TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 2236

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Composizione commissione-Ambito disciplinare

Data Documento: 2017-11-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Considerato che la legge richiede che i bandi di concorso per la chiamata di professori universitari identifichino i posti messi a concorso mediante il riferimento ad un ambito disciplinare sufficientemente preciso e circoscritto, identificato dal settore concorsuale in base alla legge e addirittura dal settore scientifico-disciplinare, all’interno del settore concorsuale, ritenere sufficiente la presenza in Commissione di un solo componente appartenente a quel determinato settore concorsuale o settore scientifico disciplinare dequoterebbe la portata della norma, non avendo alcun concreto significato individuare, da un lato, un ambito disciplinare circoscritto e, dall’altro, componenti di Commissione del tutto “eccentrici” rispetto a quell’ambito.
Peraltro, trattandosi di un collegio perfetto, la presenza di un solo componente “esperto” in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni. In conclusione, deve ritenersi cogente il principio generale – che costituisce corollario dell’art. 97 Cost. – secondo cui la Commissione per i concorsi per l’accesso al pubblico impiego deve essere composta, nella sua totalità, da soggetti competenti a valutare i candidati.

Contenuto sentenza

N. 02236/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Lanzetta, rappresentato e difeso dall’avvocato Silva Gotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, n. 39; 
contro
Humanitas University, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale [#OMISSIS#] Cadorna, n. 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Massimo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Monti, n. 41; 
[#OMISSIS#] Boscia, non costituito; 
[#OMISSIS#] Reibaldi, non costituito
per l’annullamento
– del Decreto rettorale del 19 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia ex art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F2, settore scientifico-disciplinare MED/30;
– dei verbali della Commissione giudicatrice;
– del Decreto rettorale del 27 luglio 2016 di nomina dei componenti della Commissione;
– del bando approvato con Decreto rettorale n. 24 del 22 marzo 2016, nella parte in cui (art. 7) dispone che la Commissione sia nominata secondo quanto previsto dal regolamento dell’Università per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia; nonché nella parte in cui (art. 3) individua i criteri di valutazione;
nonché per l’annullamento e/o disapplicazione
– del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente all’art. 12, comma 4 e all’art. 5, comma 1, che almeno un componente della Commissione debba appartenere al settore concorsuale e, se specificato, al settore scientifico disciplinare oggetto del bando; nonché, quanto al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori, laddove non indica i criteri per la chiamata ma li demanda al bando (art. 3, comma 2, lett. h), in violazione pertanto dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
– di ogni altro atto comunque connesso o collegato a quelli impugnati, ivi compreso quello di nomina del vincitore e di tutti gli atti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Humanitas University e del controinteressato [#OMISSIS#] Romano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università Humanitas, università non statale legalmente riconosciuta, con decreto rettorale n. 24 del 22 marzo 2016, indiceva una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di ruolo – II fascia – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Partecipavano alla procedura quattro candidati, i professori [#OMISSIS#] Lanzetta, attuale ricorrente, Franceso Boscia, [#OMISSIS#] Romano e [#OMISSIS#] Reibaldi.
Con decreto n. 55 del 27 luglio 2016, il Rettore, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, nominava i componenti della Commissione valutatrice, individuandoli nei seguenti professori:
– Nathalie Cassoux, professore di Oftamologia presso l’Università Paris Descartes;
– [#OMISSIS#] Condorelli, professore di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas;
– Guido Torzilli, professore di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas.
A conclusione dei lavori la Commissione individuava il professore [#OMISSIS#] Romano quale candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche indicate nel bando, attribuendogli il punteggio di 93 punti, contro i 71 punti del Prof. [#OMISSIS#] Boscia, i 64 del Prof. [#OMISSIS#] Lanzetta e i 54 del Prof. [#OMISSIS#] Reibaldi.
Con decreto n. 65/2016 del 19 settembre 2016 il Rettore approvava gli atti relativi al procedimento in questione.
