[X] In una procedura di reclutamento di professore associato, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’indicazione del profilo scientifico non può elevarsi a criterio valutativo. **Procedura di reclutamento Professore associato-Concorso-Impugnazione atti** L’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva sussiste quando esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva e risultino identificate e preesistenti alla procedura stessa e perciò in grado di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto. **Procedura di reclutamento Professore associato-Concorso-Impugnazione atti** È infondata l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento quando il ricorrente abbia gravato sia la proposta di chiamata assunta dal Consiglio di Dipartimento, sia la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 830
Procedura di reclutamento Professore associato-Bando di concorso-Profilo candidato
N. 00830/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Magrassi, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, viale Bianca [#OMISSIS#], n. 45;
contro
Università degli Studi dell’Insubria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Locatelli, rappresentato e difeso dagli avv. Sara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Masnata, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Milano Via Corridoni, n. 39;
Salvatore Chibbaro, non costituito;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della graduatoria relativa alla procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale S.S.D. MED/27 – Neurochirurgia presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita (Codice: BP33), approvata con Decreto Rettorale del 4 marzo 2015, n. 151, comunicato all’interessato in data 5 marzo 2015 (doc. 1);
– del bando relativo alla suddetta procedura comparativa, emanato con Decreto Rettorale n. 1068/2014, recante “Procedure comparative per la chiamata di n. 6 professori associati, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010”;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare, dei verbali nn. 1 e 2 relativi ai lavori della Commissione Giudicatrice per la valutazione comparativa relativa al settore concorsuale 06/E3 (Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale), nominata con Decreto Rettorale n. 1265/2014;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della proposta di chiamata del prof. Locatelli assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 marzo 2015;
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 di approvazione della proposta di chiamata e di autorizzazione all’assunzione dal 1° settembre 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria e del controinteressato [#OMISSIS#] Locatelli;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. [#OMISSIS#] Magrassi è professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Pavia, nel Settore Scientifico Disciplinare MED/27, «Neurochirurgia».
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto di aver presentato domanda per la partecipazione alla procedura comparativa indetta dall’Università dell’Insubria per la chiamata di n. 1 professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale S.S.D. MED/27 – Neurochirurgia presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita (Codice: BP33), bandita con Decreto Rettorale n. 1068/2014.
Il bando, dopo aver indicato il settore concorsuale (06/E3), il profilo, tramite il riferimento al settore scientifico disciplinare (MED/27) e il macro settore (06/E), indicava altresì la “Tipologia dell’impegno scientifico” come «ricerca sperimentale nel settore della neurochirurgia, con particolare attenzione alla sperimentazione della via endoscopica delle nuove vie endonasali di approccio al basicranio», nonché la “Tipologia di impegno clinico” come «diagnosi e trattamento della patologia tumorale endocranica e del basicranio con estensione naso-sinusale ed estensione otologica, diagnosi e trattamento della patologia vascolare cerebrale, diagnosi e trattamento della patologia malformativa del basicranio con particolare attenzione alle tecniche di ricostruzione endoscopica endonasale».
Con Decreto Rettorale n. 1265/2014 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione comparativa, così composta:
– Prof.ssa Nurperi Gazioglu, Full Professor di Neurochirurgia presso l’Università di Istanbul;
– Prof. [#OMISSIS#] Coppabianca, Professore ordinario di Neuroghirurgia presso l’Università [#OMISSIS#] II di Napoli;
– Prof. [#OMISSIS#] Valdatta, Professore associato di chirurgia plastica presso l’Università dell’Insubria.
Nella seduta del 4 febbraio 2015 (cfr. verbale n. 1) la Commissione individuava i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati: il profilo scientifico del candidato; la collaborazione scientifica con Università italiane e/o straniere; l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione presso la comunità scientifica; la determinazione analitica dell’apporto individuale fornito ai lavori in collaborazione; la congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale; la rinomanza nello specifico settore concorsuale; l’attività in campo clinico e chirurgico; l’esperienza di direzione di unità operativa complessa; l’esperienza di attività clinica endoscopica; lo svolgimento di attività didattica in Italia e all’estero.
La Commissione stabiliva, inoltre, «che saranno considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e farà ricorso, ove possibile, ai seguenti parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero delle citazioni e b) “impact factor” totale».
La Commissione inoltre terrà conto delle specifiche funzioni scientifiche, didattiche e cliniche per la copertura del posto di professore associato indicate nel bando».
