TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 227

Procedura concorsuale posto ricercatore-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2018-01-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo conseguito il bene della vita.

Contenuto sentenza

N. 00227/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Vigani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Nespor e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via [#OMISSIS#] n. 36; 
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Saponaro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lezzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sbrana, [#OMISSIS#] Mazzoncini, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Fontana n. 6;
per l’annullamento
– dell’esito del concorso per il posto di ricercatore universitario a tempo determinato settore concorsuale A52 (fisiologia vegetale), settore scientifico-disciplinare BIO4 (fisiologia vegetale);
– del Decreto n. 1320 del 27.3.2017 con il quale il Rettore dell’Università degli studi di Milano ha accertato la regolarità degli atti del concorso;
– della graduatoria formata dalla Commissione, nella parte in cui ha collocato il dott. Saponaro al primo posto e il dott. Vigani al secondo posto del concorso (verbale n.3);
– della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (allegati n.1 e n.2 al verbale n.3);
– dell’ammissione alla valutazione dei lavori del dottor Saponaro redatti in comune con la prof. Moroni (verbale n.2);
– della relazione finale con la quale la Commissione ha confermato l’esito della graduatoria;
– del criterio stabilito dalla Commissione per valutare “l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione” e in particolare quello subordinato “Sulla base dell’indipendenza scientifica verificata durante la discussione dei titoli con il candidato” (verbale n.1).
– del decreto di nomina della Commissione;
– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Saponaro;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– in data 16 gennaio 2018 il ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia a spese compensate sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, in quanto in data 15.12.2017 è risultato vincitore di una selezione pubblica di un posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B) presso l’Università degli studi di Torino – settore concorsuale 05/A2 – SSD BIO/04;
– l’Università intimata ed in controinteressato hanno depositato le rispettive accettazioni;
Ritenuto che l’istanza di rinuncia non riveste tutti i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a. per potersi pronunciare l’estinzione del giudizio, ma che può, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., essere ritenuta sufficiente argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
Pubblicato il 26/01/2018