TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22 dicembre  2017, n. 2458

Procedura concorsuale posto ricercatore-Valutazione titoli

Data Documento: 2017-12-22
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la valutazione analitica dei titoli effettuata dopo la discussione dei titoli, con individuazione dei singoli titoli ed attribuzione di un punteggio per singolo titolo e complessivo; in tale contesto, è quindi l’inversione procedimentale della valutazione analitica dei titoli, che è stata effettuata solo dopo il passaggio alla seconda fase della procedura, così privando coloro che non sono stati ritenuti idonei al superamento della fase preliminare della valutazione dei propri titoli.

Contenuto sentenza

N. 02458/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Merlini in Milano, via Ponchielli 5; 
contro
Politecnico di Milano, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– del Decreto Direttoriale del 28.10.2016, Rep. 4569 – prot. n. 85707 Pos. VII/1, a firma -OMISSIS-, nelle veci del Direttore Generale del Politecnico di Milano -OMISSIS-(doc. n. 1) di approvazione degli atti della selezione per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano per il Settore concorsuale 08/D1 – SSD ICAR/14 bandita con D.D. Politecnico di Milano
5644 del 21.12,2015, Prot. n. 89490 Pos. VII/1, pubblicato sulla G.U. il 15.01.2016, n. 4 (doc.n.2)
– degli atti della Commissione Giudicatrice della procedura de qua, nominata con D.R. n. 1185 del 16.03.2016 (doc.n.3) ed in particolare dei verbali II, III, IV e V di verifica generale della documentazione presentata dai 73 candidati (doc.n.4), dei verbali VI e VII di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, unitamente all’allegato n.1 al verbale VI – relativo alle valutazioni da -OMISSIS-a -OMISSIS-compresi – ed all’allegato n.1 al verbale VII – relativo alle valutazioni da -OMISSIS-a -OMISSIS-compresi (doc.ti n.5-6), elenco ammessi alla discussione orale contenuto nel verbale VII nella parte in cui non include -OMISSIS-(vd.doc. n.5); relazione finale del 22.09.2016 ed allegato n.1 alla Relazione finale (che riproduce le valutazioni di cui all’allegato n.1 al verbale VI ed all’ allegato n.1 al verbale VII: vd.doc.ti n.2 e 3), allegato n.2 alla Relazione finale (relativo all’attribuzione dei punteggi ed al giudizio collegiale complessivo), allegato n.3 alla Relazione finale (“Graduatoria di merito”)
– nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’eventuale atto di nomina dei -OMISSIS-e -OMISSIS-al posto di ricercatore, della delibera del Consiglio di amministrazione e/o del Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani della proposta di chiamata e del contratto di assunzione dei suddetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Politecnico di Milano e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per il Settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, nella quale non è stato ammesso alla discussione orale, per i seguenti motivi.
I) Inammissibilità alla procedura di -OMISSIS- [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], uno dei due vincitori, per violazione e/o errata applicazione ed interpretazione dell’art.24 Legge 240 del 30.12.2010, (c.d. [#OMISSIS#]), del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, art.74 DPR 382/1980, D.R. 11/1/2012, Rep. n. 117 e successive modificazioni “Regolamento D’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art 24 della Legge 240/2010” (lex specialis), del Bando -D.D. n. 5644 del 21.12.2015, Prot. n. 89490 Pos. VII/1 (lex specialis), dell’art. 3, L. 241/1990 e successive modificazioni, anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art.24 del D.M. 25 maggio 2011, n.243. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Secondo il ricorrente -OMISSIS-non avrebbe potuto partecipare alla procedura in quanto non in possesso del titolo di dottore di ricerca.
II) Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione dell’art.24 Legge 240 del 30.12.2010, (c.d. [#OMISSIS#]), del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, D.R. 11/1/2012, Rep. n. 117 e successive modificazioni “Regolamento D’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010” (lex specialis), del Bando -D.D. n. 5644 del 21.12.2015, Prot. n. 89490 Pos. VII/1 (lex specialis), dell’art. 3, L. 241/1990 e successive modificazioni, anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art.24 del D.M. 25 maggio 2011, n.243. Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Il ricorrente lamenta la mancata formulazione di giudizi collegiali analitici sui candidati ad opera della commissione giudicatrice, limitatasi ad esprimere giudizi sintetici e generici, come tali inidonei a lasciar emergere l’iter logico posto a sostegno della determinazione assunta, con particolare riferimento alla valutazione assegnata, per ciascun candidato, ai singoli elementi di valutazione dalla commissione stessa individuati nel corso della prima seduta del 13.05.2016.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei titoli, il ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso qualsiasi giudizio sulle 12 pubblicazioni di -OMISSIS-, violando sic et simpliciter l’art.3 della L.241/1990 e perciò solo è giustificata la rinnovazione della procedura. In ogni caso è stato violato l’obbligo di un “motivato giudizio analitico” su ciascun titolo imposto dall’art. 24, comma 2, lett. c, della L. 240/2010. Da ultimo è stata effettuata in violazione del bando un’ulteriore valutazione finale delle pubblicazioni solo in data 20.9.2016 e solo per i candidati ammessi alla discussione finale, così violando l’art.5 del bando.
