N. 02484/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02582/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Polelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte, 45;
contro
Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
della delibera n. 445/2016/CDA del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Milano-Bicocca resa, nei confronti della ricorrente a conclusione del procedimento disciplinare intrapreso a suo carico, in data 14/07/2016 protocollo uscita 0038419 del 14/07/2016 classif. VII area personale C. IPA: UNIMIB C AOO:AMMU06 C. registro prot. RP01, nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo complessivo di 12 mesi, irrogata per violazione dell’articolo 4 — Proprietà Intellettuale e Plagio — del Codice Etico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nonché dell’art. 89, comma 1, lettera c, del R.D. 1592/33, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
I) Eccesso di potere in merito alla qualificazione del fatto per illogicità, contraddittorietà, ed ingiustizia manifesta e/o irragionevolezza e difetto di motivazione.
Secondo la ricorrente il Collegio di disciplina sarebbe incorsa in un vizio di logica in quanto prima ha affermato che il comportamento tenuto dalla dott.ssa Rancati [#OMISSIS#] vicenda de quo, per tutti i motivi sopra indicati, “non integra la fattispecie di cui all’art. 89 comma 1^ lettera C del RD (abituale irregolarità di condotta), quanto piuttosto quella di cui all’art. 89 comma I lettera d)” poi, poche righe sotto, in maniera palesemente incongruente, illogica e contraddittoria, afferma testualmente, prima di determinare la sanzione, che il comportamento tenuto dall’odierna ricorrente “integra senza alcun dubbio la fattispecie di cui all’art. 89 1^ comma lettera C”.
II) Eccesso di potere in merito alla quantificazione della sanzione per illogicità, contraddittorietà, ed ingiustizia manifesta e/o irragionevolezza e difetto di motivazione.
Secondo la ricorrente, nonostante il Collegio abbia riconosciuto l’esistenza di tre attenuanti poi, contraddicendosi sulla concreta fattispecie applicabile al [#OMISSIS#] de quo, precisa, da [#OMISSIS#] di legge, che l’entità massima della sanzione corrisponde alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per il periodo di 12 mesi.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 29 novembre 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente non contesta i fatti come ricostruiti dal Collegio di disciplina, ma solo la loro qualificazione.
In merito occorre rilevare che il RD n. 1592/33 prevede all’art. 89 che “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore”.
Poiché i fatti non sono contestati e che dai verbali risulta che è stato riconosciuto che “il dipendente non ha abitualmente tenuto una condotta gravemente contraria ai doveri di ufficio ma ha posto in essere condotta irregolare e atti che ledono la dignità e/o l’onore del ricercatore”, è chiaro che il riferimento normativo corretto è quello di cui all’art. 89 1^ comma lettera C e che il riferimento alla lettera D è un mero refuso.
Il motivo va quindi respinto.
3. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la proporzionalità della sanzione, è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo il motivo è infondato [#OMISSIS#] parte in cui afferma che è stata attribuita alla ricorrente la sanzione massima, in quanto le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’art. 87 sono: 2 la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3 la revocazione; 4 la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5 la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
D’altro canto occorre rilevare che la Commissione ha ritenuto rilevanti, quali elementi a favore della ricorrente: l) l’episodio isolato; 2) dovuto alla considerevole mole di attività didattica e accademica svolta dalla ricercatrice nell’anno 2015, attività [#OMISSIS#] quale ha ottenuto buone valutazioni nel corso dell’anno accademico 2014/2015; 3) al quale la stessa peraltro non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio sia perché non ha partecipato direttamente al convegno sia perché l’articolo non rientra nelle pubblicazioni di fascia A o B utili ai fini della valutazione della ricerca”.
Non ha invece tenuto conto del comportamento tenuto dalla ricorrente consistente [#OMISSIS#] cancellazione del testo dagli atti della Conferenza e la conseguente restituzione in pristino dei diritti degli autori originari dell’opera. In pratica risulta che, grazie anche alla collaborazione della ricorrente, non risultino danni dalla condotta di plagio accertata in sede disciplinare, con la conseguenza che il fatto si è ridotto, negli effetti, ad un falso innocuo.
In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/12/2017
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.