Il 24 febbraio 2015 (cfr. verbale n. 2, la Commissione, a seguito dei giudizi collegiali elaborati in sede di valutazione comparativa, formava la graduatoria in cui risultavano collocati, rispettivamente, al primo posto il Prof. [#OMISSIS#] Locatelli, al secondo il Prof. Salvatore Chibbaro e al terzo posto il Prof. [#OMISSIS#] Magrassi, odierno ricorrente.
Con decreto del 4 marzo 2015, il Rettore dell’Università dell’Insubria approvava gli atti e la graduatoria, dichiarando il Prof. Locatelli quale candidato maggiormente qualificato per la copertura del posto bandito.
Avverso tale provvedimento e tutti gli atti della procedura, meglio indicati in epigrafe, il prof. Magrassi proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio sia l’Università intimata sia il controinteressato prof. Locatelli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 luglio 2015 venivano impugnate la proposta di chiamata del prof. Locatelli assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 marzo 2015 nonché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 di approvazione della proposta di chiamata e di autorizzazione all’assunzione dal 1° settembre 2015, deducendone l’illegittimità per invalidità derivata e chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2015 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti scambiavano memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 17 febbraio 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I) Il ricorso introduttivo proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010; violazione del bando di concorso, nella parte in cui non definisce il profilo del candidato mediante esclusivo riferimento al settore scientifico disciplinare, ovvero, in alternativa, illegittimità derivata dalla illegittimità del bando di concorso: il ricorrente premette che l’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 fissa i criteri per le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, stabilendo in particolare “a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale“. Il bando adottato dall’Università degli studi dell’Insubria ha individuato il “profilo” del candidato da assumere mediante riferimento al relativo settore scientifico disciplinare: “MED/27 —Neurochirurgia”. Il bando ha inoltre indicato una specifica “tipologia di impegno scientifico, didattico e clinico”. Simili indicazioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero legittime a condizione che esse vengano intese, ai sensi dell’art. 18, co. 1, legge 240/2010, quali “informazioni” circa i compiti che saranno in futuro assegnati al vincitore del concorso, mentre sarebbero illegittime ove venissero intese quale parte integrante del profilo scientifico richiesto, in grado quindi di orientare la valutazione comparativa a vantaggio di candidati che abbiano in passato svolto una esperienza scientifica coerente con quella indicata nel bando.
Nel caso in esame, la Commissione avrebbe interpretato le “informazioni” sulla tipologia di impegno scientifico e clinico nel secondo, illegittimo, significato e, conseguentemente, gli esiti della valutazione comparativa sarebbero stati determinati pressoché interamente dalla coerenza o meno dell’esperienza scientifica e clinica vantata dai candidati rispetto non già alla neurochirurgia (settore scientifico-disciplinare), bensì alla “sperimentazione della via endoscopica delle nuove vie endonasali di approccio al basicranio“.
Ciò sarebbe confermato dai criteri di massima (verbale n. 1) stabiliti dalla Commissione, laddove precisa che si «terrà conto delle specifiche funzioni scientifiche, didattiche e cliniche per la copertura del posto di professore associato indicate nel bando». Inoltre nella valutazione operata la Commissione avrebbe assunto quale criterio dominante della selezione la coerenza del curriculum con la tipologia di impegno richiesto, in modo tale da determinare la graduatoria finale.
Ed ancora la Commissione ha inserito tra i criteri di massima per la valutazione comparativa, accanto ad altri parametri tradizionalmente contemplati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, al punto k), quello peculiare della “esperienza di direzione di unità operativa complessa”. Tale parametro, posseduto dal solo candidato risultato poi vincitore, sarebbe stato ritenuto significativo dalla Commissione, che ne ha fatto espresso cenno, in senso positivo o negativo, sia nel giudizio collegiale sia in quelli individuali.
2) Erronea qualificazione delle pubblicazioni del candidato vincitore. Errore di fatto: in relazione al vincitore, Prof. [#OMISSIS#] Locatelli, la Commissione ha registrato nel profilo la pubblicazione di 70 lavori indicizzati, come dichiarato dal candidato nel curriculum vitae presentato. Tuttavia dall’analisi delle banche dati internazionali di riferimento risulterebbero invece soltanto 55 lavori indicizzati: dieci lavori del Prof. Locatelli indicati come indicizzato sarebbero invece non indicizzati, tre lavori indicati come indicizzati sarebbero meri abstract, in due lavori indicati come indicizzati l’interessato non farebbe parte della autorship.
Laddove tale erroneo elemento di fatto dovesse trovare rispondenza, la Commissione sarebbe stata parzialmente sviata, nel suo giudizio, in relazione al numero di pubblicazioni indicizzate del Prof. Locatelli, che sarebbe inferiore di più di un quinto rispetto a quelle dichiarate.
