Sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in relazione a tutte le controversie concernenti l’esistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Analoga giurisdizione sussiste qualora si controverta in ordine alla debenza di contributi che – in ipotesi – potrebbero fornire provvista per la pensione a carico dello Stato (ora erogata dall’INPS), mentre spetta al Giudice Ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi non trasferibili presso lo Stato, in quanto controversia non incidente sul diritto a pensione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 1579
Giurisdizione Corte dei Conti controversie pensionistiche
N. 01579/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2014, proposto da:
– Chiara Bisagni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Corso Italia n. 8;
contro
– il Politecnico di Milano, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
nei confronti di
– I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Assumma e [#OMISSIS#] Peco ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Circo n. 16, presso la sede dell’Avvocatura I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P.);
per l’annullamento
– del Decreto Direttoriale n. 297/2014 del 30 gennaio 2014 relativo ad aspettativa senza assegni ex art. 7 legge 240/2010, datato 3 febbraio 2014, con cui il Policlinico di Milano ha dichiarato tenuta la ricorrente a pagare al Politecnico stesso l’importo del trattamento economico e previdenziale pari a euro 24.885,42, da versarsi a cura del Politecnico e per conto della ricorrente a favore dell’I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista l’ordinanza n. 670/2014 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario [#OMISSIS#] De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 25 giugno 2015, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 1 aprile 2014 e depositato il 28 aprile successivo, la ricorrente ha impugnato il Decreto Direttoriale n. 297/2014 del 30 gennaio 2014 relativo ad aspettativa senza assegni, ex art. 7 della legge n. 240 del 2010, con cui il Politecnico di Milano le ha imposto di pagare l’importo del trattamento economico e previdenziale, pari ad € 28.885,42, da versarsi a cura del Politecnico e per conto della stessa ricorrente a favore dell’I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici.
Va premesso che la ricorrente, professore associato presso il Politecnico di Milano, essendo stata chiamata a prestare servizio come Professor presso la University of California (San [#OMISSIS#], U.S.A.), nel luglio 2012 ha chiesto al Rettore del Politecnico di essere autorizzata ad usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni per due anni. Con provvedimento del 30 ottobre 2012, la ricorrente è stata collocata in aspettativa senza assegni per due anni a far data dal 1 novembre 2012. In data 3 febbraio 2014 la ricorrente ha ricevuto dal Politecnico una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali per il tempo in cui ha prestato la propria attività presso l’Università americana, ammontante ad € 28.885,42.
Con il ricorso proposto nella presente sede si assume l’illegittimità del provvedimento di richiesta del pagamento del trattamento previdenziale a carico della ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Milano e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 670/2014 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, previa segnalazione di un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La controversia in oggetto trae origine dalla richiesta di pagamento di oneri contributivi e previdenziali per attività prestata all’estero rivolta alla ricorrente dal Politecnico di Milano, ritenuta illegittima per contrasto con le previsioni di cui all’art. 7 della legge n. 240 del 2010.
Come già evidenziato recentemente da questa Sezione in una fattispecie similare avente ad oggetto le stesse parti del presente giudizio, “trattandosi di controversia inerente il regolare versamento di contributi in ipotesi trasferibili all’INPS in quanto finalizzati a pensione di dipendente pubblico, ne discende che la controversia ricade nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 2 aprile 2015, n. 874).
A tal fine appare priva di rilievo la circostanza che la questione verta sull’individuazione del soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo, atteso che – e in disparte il fatto che la ricorrente ha contestato anche la debenza a suo carico dei contributi di cui al provvedimento impugnato (pagg. 8-10 del ricorso) – “la decisione circa il soggetto tenuto ad effettuare il versamento contributivo costituisce comunque questione di merito, che deve essere valutata dal Giudice nell’ambito della cui giurisdizione ricade la controversia” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 2 aprile 2015, n. 874).
2.1. Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso di specie, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti.
3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello contabile determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione la Corte dei conti, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)