TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 giugno 2017, n. 1379

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione titoli

Data Documento: 2017-06-21
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ da escludersi che l’assegnazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato possa fondarsi solamente su una valutazione quantitativa dei titoli vantati, trattandosi di concorso per l’accesso non ad una carriera ma ad un incarico temporaneo, prodromico all’entrata nella carriera universitaria. Da ciò consegue che la capacità di svolgere ricerca assume importanza almeno pari alla quantità di ricerca già effettuata. Infatti nel caso opposto chi ha svolto ricerca e non ha trovato adeguata collocazione nell’insegnamento finirebbe per impedire ad altri di accedervi, riducendo gli spazi per la nuova ricerca.

Contenuto sentenza

N. 01379/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Tigano, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De Fanis in Milano, corso XXII Marzo, 25; 
contro
Università Telematica E-Campus, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 4; 
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Degli Esposti, Gloria Molteni, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, via S. [#OMISSIS#], 30; 
per l’annullamento
dell’esito della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 -Diritto Comparato, S.S.D. IUS/02 Diritto privato comparato, con la quale è stato nominato vincitore il dott. -OMISSIS-, ivi compresi espressamente i verbali di concorso, n.1 del 5 marzo e 2 aprile 2015, n. 2 del 22 marzo e 16 aprile 2015, n.3 e n.4 del 7 maggio 2015, nonchè l’annesso decreto di approvazione degli atti D.P.C.T.O. n. 213 del 7 maggio 2015, così come ogni altro atto comunque connesso, antecedente o successivo;
nonché per l’annullamento, con motivi aggiunti,
1) del D.P.C.T.O. n. 279/15 del 6 ottobre 2015, adottato a conclusione del procedimento tutorio avviato d’ufficio il 7 agosto 2015, di riadozione e conferma degli atti della procedura valutativa approvati con D.P.C.T.O. n. 213/2015; 2) dell’art. 4 comma 3 del D.P.C.T.O. n. 91 del 28 novembre 2013; 3) dell’art. 4 del D.P.C.T.O. n. 96 del 9 dicembre 2013; 4) del decreto di nomina della commissione; 5) del D.P.C.T.O. n. 213 del 7 maggio 2015 di approvazione degli atti della procedura; 6) di ogni atto connesso antecedente o conseguente, comunque presupposto, allo stato non conosciuto, nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Università Telematica E-campus al risarcimento dei danni subiti dal Dr. -OMISSIS- a seguito dell’attività provvedimentale illegittima posta in essere dall’amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università Telematica E-Campus e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’esito della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, S.S.D. IUS/02 – Diritto privato comparato per i seguenti motivi.
A. – Difetto del requisito di partecipazione alla selezione del candidato vincitore. Violazione di legge con riferimento agli artt. 24 c.2 lett. bl e 29 a 13 l.n. 240/2010: violazione dell’art. 2 del bando di concorso. Sviamento di potere ed illogicità manifesta.
Secondo il ricorrente il controinteressato dott. -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere ammesso alla selezione in quanto privo del requisito previsto dall’art. 24 c, 2 lett, b) della legge n. 240/2010, secondo cui l’ammissione è consentita ai “possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente”. Infatti non sussisterebbero i requisiti per l’applicazione dell’art. 29 c. 13 della legge n. 240/2010.
B. – Illegittimità manifesta del giudizio, irragionevolezza, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Infatti sul piano dei titoli, come avuto riguardo all’attività di ricerca ed alle pubblicazioni, non esisterebbe nemmeno paragone tra quelli del ricorrente e quelli del candidato risultato vincitore. Quest’ultimo, infatti, sarebbe solo “dottorando” di ricerca al momento della presentazione della propria candidatura, ha pochissima esperienza didattica ed una produzione scientifica palesemente limitata, sia per gli argomenti, sia per il numero delle pubblicazioni (n. 3, di cui la monografia, che ottiene addirittura 10 punti, edita con l’editrice Educatt nel 2014, cioè pochi giorni prima della scadenza del bando) soprattutto se messa a comparazione con quella del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, è già dottore di ricerca, assegnista di ricerca, docente a contratto presso Università prestigiose (Luiss Guido [#OMISSIS#] di Roma, Università di Bologna e Università [#OMISSIS#] II di Napoli) ed autore di 43 pubblicazioni con editori come Giappichelli, Foro Italiano e in ambito internazionale.
2. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore dell’Università telematica e-Campus con il quale l’amministrazione si determinava ad adottare “una decisione integralmente confermativa degli atti della procedura valutativa approvati con D.P.C.T.O. n. 213/2015 con la seguente motivazione: “se in linea teorica il ripristino della legalità formale (in coerenza con i principi fissati con le due sentenze del Tar Lombardia sopra richiamate) suggerirebbe l’annullamento d’ufficio degli atti della procedura selettiva per procedere alla rinnovazione della valutazione ad opera di una Commissione formata da membri di esclusiva provenienza accademica, tuttavia nella specie deve attribuirsi rilievo prevalente all’interesse attuale dell’Ateneo a non sguarnire il corpo docente della figura del ricercatore a tempo determinato risultato vincitore nel concorso, anche in considerazione del fatto che, non essendo stati dedotti dal -OMISSIS- nel suo ricorso al Tar motivi attinenti la regolarità della composizione della Commissione, non è plausibile ritenere che il relativo contenzioso possa concludersi con una pronuncia di annullamento per le stesse ragioni poste a fondamento delle sentenze nn. 1549 e 1775/15”.
Il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