II) L’Università intimata e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un dupliche profilo:
a) per tardività, nella parte in cui impugna il bando di concorso per tardività, essendo le disposizioni contestate di univoca interpretazione (lesiva della posizione del ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione);
b) per carenza di interesse in quanto il ricorrente è terzo nella graduatoria.
Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
II.a) Quanto alla necessità di impugnare recta via il bando di concorso, il Collegio rileva che, sulla base di una piana lettura delle disposizioni del bando, non si evince un loro contenuto né escludente né lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Come da giurisprudenza allo stato pacifica, l’impugnazione immediata del bando è necessaria solo in relazione alla clausole immediatamente escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (ex plurimis Cons. Stato sez. V 25 giugno 2014 n. 3203; idem 8 aprile 2014 n. 1665). Ciò che appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva, è non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla selezione, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla procedura stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara (Cons. Stato sez. III 3 marzo 2014 n. 959).
Il Collegio non ignora che la questione circa l’onere dell’immediata impugnazione delle clausole del bando è oggetto di dibattito, tanto da essere stata rimessa all’Adunanza Plenaria.
Tuttavia nel caso di specie deve osservarsi che le clausole del bando non hanno impedito l’utile partecipazione del ricorrente alla procedura, la cui lesione è stata determinata dall’interpretazione e dalla relativa applicazione di tali clausole da parte della Commissione in sede di valutazione.
Peraltro la stessa prospettazione impugnatoria del ricorrente pone invia subordinata l’illegittimità del bando, solo nel caso in cui ne fosse data un’interpretazione non conforme alla legge, spostando così la verifica dell’illegittimità della lex specialis al momento applicativo.
Per tali ragioni il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi – nel caso di specie – dall’orientamento giurisprudenziale allo stato consolidato.
Sotto il profilo esaminato quindi il ricorso risulta tempestivamente proposto.
II.b) In relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, il Collegio è dell’avviso che la stessa non sia meritevole di accoglimento.
Invero con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura, nella sostanza, l’intero segmento procedimentale riguardante i criteri stabiliti e le valutazioni comparative operate dalla Commissione. Se tale motivo fosse accolto, ne verrebbe travolta l’intera attività posta in essere dalla Commissione, con conseguente caducazione della graduatoria. In altri termini l’accoglimento delle censure dedotte farebbe perdere di rilevanza la posizione ricoperta dal ricorrente, in quanto si dovrebbe necessariamente far luogo ad un rinnovato subprocedimento valutativo. In ciò è ravvisabile un concreto interesse del ricorrente, che potrebbe aspirare ad ottenere la prima posizione.
III) Sempre in via preliminare vanno esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa del controinteressato, di seguito sintetizzate e scrutinate:
a) irricevibilità del ricorso nella parte in cui si impugna il verbale con cui la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione, pubblicati dal 5 febbraio 2015 al 13 febbraio 2015 integrandosi con ciò la conoscenza legale e quindi facendo decorrere il termine della relativa impugnazione: l’eccezione va rigettata tenuto conto che, a margine della natura endoprocedimentale del verbale (che di per sé non determina la necessità di una sua impugnazione recta via), si tratta di una procedura di selezione comparativa, pertanto l’esito dell’applicazione dei criteri determinati dalla Commissione dipende dal confronto valutativo tra tutti i candidati. In altri termini non è ravvisabile alcuna automatismo tale da consentire di prevedere la collocazione del ricorrente nella graduatoria per mero effetto dell’applicazione dei criteri stabiliti.
Al momento della loro adozione pertanto i criteri non potevano ritenersi poduttivi di lesione immediata.
b) inammissibilità per omessa impugnazione del Regolamento per la chiamata di professori di prima seconda fascia adottato dall’Università con decreto del 25 novembre 2011: anche tale eccezione non è suscettibile di accoglimento. L’art. 7, nella sua lettura testuale (“Le Commissioni…individuano il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati…”), in combinato disposto con l’art.4 comma 2 (“il bando deve contenere…il settore concorsuale e il macro settore concorsuale, individuati ai sensi del DM 29 luglio 2011 n. 336 e del DM 12 giugno 2012 n. 159, e l’eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”) non determina – in via diretta – alcuna lesione della posizione del ricorrente, ma anzi potrebbe assurgere a parametro di legittimità dell’operato della Commissione.
c) improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 25 marzo 2015 con cui è stata approvata la proposta di chiamata ed è stata autorizzata all’assunzione del contro interessato: anche tale eccezione non merita accoglimento. Con il ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 23 luglio 2015 e depositato il successivo 28 luglio 2015 il ricorrente ha gravato sia la proposta di chiamata assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 12 marzo 2015 sia la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 25 marzo 2015 con cui è stata approvata tale proposta.
