TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 25 maggio 2016, n. 1057

Rideterminazione borsa di studio-Ottemperanza-Sentenza generica

Data Documento: 2016-05-25
Area: Giurisprudenza
Massima

La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti, non potendo il creditore in tal caso agire in executivis, ma dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.

Contenuto sentenza

N. 01057/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02571/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2571 del 2014, proposto da Myriam [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gulisano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Verza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Filardo, [#OMISSIS#] Giaramita, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grifoni, [#OMISSIS#] Miramonti, Barbara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Buzzi, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Pinelli, [#OMISSIS#] Caronia, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Giancristofaro, in Milano, via Lamarmora, 36; 
contro
l’Università degli studi di Pavia e l’Università degli studi di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1; 
per l’ottemperanza
alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 16 ottobre 2013, n. 961.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia e dell’Università degli studi di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Milano 2530/2011 e del Tribunale di Pavia 148/2010, «…accerta il diritto degli appellanti alla rideterminazione della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale e alla corresponsione delle relative differenze con quanto percepito, condannando l’università appellata al pagamento del dovuto, oltre oneri…»;
– l’avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, portando la sentenza per la cui ottemperanza si ricorre condanna generica ed essendo necessaria attività anche discrezionale dell’amministrazione per la quantificazione delle somme;
Ritenuto che:
– la sentenza per la cui ottemperanza si ricorre non individui criteri tali per cui il diritto alla rideterminazione delle borse di studio possa essere liquidato mediante semplici operazioni aritmetiche;
– richiamata la condivisibile e stabile giurisprudenza per cui «…secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia gius-lavoristica e previdenziale, la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore in tal caso agire in executivis, ma dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259; Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n. 5784)…» (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773), il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, portando la sentenza per la cui ottemperanza si ricorre condanna generica in cui la misura della prestazione spettante non possa essere liquidata mediante semplici operazioni aritmetiche;
– non possano indurre a diversa decisione le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la sentenza per la cui ottemperanza si ricorre indicherebbe precisamente il parametro dell’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 257/1991, atteso che: a) tale sentenza accerta il diritto alla rideterminazione in ragione della inapplicabilità del blocco degli incrementi stipendiali successivamente al 31 dicembre 1999, senza però indicarne il parametro per la liquidazione; b) tale sentenza non statuisce circa i periodi relativamente ai quali ciascun ricorrente avrebbe titolo per la rideterminazione, limitandosi ad affermare che «…la domanda si riferisce per tutti a periodi successivi…» (pag. 7), ciò che conferma la natura generica della condanna, postulando un’attività istruttoria che – ove non compiuta dall’amministrazione – richiederà un’ulteriore pronuncia da parte del giudice ordinario, munito di giurisdizione, non essendo consentito a questo giudice amministrativo di emettere pronunce integrative del giudicato portato da sentenze del giudice ordinario (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4977); c) comunque, non risultano essere stati emanati i decreti ministeriali previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 257/1991, che avrebbero dovuto provvedere alla rideterminazione, ogni triennio, degli importi delle borse di studio di cui si tratta, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, ciò escludendo in radice la sussistenza di un presupposto normativo da cui far discendere la liquidazione mediante semplici operazioni aritmetiche;
– le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Università costituite, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)