TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 23 marzo 2016, n. 562

Accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo-Mancato superamento prova orale-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-03-23
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00562/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Bravin e [#OMISSIS#] Scalise, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Barboni, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, Via Lamarmora, n. 36;, 
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Arnaboldi, non costituita; 
per l’annullamento
dei provvedimenti di mancato superamento della prova orale assunti dalla Commissione esaminatrice nei confronti dei ricorrenti in data 12.12.2014 e 16.12.2014 nell’ambito delle prove selettive di accesso al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – Acc05 (Accorpamento 5: classi 1043 – italiano storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie; e A050 – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) – istituito ex DM 249/2010 presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di mancata ammissione al Corso TFA pubblicato dalla stessa Commissione il 19.12.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato l’esito negativo della prova orale sostenuta nell’ambito del Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – Acc05 (Accorpamento 5: classi 1043 – italiano storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie; e A050 – materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) – istituito ai sensi del DM 249/2010 presso l’Università degli Studi di Milano, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare;
– con ordinanza n. 348/2015 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ordinando la ripetizione della prova orale;
Preso atto che con nota depositata in data 10 febbraio 2016 i ricorrenti hanno dichiarato di aver sostenuto nuovamente la prova orale con esito negativo, e, quindi, di non avere più interesse alla decisione;
Dato atto che all’udienza pubblica del 17 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che, in considerazione delle circostanze sopravvenute e della mancata impugnazione dell’esito della rinnovata prova orale, nonché della dichiarazione dei ricorrenti, il ricorso proposto debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che sussistano eccezionali ragioni, tenuto conto dell’andamento complessivo della controversia, per disporre lì integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)