Accoglimento del ricorso, avendo la nuova commissione esaminatrice posto in essere le medesime modalità operative che avevano già portato all’annullamento della valutazione operata dalla precedente commissione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 507
Procedura concorsuale posto ricercatore-Rinnovo valutazione-Nomina nuova commissione-Ripetizione modalità illegittime di svolgimento della prova
N. 00507/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02944/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via [#OMISSIS#] Corridoni, 39;
contro
l’Università degli studi di Milano – Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca n. 14614 del 21 ottobre 2015 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della Procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario per il Settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche, con cui è stato dichiarato che nessuno dei candidati possiederebbe i requisiti minimi indispensabili per il posto bandito;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Milano – Bicocca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 4 del DPR 117/2000; difetto assoluto di motivazione. La Commissione avrebbe ritenuto il difetto di originalità ed innovatività nella produzione scientifica del ricorrente quale conseguenza della collocazione editoriale dei suoi contributi scientifici, così confondendo i criteri di valutazione (l’originalità della produzione scientifica e la collocazione editoriale delle pubblicazioni) ed invertendo il peso ponderale che il DPR 117/2000 loro assegna. Inoltre, la motivazione circa le 174 pubblicazioni del ricorrente sarebbe stereotipata e generica, circostanza che non permetterebbe di comprendere le ragioni del giudizio. Infine, la commissione giudicatrice avrebbe ammesso alla procedura concorsuale anche due candidati ([#OMISSIS#] Fiorentino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) che sarebbero decaduti nella precedenza edizione del concorso, annullata da questo TAR.
2. Violazione dell’art. 2 del DM 28/7/2009, n. 89. Nel giudizio collegiale sarebbe assente ogni riferimento ai titoli del ricorrente.
3. Violazione di legge e di giudicato. La commissione giudicatrice avrebbe interrogato i candidati sulle loro pubblicazioni, in difformità di quanto previsto sia dalle norme che reggono la procedura che dalla sentenza di questo TAR 2078/2012, circostanza che – a tenore del giudizio collegiale – avrebbe pregiudicato il ricorrente.
4. Eccesso di potere per irrazionalità della valutazione. Il ricorrente sarebbe stato ritenuto non maturo a ricoprire il posto di ricercatore universitario, nonostante sia autore di quindici pubblicazioni su riviste con referee, così superando di almeno tre volte gli “standard minimi di qualità” individuati dal Consiglio Universitario Nazionale.
5. Eccesso di potere per sviamento. Risulterebbe plausibile ipotizzare che la conclusione cui è giunta la commissione giudicatrice secondo cui nessuno dei candidati possiederebbe i requisiti minimi indispensabili a ricoprire il ruolo di ricercatore universitario della valutazione comparativa sia stata determinata dal superamento del termine per la conclusione della procedura, ciò cui la giurisprudenza ricondurrebbe responsabilità disciplinari, penali, contabili, e per danno da ritardo.
L’Università intimata si è costituita, spiegando difese nel merito.
Con ordinanza 13 gennaio 2016, n. 16, questa Sezione III ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del danno grave e irreparabile in capo al ricorrente, anche in relazione al contrapposto interesse della resistente Università e tenuto conto che nessun vincitore è stato individuato all’esito della procedura comparativa.
Con il provvedimento impugnato l’Università resistente ha concluso la procedura per un posto di ricercatore universitario per il Settore scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche, bandita con decreto rettorale 9281 del 5 ottobre 2009, già annullata con sentenza di questa Sezione III 25 luglio 2012, n. 2078, su ricorso proposto dall’odierno ricorrente, e quindi riavviata; con l’impugnato provvedimento è stato anche dichiarato che nessuno dei candidati possedeva i requisiti minimi indispensabili per il posto bandito, che non è stato assegnato.
Il ricorso è fondato, ogni motivo o censura non espressamente delibati assorbito, in relazione alla censura di cui al terzo motivo di ricorso, secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe interrogato i candidati sulle loro pubblicazioni.
Con la citata sentenza 2078/2012, questa Sezione III aveva annullato la precedente edizione della medesima procedura oggetto dell’odierna controversia sul presupposto che la valutazione dei candidati sarebbe stata preceduta dall’illustrazione e dalla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, contrariamente al dettato normativo, ripreso anche dal bando di concorso, secondo cui nessuna discussione delle pubblicazioni avrebbe dovuto essere svolta; si legge infatti in tale sentenza: «…L’art. 9, secondo comma, del Bando di concorso stabilisce, tra l’altro, che “la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione, e delle pubblicazioni presentate dai candidati” (all. 2 dell’Amministrazione). Dal verbale della seduta del 16 novembre 2010 (verbale n. 3) si evince che i candidati hanno discusso sia i titoli che le pubblicazioni. Dagli allegati allo stesso verbale risulta chiaro che tra gli elementi che hanno determinato la prevalenza del controinteressato Leonida nei confronti degli altri candidati si deve annoverare anche la discussione delle pubblicazioni, da cui emerge un’ottima conoscenza della letteratura, mentre viene valutata mediocremente nei confronti dell’odierno ricorrente [#OMISSIS#]. Nel caso di specie tale aspetto sembra aver avuto un rilievo non indifferente nel determinare l’esito favorevole per il controinteressato, assumendo rilievo un elemento che non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Pertanto, attraverso la violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis della procedura, in maniera decisiva, si è determinato l’esito della stessa, con la conseguenza che da tale violazione non può che derivare l’illegittimità del concorso in oggetto…».
Analogo vizio inficia la riedizione della procedura oggetto dell’odierno ricorso.
Si legge infatti nella relazione finale del 30 settembre 2015 della Commissione giudicatrice (allegato al ricorso sub 5), nella parte relativa al giudizio collegiale reso sul ricorrente che «… Nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni il candidato è apparso talvolta non completamente rigoroso nell’approccio alla ricerca. La commissione, all’unanimità, ritiene il candidato non maturo a ricoprire il posto di Ricercatore Universitario…».
Ne risulta quindi sia la ripetizione delle stesse modalità operative che avevano portato all’annullamento della precedente edizione della procedura, che lo specifico pregiudizio che tali modalità operative hanno apportato al ricorrente.
Né, in ordine al terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ha offerto controdeduzioni.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; condanna l’Università resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri fiscali, previdenziali, e spese generali di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/02/2018