Il ricorrente, terzo classificato, impugnava gli atti della procedura, a partire dal bando, nonché il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente all’art. 12, comma 4 e all’art. 5, comma 1, che almeno un componente della Commissione debba appartenere al settore concorsuale e, se specificato, al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio sia l’Università Humanitas sia il controinteressato prof. Romano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la parte ricorrente vi rinunciava. Il Presidente disponeva la fissazione della pubblica udienza per il giorno 24 ottobre 2017.
Nel frattempo il controinteressato prendeva servizio.
In vista della trattazione nel merito le parti scambiavano corposi scritti difesivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Nel corso dell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il legale del controinteressato depositava in giudizio copia della schermata dal sito internet “cerca Università” dal quale sarebbe risultato che il ricorrente aveva ottenuto, nelle more del giudizio, l’inquadramento quale ordinario nel SSD MED/30 (malattie apparato visivo) presso l’Università di Udine. La difesa del ricorrente – pur a fronte di tale circostanza – dichiarava la permanenza del proprio interesse all’azione.
Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare va affrontata la questione in [#OMISSIS#] scaturente dal deposito effettuato dalla difesa del controinteressato prof. Romano.
Come esposto in fatto, nel corso dell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il legale del controinteressato ha depositato in giudizio copia della schermata dal sito internet “cerca Università” dal quale risulterebbe che il ricorrente ha ottenuto, nelle more del giudizio, l’inquadramento quale ordinario nel SSD MED/30 (malattie apparato visivo) presso l’Università di Udine.
Ora, tale sopravvenuta circostanza potrebbe, in tesi, profilare una improcedibilità del ricorso. Pur non essendo stata esplicitamente articolata tale eccezione, il Collegio pone d’ufficio la questione, ritenendola comunque infondata.
A prescindere dalla [#OMISSIS#] “certificativa” della documentazione depositata in giudizio, la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto un incarico quale ordinario presso l’Università di Udine nel medesimo settore scientifico disciplinare oggetto della procedura di cui è causa non fa venire meno l’interesse alla decisione della presente controversia per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b) della L. 240/2010 ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia possono partecipare i professori, rispettivamente, di prima e seconda fascia già in servizio, ovviamente in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, che, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge, costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori e ha durata di sei anni.
Dunque la norma sopra richiamata prevede la possibilità che professori di seconda fascia già in servizio possano prendere parte ai procedimenti per la chiamata di cui alla medesima disposizione. Tale previsione è già di per sé idonea a destituire di fondamento la teorica questione di una sopravvenuta carenza di interesse a partecipare alla procedura in questione, sotto un profilo sostanziale, e di interesse alla decisione, sotto un profilo processuale. Invero, ai sensi della disposizione, il ricorrente ha (ancora) titolo a partecipare alla procedura oggetto del presente giudizio (ovvero alla nuova procedura conseguente all’eventuale annullamento di quella di cui è causa), pur essendo stato chiamato come professore di seconda fascia presso altra Università e permane il suo interesse a concorrere per un posto in una diversa sede universitaria, e, in conclusione, alla decisione del presente giudizio.
II) Venendo al merito, il ricorso è sostenuto da due gruppi di motivi di gravame: da un lato quelli relativi alla dedotta illegittimità della nomina della Commissione, dall’altro quelli riguardanti le valutazioni effettuate dalla Commissione stessa.
II.1) Quanto al primo gruppo, i motivi sono di seguito sintetizzati:
1) violazione degli artt. 1, 18 e 24 della L. n. 240/2010, dell’art. 6 del DPR n. 222/2011;
2) violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento; difetto assoluto di motivazione; disparità di trattamento:
nel nominare i componenti la Commissione di valutazione il Rettore ha fatto applicazione dell’art. 5 del Regolamento dell’Università per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia, che stabilisce che debba appartenere al settore concorsuale almeno uno dei componenti e, se specificato, che tale componente debba appartenere anche al settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
Tale disposizione sarebbe illegittima poiché in contrasto con la normativa statale secondo la quale tutti i membri della Commissione dovrebbero appartenere al medesimo settore concorsuale.
