La conoscenza del provvedimento amministrativo (nel caso di specie la graduatoria, in cui la ricorrente non risulta inserita) si realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività e non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione; l’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti, offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non determina il venir meno dell’onere di impugnazione tempestiva dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua lesività.
Il termine decadenziale infatti costituisce un principio fondamentale di ordine pubblico processuale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 836
Dottorato di ricerca-Graduatoria-Conoscibilità
N. 00836/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Panciroli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dimagli in Milano, via Quadronno n. 24;
contro
Università degli Studi dell’Insubria – Varese, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bellorini, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– dei verbali nn. 1, 2, 4 e 5 della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per il dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane di cui al bando concorsuale emanato dall’Università dell’Insubria con Decreto Rettorale Rep. n. 556 prot. 47388 del 7.7.2017;
– del verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per il dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane di cui al bando concorsuale emanato dall’Università dell’Insubria con Decreto Rettorale Rep. n. 556 prot. 47388 del 7.7.2017, ancorchè sconosciuto, in quanto non reso accessibile dalla resistente a seguito dell’istanza di accesso, e nei limiti in cui risultasse illegittimo e pregiudizievole per la ricorrente e con riserva di motivi aggiunti;
– della graduatoria degli ammessi al Dottorato di Ricerca in Diritto e Scienze Umane anno accademico 2017/2018 pubblicata in data 16.10.2017 di cui al bando concorsuale emanato dall’Università dell’Insubria con Decreto Rettorale Rep. n. 556 prot. 47388 del 7.7.2017, nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita tra i candidati ammessi;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorchè pregiudizievole, o allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria – Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXXIII ciclo – di durata triennale per l’anno accademico 2017/2018, indetto dall’Università degli Studi dell’Insubria.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto di aver preso parte alla procedura, di aver superato la prova scritta ma di non avere superato quella orale. Ed infatti non risultava inserita nella graduatoria degli ammessi, pubblicata in data 16 ottobre 2017 – ai sensi dell’art. 6 del bando – sul sito web dell’Università, in sostituzione, a tutti gli effetti, di qualsiasi comunicazione personale.
Del mancato inserimento in graduatoria la ricorrente ha chiesto conto alla Segreteria dell’Ufficio Post Lauream dell’Università tramite e-mail dello stesso 16 ottobre 2017, cui ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza.
Con istanza di accesso del 24 ottobre 2017 ha chiesto di acquisire copia dei verbali contenenti le valutazioni della prova scritta, dei titoli e della prova orale.
L’istanza è stata accolta con provvedimento prot. n. 85741 del 24 novembre.2017, subordinatamente al pagamento dei costi di riproduzione. Con mail del 29 novembre 2017 è stata quindi inoltrata alla ricorrente la documentazione richiesta, fatta eccezione per il verbale n. 3 della Commissione.
Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2018 e depositato il successivo 5 marzo 2018 l’interessata ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi dell’Insubria che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’irricevibilità.
Alla camera di consiglio del 20 marzo la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di [#OMISSIS#] alle parti presenti in camera di consiglio.
II) Come correttamente rilevato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Risulta infatti che la graduatoria sia stata pubblicata sul sito web dell’Università in data 16 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 6 del bando che disponeva “Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo…La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale”.
Risulta altresì pacifico che in data 16 ottobre 2017 la ricorrente abbia avuto piena conoscenza della sua esclusione dalla graduatoria finale: in quella data infatti ha chiesto chiarimenti in proposito all’Università.
Ebbene, posta la piena conoscenza del provvedimento lesivo in data 16 ottobre 2017, il ricorso risulta notificato soltanto in data 27 gennaio 2018, ben oltre il termine decadenziale.
Né vale a superare la decadenza la circostanza che la richiesta di accesso agli atti si stata evasa positivamente in data 29 novembre 2017. Invero la conoscenza del provvedimento amministrativo (nel caso di specie la graduatoria, in cui la ricorrente non risulta inserita) si realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività e non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione; l’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti, offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non determina il venir meno dell’onere di impugnazione tempestiva dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua lesività.
Il termine decadenziale infatti costituisce un principio fondamentale di ordine pubblico processuale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Tenuto conto della pronuncia in [#OMISSIS#] sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 27/03/2018