Per quanto riguarda, poi, la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato di cui al D.M. 25 maggio 2011, n.243, art.3, comma 3, secondo il ricorrente non solo il criterio in oggetto è stato specificatamente valutato – contra legem – in sede di “valutazione finale” e solo per gli ammessi alla discussione, ma il giudizio così emesso ha anche continuato a non applicare i criteri stabiliti ex art. 3, comma 3 DM 243/2011, rendendo impossibile la comparazione tra i diversi candidati, nonostante questa sia una delle condizioni precipue di una procedura di valutazione comparativa.
Per quanto riguarda poi la valutazione dello svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero il ricorrente contesta la totale assenza di motivazione in cui la commissione è incorsa nella valutazione dei candidati e nella mancata applicazione delle prescrizioni imposte dall’art. 2, comma 2, del DM 243/2011.
Per quanto riguarda la documentata attività di formazione o ricerca presso istituti qualificati italiani o all’estero secondo il ricorrente il giudizio appare lacunoso e meramente descrittivo, senza l’emergenza di alcun criterio valutativo in senso comparativo, e non viene manifestata alcuna ragione che possa giustificare, sul criterio in oggetto, la preminenza dei profili dei candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-, che risultato entrambi in possesso di un titolo valutabile, a fronte invece dei numerosi titoli posseduti da -OMISSIS-.
Per quanto riguarda l’attività di coordinamento o partecipazione a workshop di progettazione architettonica e urbana secondo il ricorrente la Commissione ha omesso qualsiasi giudizio analitico motivato e comparativo anche in ordine a tale criterio, limitandosi ad una mera ed incompleta descrizione dei titoli di -OMISSIS-, totalmente assente addirittura per -OMISSIS-, a cui però è stato comunque attribuito il massimo punteggio, in palese e manifesta contraddizione. Per quanto riguarda invece -OMISSIS-, la valutazione emessa sarebbe meramente descrittiva – non è possibile nemmeno determinare quanti e quali siano i titoli che sono stati valutati.
Per quanto riguarda la realizzazione di attività progettuale come ricerca applicata sia a livello didattico che come attività individuale o in gruppo, con riconoscibilità dell’apporto progettuale del candidato, vi sarebbe totale assenza di motivazione in cui la commissione è incorsa nella valutazione dei candidati e della mancata applicazione delle prescrizioni imposte dall’art. 2, comma 2, del DM 243/2011.
Per quanto attiene al profilo dell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, il ricorrente rileva la totale assenza di motivazione in cui la commissione è incorsa con riferimento alla valutazione dei candidati. Nel caso di -OMISSIS- e -OMISSIS-, la valutazione emessa sarebbe meramente descrittiva e non evidenzia alcun parametro quantitativo o qualitativo sul criterio in oggetto. Non sussisterebbero inoltre criteri omogenei valutativi in senso comparativo, in violazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lett. c), della L. 240/2010
Per quanto riguarda il profilo dell’attività di relatori a congressi e convegni nazionali ed internazionali nessun giudizio sussisterebbe nella valutazione preliminare per -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Per quanto attiene alla valutazione dei premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e di progettazione i titoli di -OMISSIS- non sarebbero stati valutati, a differenza di quelli di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 10 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo, che riveste carattere assorbente.
2.1 Il quadro normativo. Il Politecnico di Milano ha indetto una selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c),della l. 30 dicembre 2010 n. 240 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura e studi urbani per il Settore concorsuale 08/D1 – SSD ICAR/14 indetta con decreto n. 5644 del 21 dicembre 2015.
Secondo la norma di legge citata la procedura pubblica di selezione in questione è disciplinata dalle Università nel rispetto delle seguenti regole: <<c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu’ meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilita’ di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera; l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui e’ richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1>>.
Il regolamento dell’Università a sua volta disciplina la procedura all’art. 8, il quale stabilisce che: <<1) L’assunzione dei contrattisti junior e senior avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2) Per i contratti junior e per quelli senior, qualora il soggetto sia in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 – comma 1, la stipula dei medesimi può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall’Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell’ambito di procedure di Finanziamento competitivo, che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