Va precisato che tali deliberazioni non risultano essere state comunicate dall’Ateneo al ricorrente, che invece ne ha avuto conoscenza solo con il deposito in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato in data 5 giugno 2015. E ciò nonostante l’interessato abbia esercitato il proprio diritto di accedere agli atti del procedimento in data 27 marzo 2015, quindi successivamente all’adozione delle predette deliberazioni, che tuttavia in quell’occasione non sono state esibite. Va inoltre aggiunto che non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla difesa del controinteressato, secondo cui il ricorrente avrebbe comunque dovuto gravare “al buio” tali atti anche se non conosciuti, costituendo gli stessi l’ordinario esito della sequenza procedimentale. Invero tali atti avrebbero, in tesi, potuto avere un contenuto non lesivo della posizione del ricorrente, ad esempio nel caso di determinazione di non chiamata del candidato risultato primo graduato. In ogni caso non può essere richiesto ad un soggetto l’onere gravoso di impugnare atti di cui neppure conosce l’esistenza, oltre che il loro contenuto minimo, tale da poterne valutare almeno la potenziale lesività.
IV) Superate le eccezioni preliminari, il Collegio passa ad esaminare il merito del ricorso, affidato ai motivi sintetizzati al punto I).
Il Tribunale ritiene di dover scrutinare in via prioritaria il primo motivo di gravame, avente carattere assorbente.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 18 della L. 240/2010 relativo alla chiamata dei professori universitari dispone, al comma 1, che “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;…”.
In coerenza con quanto stabilito dalla richiamata disposizione, il Regolamento adottato dall’Università dell’Insubria predeve che il bando per la procedura comparativa di cui all’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 contenga, tra l’altro, il settore concorsuale e il macro settore concorsuale, individuati ai sensi del DM 29 luglio 2011 n. 336 e del DM 12 giugno 2012 n. 159, e l’eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (art. 4). Dispone inoltre che le Commissioni individuino il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (art. 7).
Il combinato disposto delle norme regolamentari richiamate consente di affermare che il Regolamento sia conforme alla legge.
Il bando di cui alla procedura in esame ha individuato il Settore Concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale e il settore scientifico disciplinare MED/27 – Neurochirurgia presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita. Sono state inoltre fornite le seguenti informazioni circa la “Tipologia dell’impegno scientifico” individuato nella «ricerca sperimentale nel settore della neurochirurgia, con particolare attenzione alla sperimentazione della via endoscopica delle nuove vie endonasali di approccio al basicranio», nonché circa la “Tipologia di impegno clinico”, individuato nella «diagnosi e trattamento della patologia tumorale endocranica e del basicranio con estensione naso-sinusale ed estensione otologica, diagnosi e trattamento della patologia vascolare cerebrale, diagnosi e trattamento della patologia malformativa del basicranio con particolare attenzione alle tecniche di ricostruzione endoscopica endonasale».
La Commissione ha stabilito, nella prima adunanza, i criteri di massima per la valutazione comparativa, prevedendo di tener conto “delle specifiche funzioni scientifiche, didattiche e cliniche per la copertura del posto di professore associato indicate nel bando” con riferimento alla tipologia di impegno scientifico, didattico e clinico indicate nella lex specialis.
Indi ha valutato ed espresso i propri giudizi sui candidati.
Per quanto qui rileva il ricorrente, classificatosi al terzo posto, secondo il giudizio collegiale della Commissione, “costituisce senza dubbio un riferimento per la sua dedizione alla ricerca e alla clinica applicata della neurochirurgia cerebrale, come testimoniato dall’impact factor più alto fra i candidati del presente concorso. Il candidato ha esperienza didattica piena e un curriculum di rilievo. Tuttavia, non è rappresentata analoga esperienza nell’ambito della neurochirurgia endoscopica del basicranio, dove il suo contributo è assente al punto che non è valutabile la sua specifica esperienza sia scientifica che clinica riguardante la tipologia di impegno richiesta nel bando“.
Al secondo posto si è collocato il prof. Chibbaro. Questi, secondo la Commissione, presenta una “produzione scientifica di buona qualità”, che tuttavia “non presenta spunti di singolare originalità ed innovatività” . La Commissione ha inoltre valutato che “l’esperienza in attività clinica endoscopica sul basicranio, sebbene non molto vasta, non manca di spunti di rilievo“.
