Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Pertanto il conseguimento dell’abilitazione, seppure a seguito dell’ammissione con provvedimento giurisdizionale cautelare alla frequenza di un corso, determina il venir meno all’interesse al ricorso, essendosi consolidata la posizione acquisita dai ricorrenti.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22 marzo 2016, n. 546
Accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo-Mancato superamento prova orale-Conseguimento abilitazione in seguito ad ammissione con riserva-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00546/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
– [#OMISSIS#] Pipia ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Rosa ed [#OMISSIS#] Sigona ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreta n. 6;
contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,
– l’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Ramoni, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della graduatoria finale delle classi di concorso A345/A346, pubblicata sul sito istituzionale dell’Università Statale di Milano in data 16 dicembre 2014, nella parte in cui non ha incluso i ricorrenti;
– dell’esito delle prove orali delle classi di concorso A345/A346, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università Statale di Milano in data 10 dicembre 2014, nella parte in cui ha attribuito ai ricorrenti un punteggio inferiore a 15 e quindi ne ha determinato la bocciatura;
– del bando di concorso dell’Università degli Studi di Milano, emanato con d.r. 7 novembre 2014, n. 0292520;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
– dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice riguardanti le prove orali dei ricorrenti e la fase della procedura relativa agli esami orali, e segnatamente del verbale n. 4;
– di ogni altro atto presupposto, connesso c/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
– del verbale n. 1 del 19 novembre 2014 redatto dalla Commissione giudicatrice, nella parte in cui ha determinato di stabilire che le competenze disciplinari sarebbero state valutate soprattutto in sede di prova scritta, mentre le competenze linguistiche sarebbero state valutate in sede di prova orale;
– nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti ad adottare le misure idonee che tutelino la situazione giuridica dedotta in giudizio, anche mediante ammissione con riserva al corso per il Tirocinio Formativo Attivo, ordinando alle stesse di procedere nuovamente entro un termine ragionevole all’espletamento della prova orale nei confronti dei ricorrenti innanzi ad una commissione esaminatrice in composizione diversa rispetto a quella che ha proceduto allo svolgimento del censurato esame orale, nonché nel rispetto delle norme e dei principi violati e, ove occorrer possa, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 86/2015 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista l’ordinanza n. 512/2015 con cui è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi indicati in epigrafe e fissata l’udienza pubblica per la trattazione della controversia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere [#OMISSIS#] De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 16 marzo 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 16 gennaio 2015 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato l’esito negativo della prova orale e la graduatoria finale delle classi di concorso A345/A346, pubblicata sul sito istituzionale dell’Università Statale di Milano in data 16 dicembre 2014, nella parte in cui non li ha inclusi.
A sostegno del ricorso sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Con il decreto n. 86/2015 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Milano e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 5 febbraio 2015 e depositato il 9 febbraio successivo, i ricorrenti hanno altresì impugnato i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice riguardanti le loro prove orali e la fase della procedura relativa agli esami orali, e segnatamente del verbale n. 4.
Anche a sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6 marzo 2015 e depositato il 9 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato anche il verbale n. 1 del 19 novembre 2014 redatto dalla Commissione giudicatrice, nella parte in cui ha determinato di stabilire che le competenze disciplinari sarebbero state valutate soprattutto in sede di prova scritta, mentre le competenze linguistiche sarebbero state valutate in sede di prova orale.
Anche a sostegno del predetto secondo ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Con l’ordinanza n. 512/2015 è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi indicati in epigrafe e fissata l’udienza pubblica per la trattazione della controversia.
4. Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, entrambe le parti hanno concordemente dato atto che, in seguito all’ammissione alla frequenza del tirocinio formativo con la citata ordinanza cautelare, i ricorrenti hanno superato la prova finale e ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A345/A346.
Alla pubblica udienza del 16 marzo 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va evidenziato come, in seguito all’ordinanza cautelare n. 512 del 2015 di questa Sezione, i ricorrenti sono stati ammessi alla frequenza del tirocinio formativo e, all’esito del corso, hanno superato la prova finale e ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A345/A346.
Tale fattispecie ricade nello spettro applicativo dell’art. 4, comma 2 bis, del decreto-legge n. 115 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168 del 2005, secondo il quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Pertanto il conseguimento dell’abilitazione, seppure a seguito dell’ammissione con provvedimento giurisdizionale cautelare alla frequenza di un corso, determina il venir meno all’interesse al ricorso, essendosi consolidata la posizione acquisita dai ricorrenti (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 febbraio 2016, n. 336; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 29 dicembre 2015, n. 3365; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 18 giugno 2015, n. 3253; Consiglio di Stato, IV, ord. 29 aprile 2015, n. 1835).
3. In conclusione, sia il ricorso introduttivo che quelli per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
4. In relazione al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)