C. – Illegittimità del D.P.C.T.O. 279/15 del 6 ottobre 2015 – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza – Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 21 nonies L. 241/90, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe concluso il procedimento di autotutela iniziato d’ufficio senza effettuare una comparazione degli interessi coinvolti.
D. – Illegittima composizione della commissione – art. 4 D.P.C.T.O n. 96/13 – Violazione di legge in relazione all’art. 24 l.n. 240/2010 ed all’art. 3 comma 2 DPR 117/2000.
La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso principale e l’inammissibilità e la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
La difesa del controinteressato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 28 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
L’art. 29 c. 13 della legge n. 240/2010 prevede che “Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24”.
A differenza di quanto asserito dal ricorrente non può ritenersi che la norma sia applicabile solo a coloro che abbiano concluso il corso triennale di dottorato di ricerca entro la data del bando, in quanto la norma ritiene rilevanti, ai fini della valutazione, esclusivamente la laurea magistrale ed un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
A ciò si aggiunge che non è data prova certa che il corso triennale frequentato dal controinteressato -OMISSIS- negli anni 2010-2013 non sia stato concluso prima della data di pubblicazione del bando indetto con dall’Università D.P.C.T.O. n. 96 del 9 dicembre 2013. In terzo luogo occorre rilevare che, nelle more del completamento della procedura il medesimo ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Commerciale Interno ed Internazionale -settore specifico oggetto della procedura di cui si tratta- riportando la votazione di “ottimo”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente avesse i requisiti per partecipare alla selezione.
Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.
4. Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato.
4.1 In primo luogo deve escludersi che il possesso del titolo di dottore di ricerca sia elemento idoneo ad attribuire la prevalenza nell’attribuzione del posto in quanto, così facendo si giungerebbe ad una sostanziale abrogazione della norma contenuta nell’art. 29 c. 13 della legge n. 240/2010 che ha come scopo quello di permettere anche a coloro che non hanno acquisito il titolo nelle more dell’approvazione della nuova legge di partecipare ai bandi a parità di condizioni.
In secondo luogo deve escludersi che l’assegnazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato possa fondarsi esclusivamente su una valutazione quantitativa dei titoli vantati, trattandosi di concorso per l’accesso non ad una carriera ma ad un incarico temporaneo, prodromico all’entrata nella carriera universitaria. Da ciò consegue che la capacità di svolgere ricerca assume importanza almeno pari alla quantità di ricerca già effettuata. Infatti nel caso opposto chi ha svolto ricerca e non ha trovato adeguata collocazione nell’insegnamento finirebbe per impedire ad altri di accedervi, riducendo gli spazi per la nuova ricerca.
4.2 In merito al giudizio sulla valutazione espressa dalla Commissione, per consolidata giurisprudenza, nelle procedure concorsuali il giudizio della commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto.
Nel merito occorre rilevare che i titoli presentati dal ricorrente non attengono specificamente al settore scientifico disciplinare IUS/02 – diritto privato comparato, bensì al settore del Diritto dell’economia, nel quale il ricorrente ha conseguito l’abilitazione.
Questo profilo è stato ritenuto rilevante dalla Commissione che ha considerato la produzione scientifica del ricorrente non allineata allo specifico profilo del bando in oggetto.
Tale giudizio è analogo a quello che il ricorrente ha conseguito nella procedura selettiva per la chiamata di 1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale di diritto comparato IUS/02 presso l’Università di Padova, identico a quello del presente concorso, come dimostrato dalla difesa del controinteressato (doc. 7 depositato in data 7.09.2015). Anche in questo caso il profilo di studioso del ricorrente è stato riconosciuto più confacente al settore dell’analisi economica del diritto e quindi più coerente con il diritto dell’economia rispetto al diritto comparato. L’esistenza di due valutazioni di due università diverse che qualificano il profilo di ricerca del ricorrente quale non confacente con il settore concorsuale di diritto comparato, rafforza la convinzione che la valutazione della Commissione non presenti quei profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto che costituiscono l’oggetto del controllo giudiziale.
5. Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti il primo motivo è infondato.
Infatti l’apertura di un procedimento di autotutela d’ufficio non comporta alcun obbligo di concluderlo con l’annullamento degli atti posti in essere dall’amministrazione, né esso è idoneo a rimettere nei termini il ricorrente per la proposizione di nuovi motivi di impugnazione degli atti presupposti.
In particolare l’obbligo di comparazione degli interessi sussiste, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, per il caso in cui l’amministrazione decida per l’annullamento dell’atto medesimo, e non per il caso in cui essa provveda ad archiviare il procedimento.
6. Il secondo motivo aggiunto è invece irricevibile.
Infatti l’apertura di un procedimento di autotutela non è elemento idoneo a rimettere nei termini il ricorrente per presentare nuovi motivi contro gli atti originari.
Né a diverso avviso può giungersi con riferimento alla natura del provvedimento conclusivo del procedimento il quale, non avendo ritenuto sussistenti i presupposti per la conclusione in senso positivo del procedimento di autotutela, ed alla luce delle motivazioni in esso contenute, deve considerarsi meramente confermativo degli atti adottati in precedenza.
In definitiva quindi entrambi i ricorsi vanno respinti.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali alle altre parti, che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i partecipanti alla selezione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 21/06/2017
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.