Con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al Corso di laurea in Fisioterapia, i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218; T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 3802 del 2016).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 1441
Accesso ai corsi a numero chiuso-Corso di laurea in Fisioterapia
N. 01441/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2018,
proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Pavia, con protocollo con n. 2018 – UNPVCLE – 0034007 del 24.04.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) della procedura di riconoscimento dei titoli che subordina l’iscrizione alla disponibilità dei posti e che, invece, doveva essere semmai successiva al riconoscimento del titolo;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto;
nonché per la condanna
ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2017/2018 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha conseguito il diploma triennale di massofisioterapista in un periodo successivo al 1997.
Con il ricorso indicato in epigrafe il medesimo ha impugnato il diniego dell’Università degli Studi di Pavia opposto all’istanza dallo stesso presentata per ottenere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale.
L’Università nel rigettare l’istanza ha precisato che, trattandosi di corso di laurea a numero programmato, l’iscrizione era comunque subordinata al superamento della prova di ammissione e solo successivamente sarebbe stata valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti.
Con l’atto introduttivo del giudizio l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2018 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di [#OMISSIS#] alle parti presenti.
Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, con il quale l’interessato rileva che – siccome, ai sensi del d.m. 27 luglio 2000, il diploma di massofisioterapista è equipollente al diploma universitario di fisioterapista – l’Università avrebbe dovuto valorizzare tale diploma al fine del riconoscimento dei crediti formativi che consentono al ricorrente l’iscrizione ad un anno successivo al primo; e proprio in quanto l’iscrizione dovrebbe riguardare un anno successivo al primo, si dovrebbe escludere che il ricorrente sia tenuto a sostenere e superare i test di ingresso previsti e disciplinati dalla legge n. 264 del 1999.
In proposito si osserva quanto segue.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 e la successiva giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2746) hanno chiarito che: 1) l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2), al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”; 2) la locuzione “ammissione” contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”; 3) nel definire “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013”, il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di “ammissione” ed “immatricolazione”, facendo riferimento quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso.
Ne consegue che, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso.
L’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione.
Per quanto attiene, poi, alla riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, il Collegio, richiamando i propri recenti precedenti (cfr. tra le altre T.A.R. Milano, sez. III, 780 del 2018; n. 497 del 2018; n. 428 del 2018; n. 429 del 2018; n. 1822 del 2017; n. 580 del 2017 e n. 1441 del 2016), rileva che – con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al Corso di laurea in Fisioterapia – i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218; T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 3802 del 2016).
Il ricorso va conclusivamente accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del gravato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente ai fini dell’iscrizione in un anno successivo al primo ove sussistenti gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Università di Pavia al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre oneri di legge se dovuti, nonché al rimborso in favore del ricorrente dell’importo versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/06/2018