TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 aprile 2016, n. 808

Accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originariamente proposto avverso il mancato superamento delle prove orali relative al concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo qualora il ricorrente non abbia superato le nuove prove espletate per effetto della rinnovazione della procedura disposta con la ordinanza cautelare, né ha proposto ulteriore impugnativa nei confronti di tale giudizio.

Contenuto sentenza

N. 00808/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Manca, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scrascia in Milano, Via Monte Amiata, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; Universita’ degli Studi di Pavia; 
per l’annullamento
– del provvedimento di attribuzione del voto 12 e del conseguente provvedimento del mancato superamento della prova orale del TFA (tirocinio formativo attivo), bandito con decreto del MIUR n. 312 del 16.05.2014, per le classi di concorso AO31 e AO32, pubblicato nell’area riservata del Cineca il 15.12.2014, e del relativo provvedimento contenente l’elenco degli ammessi al TFA, di estremi e data di pubblicazione ignoti, nella parte in cui la ricorrente non è inclusa;- del verbale n. 4 della Commissione in cui è stata registrata la prova orale della ricorrente, svolta l’11.12.2014, e la sua valutazione, e del verbale della Commissione n. 1, del 27.11.2014, in cui sono stati sabiliti i criteri di valutazione della prova orale, entrambi notificati alla ricorrente via pec il 21.01.2015;- di tutti gli atti connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato gli esiti del TFA (tirocinio formativo attivo), bandito con decreto del MIUR n. 312 del 16.05.2014, per le classi di concorso AO31 e AO32, non superato, per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con ordinanza cautelare n. 355 del 18/03/2015 questa Sezione ha disposto la ripetizione della prova orale della ricorrente innanzi a una diversa commissione da nominarsi da parte dell’Università intimata.
A seguito della ripetizione della prova la ricorrente è stata ulteriormente valutata negativamente, e non ha impugnato i relativi atti.
All’udienza del 17 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)