Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Nel caso di specie la decadenza dal beneficio di borsa di studio dello studente è stata determinata dall’accertamento vincolato circa l’assenza dei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa applicabile. Pertanto, mancando qualsivoglia attività riconducibile all’esercizio di potere pubblico, la posizione giuridica soggettiva del privato è di diritto soggettivo, e in quanto tale tutelabile davanti al Giudice ordinario.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1289
Decadenza beneficio borsa di studio-Giurisdizione
N. 01289/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Piccioni, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Ferroni in Milano, piazza Sant'[#OMISSIS#], 6;
contro
Cidis – Consorzio Pubbl. Interuniversitario per la Gestione degli Interventi Per il Diritto Allo Studio Universitario, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Maggioni, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Maggioni in Milano, Via [#OMISSIS#] del Fante,9;
per l’annullamento
della determinazione n. 76 del 20/01/2016, prot. 2016 305 del 21/06/2016, con la quale l’Ufficio Controllo Redditi del C.I.DI.S ha determinato di far decadere dal beneficio di Borsa di Studio la ricorrente (matricola n. 776147 dell’Università degli Studi di Milano) per l’a.a. 2011/2012, applicando le sanzioni di cui all’art. 23 del D.L.vo 390/91 e di cui all’art. 10 D.Lgs. 68//2012, nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cidis – Consorzio Pubbl. Interuniversitario per la Gestione degli Interventi Per il Diritto Allo Studio Universitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente ha impugnato la decadenza dal beneficio di Borsa di Studio disposta dal Consorzio pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio universitario per omessa dichiarazione di cespiti rilevanti ai fini del calcolo della borsa di studio.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: violazione delle regole del bando e del D.L.vo 109/1998.
La difesa dell’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione ed in subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 aprile 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (TAR Lombardia, Milano, III, 29/01/2016 n. 196) secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza (cfr. SS. UU. 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013 n. 17 e 29 gennaio 2014 n. 6) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione.
Nel caso di specie la decadenza disposta dal Consorzio è stata determinata dall’accertamento, seppure ex post, dell’assenza in capo al ricorrente dei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa applicabile, accertamento che non assume alcun connotato di discrezionalità. Nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna attività riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di potere pubblico, la posizione giuridica soggettiva del privato è di diritto soggettivo, ed in quanto tale tutelabile davanti al Giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.
Tenuto conto della pronuncia in [#OMISSIS#], sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.