II.2) Quanto al secondo gruppo di motivi, vengono anch’essi di seguito sintetizzati:
3) violazione ed errata applicazione dell’art. 18 e dell’art. 1, comma 1 della L. n. 240 del 2010;
4) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto dei presupposti;
5) difetto di motivazione e insufficienza del voto numerico;
6) violazione degli artt. 1 e 3 del bando;
Il Regolamento di Ateneo demanda al bando la determinazione dei criteri di valutazione. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 che secondo il ricorrente demanderebbe al solo Regolamento la determinazione dei predetti criteri. In ogni caso, in relazione ai criteri stabiliti dal bando la Commissione avrebbe ripartito in modo illogico ed incongruo i punteggi, avendo deciso di assegnare un punteggio massimo di 75 punti su 100 per la produzione scientifica e un massimo di 25 punti su 100 per i curricula. Poiché le funzioni da svolgere (ai sensi dell’art. 1 del bando) sono accorpabili in tre categorie, ovvero l’attività di ricerca, l’attività didattico-scientifica e l’attività clinico-assistenziale (in regime convenzionale ed esclusivo con IRCCS Humanitas), sarebbe illogico e irrazionale l’aver attribuito 25 punti massimi ai criteri (quelli del curriculum) che consentono di valutare due di esse (l’attività didattico-scientifica e attività clinico-assistenziale) e 75 punti massimi ai criteri (quelli della produzione scientifica) che consentono di valutare unicamente l’attività di ricerca. Sarebbero poi errate le valutazioni effettuate in relazione al ricorrente da parte della Commissione.
III) Il Collegio ritiene che debbano essere esaminati in via prioritaria i primi due motivi di ricorso attinenti alla composizione della Commissione, che hanno valore assorbente di qualunque altra censura.
Con tali mezzi di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto di nomina della Commissione nonché dell’art. 12 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo e dell’art. 5 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia laddove prevedono che “almeno” un componente della Commissione debba appartenere al settore concorsuale, ovvero, se specificato, al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Sulla base di tali atti generali, contestualmente impugnati con il ricorso indicato in epigrafe, il Rettore ha disposto la nomina della Commissione. Gli atti sarebbero illegittimi per contrasto con l’art. 18 della L. 240/2010.
III.1) La difesa del controinteressato ha eccepito il difetto di interesse alla censura relativa alla composizione della Commissione non avendo il ricorrente dimostrato come l’asserita non corretta composizione abbia influenzato l’andamento del concorso.
L’eccezione, per quanto suggestiva, non può essere condivisa.
Il vizio di illegittima composizione della Commissione si risolve, nella sostanza, in un vizio che involge la legittima attribuzione del potere in capo ad un organo (la Commissione) che, in ragione della sua illegittima composizione, non sarebbe deputato all’esercizio di tale potere (cfr. T.A.R. Palermo sez. III 14 settembre 2012 n. 1873 secondo cui “l’invalidità della composizione della commissione giudicatrice, dando luogo all’incompetenza dell’organo, si traduce in un suo radicale difetto di legittimazione ad operare, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni compiute e degli atti adottati e con l’ulteriore effetto che l’accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell’organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso”). Non si può dubitare che chi sia stato leso da un atto assunto da un soggetto incompetente abbia interesse a far valere il relativo vizio.
In ogni caso la corretta composizione della Commissione deve essere valutata alla luce dei principi di cui all’art. 97 Cost. di cui costituisce corollario. L’illegittimità della composizione della Commissione non si risolve, invero, in una mera questione formale, inerendo, al contrario, all’essenza stessa della procedura valutativa.
Sotto tale profilo non pare convincente il riferimento alla decisione del Consiglio di Stato n. 2217/2012, richiamata dal controinteressato a sostegno dell’eccezione dedotta (cfr. memoria depositata in data 23 settembre 2017). In quella decisione la questione atteneva alla violazione della norma che impone la presenza femminile per un terzo all’interno delle commissioni di concorso. Si tratta dell’espressione del principio della parità di genere, che si “espande” al di là delle procedure concorsuali (si pensi alla presenza nelle liste di candidati per le elezioni, alla presenza femminile in organi collegiali rappresentativi, etc.). Non essendo un principio ontologicamente ed esclusivamente connesso alle procedure concorsuali, è evidente che un concorrente ha interesse a farne valere il rispetto nelle misura in cui la relativa violazione abbia inciso nella propria sfera giuridica, non essendo astrattamente portatore dell’interesse al rispetto del principio stesso solo in quanto concorrente.
