La giurisprudenza (Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna , Bologna, Sezione I, 24 luglio 2012, n. 516) ha chiarito che quello del “bonus” è un sistema di provvidenze che assegna decisivo rilievo al rendimento dello studente, nel fondamentale presupposto che solo i meritevoli hanno titolo a godere del sostegno finanziario della collettività per completare il loro ciclo di studi (v. art. 34 Cost.). Non v’è ragione, allora, di distinguere tra studenti provenienti da altri atenei e studenti che proseguono l’attività formativa nel medesimo istituto universitario (come indirettamente si evince anche dal disposto del comma 8 dell’art. 6 del d.P.C.M. 9 aprile 2001), valendo per i primi i crediti riconosciuti all’atto dell’accesso al nuovo ateneo e, quale soglia di merito, il limite previsto per l’anno di corso in cui vengono iscritti.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 ottobre 2017, n. 1905
Studenti-Crediti formativi-Crediti derivanti da esami di altri corsi-Bonus
N. 01905/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, [#OMISSIS#] Bertarelli 1;
contro
Università “[#OMISSIS#]-Salute S. [#OMISSIS#]”, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Medici N. 15;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia non costituito in giudizio;
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per Anno Accademico 2016/2017 dell’Università [#OMISSIS#] – San [#OMISSIS#] Milano, pubblicata il 5 dicembre 2016 sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Università, [#OMISSIS#] parte in cui non include tra gli “idonei” all’esonero dalle tasse universitarie la ricorrente -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e/o comunque derivato, ivi compresa la graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e in parte qua il Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per Anno Accademico 2016/2017; nonché, ove occorrer possa, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, appartenente alla Classe LM-41 e afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università [#OMISSIS#] Salute San [#OMISSIS#] di Milano emanato con Decreto rettorale n. 4212 del 15 settembre 2014 e lo Statuto della medesima Università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università “[#OMISSIS#]-Salute S. [#OMISSIS#]” e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la graduatoria per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2016/2017 dell’Università [#OMISSIS#] – San [#OMISSIS#] Milano, [#OMISSIS#] parte in cui la esclude, per i seguenti motivi.
A. Violazione del bando dell’università San [#OMISSIS#] per il diritto allo studio 2016/2017 ed eccesso di potere per illogicità manifesta.
Secondo la ricorrente l’amministrazione avrebbe violato l’art. 3 “Requisiti per l’inserimento nelle graduatorie” (ult. cpv. di pag. 5 relativo ai “requisiti di merito”) che così prevede: “Importante: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo quindi anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione anche di distinti corsi di laurea precedentemente frequentati, come nei casi di rinuncia, trasferimento o passaggio di corso di laurea”.
Invero la previsione per cui il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del diritto allo studio prenderebbe il via dall’anno di prima immatricolazione [#OMISSIS#] facoltà di medicina, precluderebbe qualsiasi possibilità di accedere ai benefici ai soggetti trasferitisi da altri corsi di laurea non affini.
B. Illegittimità del bando dell’Università San [#OMISSIS#] per il diritto allo studio 2016/2017 per violazione dell’art. 34 Cost.
Una differente interpretazione del bando, che imponesse di tener conto, ai fini del diritto allo studio, del primo anno di “immatricolazione assoluta” senza tuttavia consentire di conteggiare integralmente i crediti maturati dallo studente nell’eventuale carriera accademica pregressa, risulterebbe non solo illogica, ma anche in netto contrasto con lo stesso principio costituzionale del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost.
C. Violazione dell’art. 12 l. 241/1990; eccesso di potere per omessa preventiva fissazione dei criteri di attribuzione di vantaggi economici.
D. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione della l.r. lombardia n. 33/2014 e del d.p.c.m. 9 aprile 2001 nonché dell’art. 34 del Cost. sul diritto allo studio.
Secondo la difesa della ricorrente nonostante la sig.ra Moras abbia raccolto tutti i crediti previsti dal suo piano di studio ed abbia anche frequentato tutti i corsi elettivi che le è stato consentito di frequentare, la stessa non ha comunque raggiunto il requisito di merito richiesto dal bando dell’Università San [#OMISSIS#] per il quarto anno ai fini del diritto allo studio ammontante a n. 160 CF.
E. Eccesso di potere per contraddittorietà tra diverse manifestazioni di volontà – Violazione dell’art. 1 L. 241/1990 in relazione ai principi di trasparenza ed affidamento.