Quanto al dott. Locatelli, classificatosi al primo posto, la Commissione ha rilevato la sussistenza di un impact factor superiore a 28 “con la maggior parte delle pubblicazioni orientate nell’approfondimento della chirurgia endoscopica del basi cranio, con spunti originali ed innovativi e presentazione di tecniche all’avanguardia”. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che “la sua esperienza in neurochirurgia endoscopica del basicranio, in uno con la sua esperienza nella direzione di unità operativa complessa nella disciplina di competenza, lo pone in una posizione senza dubbio di spicco“.
Dall’esame dei giudizi collegiali emerge che dirimente nella scelta del candidato ritenuto migliore, e più in generale nelle valutazioni operate dalla Commissione, è stata l’esperienza nella neurochirurgia endoscopica del basicranio, rinvenendosi tale riferimento quale criterio esplicativo del giudizio via via espresso.
Tuttavia tale esito si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 18 comma 1 della L. 240/2010.
Come rilevato infatti la norma richiede che la specificazione dell’eventuale profilo avvenga “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle “informazioni” sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonchè al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato.
Ulteriore conferma del necessario ed esclusivo riferimento al settore scientifico disciplinare ai fini della procedura per la chiamata dei professori si rinviene nell’art. 15 della L. 240/2010, ai sensi del quale i settori scientifico-disciplinari sono utilizzati, tra l’altro, in relazione a quanto previsto dall’art. 18 della medesima legge.
In altri termini il disposto delle disposizioni legislativo è chiaro nel vincolare le Università, in sede di procedure per la chiamata dei professori, a specificare il settore concorsuale e un eventuale profilo “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, non potendosi ammettere la specificazione attraverso ulteriori elementi che limitino la platea degli aventi titolo.
Non si corre il rischio di “doppiare” la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, come paventano le difese dell’Università e del controinteressato.
Si tratta di procedure distinte finalizzate ad esiti diversi.
Il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’art. 16 della legge n. 240/2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, in quanto la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima e di seconda fascia. Tali ultime procedure, invece, che determinano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, sono improntate alla scelta, attraverso una selezione comparativa, del [#OMISSIS#] candidato in relazione al posto da ricoprire, individuato, secondo il disposto di cui all’art. 18 della L. 240/2010, esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
Ora, ad avviso del Tribunale il bando della procedura di cui è causa, nella sua formulazione testuale, si presenta conforme al disposto normativo di cui all’art. 18 della L. 2140/2010, avendo tenute distinte la specificazione del profilo dalle informazioni sulla tipologia di impegno richiesto.
Diversamente deve concludersi per l’operato della Commissione, a partire dalla determinazione dei criteri.
Nel caso di specie, infatti, la Commissione ha fatto assurgere le “informazioni” sulla tipologia di impegno clinico e scientifico a criteri di valutazione, così integrando la specificazione del profilo con elementi ulteriori rispetto alla indicazione del settore scientifico-disciplinare.
Sulla base dei giudizi collegiali espressi, si evince che il peso dato alla specifica esperienza nella neurochirurgia endoscopica del basicranio (elemento cui il bando fa riferimento nn già per specificare il profilo bensì per fornire informazioni circa la tipologia di impegno scientifico e clinico) è stato tale da dequotare qualsiasi altro elemento.
Va osservato che l’operato della Commissione si è discostato dal disposto normativo fin dalla predisposizione dei criteri, laddove è stato previsto di tenere conto “delle specifiche funzioni scientifiche, didattiche e cliniche per la copertura del posto di professore associato indicate nel bando” con riferimento alle tipologie di impegno scientifico, didattico e clinico (cfr. verbale 1).
Va ulteriormente osservato, oltre al profilo appena evidenziato, che tra i singoli criteri di massima individuati dalla Commissione è stata inserita la “esperienza di direzione di unità operativa complessa”.
Tale criterio ha avuto un peso di rilievo nei giudizi complessivi espressi dalla Commissione (si veda quello relativo al candidato ritenuto il migliore).
Tuttavia per le ragioni sopra esposte (anche) tale criterio appare spurio rispetto alla indicazione del profilo tramite il settore scientifico-disciplinare indicato dal bando, anche tenuto conto che si tratta della procedura per la chiamata di un professore universitario, e non di una selezione per incarico di unità operativa complessa.
In conclusione il ricorso introduttivo proposto, assorbiti gli ulteriori profili dedotti, merita accoglimento, e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti della procedura a partire dal verbale n. 1 con cui la Commissione ha individuato i criteri di massima.
Alla pronuncia di annullamento consegue l’obbligo dell’Università di rinnovare il segmento procedimentale per il tramite di una Commissione con diversa composizione.
IV) In relazione al ricorso per mo