Nel caso di specie invece la corretta composizione della commissione di concorso costituisce espressione dell’art. 97 Cost., principio guida di qualunque procedimento concorsuale. Ne consegue che qualunque soggetto concorrente ha interesse a farne valere il rispetto, avendo la sua violazione un’incidenza immanente nel procedimento concorsuale e quindi nella sfera giuridica del concorrente che, come nel caso di specie, abbia subito un pregiudizio dalla procedura.
Su tali argomenti – sufficienti comunque a non ritenere condivisibile l’eccezione del controinteressato – si tornerà infra, trattando nel merito i motivi di gravame in esame.
III.2) Le difese del controinteressato e dell’Università hanno altresì eccepito l’inapplicabilità all’Università Humanitas delle disposizioni della normativa statale (L. 240/2010), essendo al più applicabili i soli principi, dovendosi tenere in considerazione l’autonomia regolamentare degli Atenei, a maggior ragione trattandosi di una università non statale legalmente riconosciuta.
L’assunto non convince.
Il sistema universitario nazionale è costituito dall’insieme delle Università statali, dagli Istituti universitari ad orientamento speciale, dalle Università non statali legalmente riconosciute e dalle Università telematiche (si veda ad esempio, in termini positivi, l’art. 1 lett. ‘b’ del D.lgs. 19/2012 – adottato ai sensi dell’art. 5 della L. 240/2010 – che definisce come università, ateneo o atenei “tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche”).
La legge n. 240/2010 di riordino del sistema universitario è espressamente richiamata nelle premesse del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 14 febbraio 2014 con cui è stata istituita l’Università Humanitas e sono stati approvati lo Statuto e il Regolamento. A prescindere da tale espresso richiamo, la predetta legge è da ritenersi applicabile a tutte le istituzioni comprese nel sistema, salvo deroghe espresse che ne limitino l’applicazione ad alcune specifiche istituzioni (si veda, ad esempio, l’art. 2 relativo agli organi e all’articolazione interna, la cui disciplina, stante il tenore letterale della norma, è applicabile alle sole università statali).
Considerato che le università legalmente riconosciute sono incluse nel sistema universitario nazionale, rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti, e non sussistono disposizioni speciali e derogatorie per tali istituzioni quanto al reclutamento dei professori, deve concludersi che la composizione della Commissione valutatrice delle selezioni per le procedure di chiamata dei professori universitari presso le università non statali legalmente riconosciute debba essere rispondente sia alla normativa sia ai principi generali applicabili (cfr. Tar Milano sez. III n. 1575/2015).
In conclusione non si ravvisa alcun serio argomento per non ritenere applicabili recta via le disposizioni della L. 240/2010 per la parte di interesse per la presente decisione.
III.3) Superate le eccezioni relative ai motivi di gravame in esame (primo e secondo), il Collegio ritiene gli stessi fondati e da accogliere.
Nel caso di specie il bando specificava sia il settore concorsuale (06/F2 Malattie dell’Apparato visivo) sia il settore scientifico-disciplinare (MED/30 Malattie dell’apparato visivo).
I componenti della Commissione risultano essere un professore di oftalmologia, uno di malattie dell’apparato cardiovascolare, il terzo di chirurgia generale.
A detta del controinteressato e dell’Università non esisterebbe alcuna disposizione di legge che imponga la presenza in Commissione di componenti appartenenti tutti allo stesso settore concorsuale o scientifico disciplinare.
Va osservato in proposito che nell’ordinamento si rinviene un dato positivo circa la necessità che tutti i membri della Commissione appartengano al settore concorsuale oggetto del bando. Si tratta dell’art. 3 comma 2 del DPR 117/2000 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210), che stabilisce che i professori designati quali componenti delle Commissioni di valutazione “devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale”.