La ricorrente denuncia di essere stata vittima di un’azione amministrativa complessivamente viziata in quanto lesiva dei più elementari principi che dovrebbero sempre informare l’agire della pubblica amministrazione.
La difesa dell’amministrazione sostiene che la [#OMISSIS#] andrebbe interpretata nel senso che, nel [#OMISSIS#] dei trasferimenti e dei passaggi di corso di laurea, il numero dei crediti va rapportato alla prima iscrizione al sistema universitario e che secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 8, d.p.c.m. 9 aprile 2001, si considerano validi solo i crediti “riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio”. In ogni [#OMISSIS#] gli studenti dispongano di “un bonus da utilizzare, una sola volta nell’arco del corso di studi, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo dei crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito”; detto bonus è pari a “12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico”, che la ricorrente avrebbe già utilizzato. Chiede inoltre l’inammissibilità del gravame per intempestiva impugnazione del bando.
Con ordinanza in data 02/03/17 n. 329 questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
All’udienza del 23 [#OMISSIS#] 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. In primo luogo occorre dare atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul [#OMISSIS#] internet dell’Università.
3. L’eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione del bando va assorbita in quanto è fondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente invoca il bando a suo favore.
4. Il ricorso è fondato nel primo motivo.
In primo luogo occorre chiarire che secondo la D.G.R. Lombardia, 20 giugno 2016, n.10/5312 “Con riferimento ai criteri di accesso alla borsa di studio per i successivi anni accademici, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.c.m.9 aprile 2001 (art.6)”
In merito occorre rilevare che l’art. 6, comma 3 del d.p.c.m. 9 aprile 2001 stabilisce che “La borsa è revocata [#OMISSIS#] studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente”.
Da tale [#OMISSIS#] deve desumersi che la legge statale lascia la facoltà di riconoscere i crediti derivanti dagli esami superati in un diverso corso di studi, oppure di tenere conto solo dei crediti riconosciuti per il corso di studio cui si iscrivono nell’anno successivo.
L’art. 6, comma 8 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, secondo il quale “I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente”, invece, stabilisce che si deve tenere conto solo dei crediti riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente. La [#OMISSIS#] deve intendersi riferito al “bonus” previsto dal comma 6 per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato.
Una diversa lettura, che finisse per riconoscere esclusivamente i crediti acquisiti ex art. 6 comma 3 nel corso di studio di destinazione finirebbe per dare un’interpretazione restrittiva del concetto di merito e per non tenere conto del merito acquisito anche in diverse discipline al quale lo studente si sia applicato in precedenza. La capacità di acquisire crediti in altre discipline è infatti una manifestazione di versatilità e di capacità che, lungi dall’essere una deminutio per lo studente che decida di applicarsi ad altre discipline, ne esalta le doti umane e merita di essere adeguatamente considerato in sede di erogazione di una borsa di studio.
Diverso il [#OMISSIS#] del “bonus” in quanto esso, essendo concesso solo per la prima iscrizione ad un anno di corso, potrebbe essere usufruito più volte iscrivendosi ad anni diversi di corsi diversi.
La giurisprudenza (Tribunale Amministrativo Regionale [#OMISSIS#] Romagna – [#OMISSIS#], Sezione 1 Sentenza 24 luglio 2012, n. 516) ha chiarito che “si tratta, in effetti, di un sistema di provvidenze che assegna decisivo rilievo al rendimento dello studente, nel fondamentale presupposto che solo i meritevoli hanno titolo a godere del sostegno finanziario della collettività per completare il loro ciclo di studi (v. art. 34 Cost.). Non v’è ragione, allora, di distinguere tra studenti provenienti da altri atenei e studenti che proseguono l’attività formativa nel medesimo istituto universitario (come indirettamente si evince anche dal disposto del comma 8 dell’art. 6 del d.P.C.M. 9 aprile 2001), valendo per i primi i crediti riconosciuti all’atto dell’accesso al nuovo ateneo e, quale soglia di merito, il limite previsto per l’anno di corso in cui vengono iscritti”.
Nel [#OMISSIS#] in decisione la scelta del bando di optare per il conteggio dal primo anno assoluto di immatricolazione comporta che devono essere conteggiati interamente i crediti “riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa”.
A tal fine l’Università dovrà procedere ad un nuovo conteggio dei crediti formativi della ricorrente al fine di stabilire se abbia raggiunto o meno i crediti necessari per il conseguimento della borsa di studio, partendo dal primo anno di iscrizione assoluto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 oltre [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/10/2017
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.