3) La stipula del contratto per i ricercatori junior e senior potrà inoltre avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, mediarne chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.
In tal caso la proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, verranno trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, sentito il CUN, potrà autorizzare le chiamate. Successivamente il Rettore disporrà la stipula del contratto.
4) La selezione è effettuata mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243
5) La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica, anche in coerenza con l’eventuale programma di ricerca di cui al precedente art. 6 comma 2 – lett. a). Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e
quello minimo, al di sotto del quale si consegue l’idoneità. Su proposta del Presidente della
Commissione, previa autorizzazione del Rettore, la prima riunione può avvenire in via telematica.
6) I criteri e i parametri di cui al comma precedente sono resi pubblici almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati nel sito dell’Ateneo.
7) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
8) Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all’attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.
9) Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza dei candidati della lingua straniera indicata nel bando.
10) Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
11) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato.
12) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale.
13) Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta di chiamata del candidato che risulta primo in graduatoria con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
14) La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione per l’approvazione.
15) In caso di rinuncia dell’interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 12, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 10.
16) La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova del chiamato>>.
Soffermandosi in particolare sulla fase di valutazione preliminare, che è l’unica di cui il ricorrente può dolersi, in quanto non l’ha superata, il Regolamento prevede al punto 5) che la Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e rinvia la valutazione dei titoli ad un momento successivo, di cui, sempre nella prima riunione, vengono fissati i criteri e i parametri. Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale si consegue l’idoneità.
Venendo all’esame dell’attività della Commissione, l’Allegato I al verbale I denominato “CRITERI VALUTAZIONE PRELIMINARE” prevede che: 1. La commissione giudicatrice delle procedure di cui all’articolo 1 effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale 08/D1 e al profilo definito dal settore scientifico-disciplinare ICAR/14, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:…. 2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Valutazione della produzione scientifica
1. La commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:… 3. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontari dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.>>.
La commissione ha poi stabilito il punteggio da attribuire ai titoli, che va da 4 a 7 punti, e quello attribuito alle pubblicazioni, che può arrivare al massimo a 4 punti per pubblicazione, con un possibile ulteriore punteggio totale di 7 punti fino ad un massimo di 55/100 punti.
2.2 Venendo all’esame delle valutazioni effettuate dalla Commissione occorre rilevare che all’attribuzione dei punteggi per i titoli è stato sostituito un “motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato”, non è previsto il punteggio finale e l’ammissione alla discussione dei titoli e della produzione scientifica è apodittica.
Tale giudizio ha carattere sintetico, è espresso in forma discorsiva, prende in considerazione solo alcuni dei titoli presentati dai candidati e, tra questi, dal ricorrente, è totalmente privo di qualsiasi valutazione numerica dei singoli titoli presentati dai candidati e si conclude con una dichiarazione di ammissione solo per alcuni dei concorrenti.
La vera valutazione analitica dei titoli, con individuazione dei singoli titoli ed attribuzione di un punteggio per singolo titolo e complessivo, è stata effettuata dopo la discussione dei titoli, ed è stata riservata ai candidati che avevano superato la valutazione preliminare.
E’ chiara quindi l’inversione procedimentale della valutazione analitica dei titoli, che è stata effettuata solo dopo il passaggio alla seconda fase della procedura, così privando coloro che non sono stati ritenuti idonei al superamento della fase preliminare, e tra questi il ricorrente, della valutazione dei propri titoli.
In secondo luogo il passaggio dalla valutazione preliminare a quella successiva, proprio perché effettuata secondo criteri sintetici e non analitici, come previsto dalla legge e dal regolamento, non si è conclusa con l’attribuzione del punteggio previsto dal Regolamento dell’Università per l’idoneità e dai criteri che la Commissione si era attribuita.
In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento della procedura.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i controinteressati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/12/2017

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.