Dichiarata improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dell’adozione del provvedimento dell’ateneo con il quale è stata disposta la permanenza in servizio attivo del ricorrente
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 1370
Trattenimento in servizio professori universitari fino al compimento settantesimo anno di età
N. 01370/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2015,
proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Basile, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Basile in Milano, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreta, 6;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del Decreto Dirigenziale dell’Area risorse Umane e organizzazione — Servizio gestione del personale docente del Politecnico di Milano del 29 aprile 2015, n. 1985 (prot. 24332) ricevuta dal ricorrente in data 6 maggio 2015, avente ad oggetto il diniego sulla domanda di permanenza in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’atto con il quale il Politecnico di Milano gli ha negato la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 21 aprile 2016, il resistente Ateneo ha depositato in giudizio il Decreto Direttoriale 26 febbraio 2016, n. 871/2016 (prot. 2016 VII/5 n. 0015120), con il quale viene disposta la permanenza in servizio attivo del ricorrente fino al 31 ottobre 2018. Il ricorrente ha quindi chiesto l’improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
All’udienza del 22 maggio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La materia del contendere è cessata.
3. Poiché il trattenimento in servizio è stato adottato dopo il ricorso ed in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale in merito, le spese sono poste a carico dell’amministrazione, in considerazione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Università al pagamento delle spese processuali al ricorrente, che liquida in euro 1500,00 oltre IVA CPA e spese generali nella misura stabilita dalla normativa in vigore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Oscar [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 30/05/2018