tale profilo, ma quello, diverso, della valutabilità del diploma triennale conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/1999 ai fini della riconversione creditizia.
La ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati (art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270).
Con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Tar Napoli sez. IV n. 3802/2016; Cons. Stato sez. VI 30 maggio 2011 n. 3218).
Il ricorso va conclusivamente accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del gravato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo della ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il resistente Ateneo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/09/2016