Ora, a prescindere dalla perdurante vigenza di tale regolamento successivamente all’entrata in vigore della L. 240/2010 per la parte relativa alle modalità procedurali di reclutamento, non può dubitarsi che la disposizione sopra riportata costituisca il recepimento positivo di un principio generale immanente in materia di concorsi pubblici, da ritenersi in quanto tale applicabile.
E’ infatti principio generale del nostro ordinamento che ai fini della selezione di candidati in relazione ad un particolare impiego la Commissione debba essere composta da soggetti in grado di poter operare valutazioni di merito circa la professionalità dei candidati stessi.
Tale principio non può che valere, a maggior ragione, per i concorsi per professori e ricercatori universitari, al fine di garantire la finalità che le università, quali istituzioni di alta cultura, preordinate alla produzione e alla trasmissione del sapere di livello più elevato, operino “combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica” (cfr. art. 1 comma 1 L. 240/2010).
L’art. 18 della L. 240/2010 ammette al procedimento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento. La norma dispone altresì che il reclutamento sia effettuato mediante procedure selettive pubbliche i cui bandi specifichino il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, e attraverso la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.
Tale valutazione non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e a tal fine non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti tutti competenti in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare.
Non può che esservi infatti una piena corrispondenza tra il profilo individuato dal bando e i componenti della Commissione.
Considerato che la legge richiede che i bandi di concorso per la chiamata di professori universitari identifichino i posti messi a concorso mediante il riferimento ad un ambito disciplinare sufficientemente preciso e circoscritto, identificato dal settore concorsuale in base alla legge e addirittura dal settore scientifico-disciplinare, all’interno del settore concorsuale, ritenere sufficiente la presenza in Commissione di un solo componente appartenente a quel determinato settore concorsuale o settore scientifico disciplinare dequoterebbe la portata della norma, non avendo alcun concreto significato individuare, da un lato, un ambito disciplinare circoscritto e, dall’altro, componenti di Commissione del tutto “eccentrici” rispetto a quell’ambito.
Peraltro trattandosi di un collegio perfetto, la presenza di un solo componente “esperto” in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni.
In conclusione deve ritenersi cogente il principio generale – che costituisce corollario dell’art. 97 Cost. – secondo cui la Commissione per i concorsi per l’accesso al pubblico impiego deve essere composta, nella sua totalità, da soggetti competenti a valutare i candidati.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie la previsione di cui all’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori (peraltro corrispondente all’art. 12 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo), cui l’art. 7 del bando di concorso fa rinvio, non risponde a tali principi, laddove consente che nella composizione della Commissione possa esservi un solo componente appartenente al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
I regolamenti di ateneo per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione, cui l’art. 18 della L. 240/2010 rinvia, devono essere adottati nel rispetto dei criteri ivi indicati e dei principi generali del nostro ordinamento.
Da ultimo non pare assumere alcuna rilevanza l’argomentazione circa la qualificazione e competenza (nel loro settore) dei due componenti prof. Condorelli e Torzilli. A prescindere dal fatto che il tema in discussione non è certo la loro competenza, va osservato che la qualificazione e l’esperienza dei componenti debbono essere valutate in astratto, in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare che definisce il posto messo a concorso.
Per le ragioni che precedono vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili di censura (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015), e per l’effetto vanno annullati l’art. 12 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo e l’art. 5 comma 2 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nella parte in cui dispongono che sia sufficiente che un solo componente la Commissione di valutazione appartenga al settore concorsuale, ovvero, se specificato, al settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
Ne consegue l’annullamento del bando, nella parte in cui all’art. 7 rinvia all’art. 5 del Regolamento per la chiamata nonché del provvedimento rettorale del 27 luglio 2016 con il quale, facendo applicazione delle predette disposizioni oggetto di annullamento, è stata nominata la Commissione.
L’annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio.
Tenuto conto della particolarità e novità della questione, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/11/2017