TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 25 maggio 2016, n. 1051

Decadenza diritto al beneficio di borsa di studio studente universitario-Giurisdizione-Spese controversia

Data Documento: 2016-05-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie in materia di decadenza dal diritto al beneficio delle borse di studio ricadono nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo sia con riferimento alle sanzioni afflittive irrogate, espressamente qualificate dall’art. 10, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 come sanzioni amministrative – quindi spettanti al g.o. in base all’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 – sia con riferimento alla decadenza dai benefici a suo tempo concessi.

In considerazione della pronuncia in rito e della circostanza che l’impugnata determinazione, in violazione del disposto dell’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, non reca l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere, sussistono eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Contenuto sentenza

N. 01051/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via [#OMISSIS#] Corridoni, 39; 
contro
l’Università degli studi dell’Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1; 
il CIDIS – Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Maggioni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via [#OMISSIS#] del Fante, 9; 
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
– della determina del CIDIS n. 36 del 12 gennaio 2016, con la quale è stata disposta la decadenza del diritto al beneficio di borsa di studio della ricorrente, studentessa presso l’Università degli studi dell’Insubria, per gli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, nella parte in cui applica le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 23 della legge 390/1991 e dell’art. 10 del D. Lgs 68/2012;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi dell’Insubria e del CIDIS;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
– che parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, relativi alla sua decadenza dai benefici previsti dalla normativa vigente a tutela del diritto allo studio universitario ed alle sanzioni irrogate per l’asserita indebita percezione;
– che alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 è stato dato alle parti avviso ex art. 73 cpa circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, e che, in tale sede, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto:
– che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, essendo trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
– che, anche nel solco della recente giurisprudenza di questo TAR Lombardia – Milano (sentenze Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 2993, 7 gennaio 2015, n. 6, 29 gennaio 2016, n. 196, e Sez. I, 8 luglio 2014, n. 1772), la controversia ricada nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, difettando la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo sia con riferimento alle sanzioni afflittive irrogate, espressamente qualificate dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, come sanzioni amministrative, pertanto ricadenti, in base all’art. 22 della legge 689/1981, nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis, TAR Basilicata, 23 maggio 2014, n. 335), sia con riferimento alla decadenza dai benefici a suo tempo concessi, in ordine alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 74 cpa, al precedente conforme di cui alla citata sentenza 6/2015;
– che, quindi, deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
– che, in considerazione della pronuncia in [#OMISSIS#] e della circostanza che l’impugnata determinazione, in violazione del disposto dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, non reca l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere, limitandosi ad indicare «…Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso avanti all’Autorità giudiziaria…», sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa (in punto di compensazione delle spese si rinvia alla sentenza di questa Sezione III del 2 febbraio 2015, n. 355);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)