Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, le Commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 9 ottobre 2019, n. 2112
Procedura concorsuale per copertura posto Ricercatore-Commissione esaminatrice- Predeterminazione termini
N. 02112/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2019, proposto da
Salvatore Carannante, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] Mori, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cavallo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III 5 aprile 2019, n. 757.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del controinteressato [#OMISSIS#] Mori;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Salvatore Carannante contro l’Università degli Studi di Milano e nei confronti di [#OMISSIS#] Mori, diretto all’annullamento dei seguenti atti assunti nell’ambito della procedura per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della L. n. 240 del 2010 per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 – Storia della filosofia presso il Dipartimento di filosofia:
– decreto rettorale n. 2252 del 20 giugno 2018, recante l’accertamento della regolarità formale degli atti della predetta selezione, che ha dichiarato vincitore il controinteressato [#OMISSIS#] Mori;
– l’art. 13, comma 3, e 14, comma 4, del bando, adottato con decreto rettorale n. 4167 del 7 novembre 2017;
– l’art. 8, comma 3, del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
– tutti i verbali della commissione giudicatrice e della relazione finale;
– la nota prot. 69294 del 3 settembre 2018;
– il contratto stipulato dal controinteressato con l’Ateneo.
Con la predetta sentenza questo Tribunale, previa dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato, ha accolto il ricorso principale, e per l’effetto ha disposto “l’annullamento dell’atto impugnato con conseguente necessità di rinnovo della procedura concorsuale che dovrà essere svolta ex novo da una commissione in diversa composizione”.
La sentenza è stata comunicata dalla Segreteria della Sezione a tutte le parti del giudizio mediante p.e.c. in data 8 aprile 2019, ed è stata notificata dal ricorrente vittorioso in data 6 maggio 2019 all’Ateneo presso la sua sede reale, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché al difensore costituito del controinteressato.
Avverso la sentenza è stato proposto appello, con domanda cautelare, che tuttavia è stata rigettata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3941 del 1° agosto 2019.
Stante la totale inerzia dell’Università nell’esecuzione della sentenza il ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano con memoria di mera forma.
Si è costituito altresì il controinteressato, in data 23 settembre 2019, con contestuale memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
In via preliminare deve precisarsi che la sentenza di questo Tribunale indicata in epigrafe è esecutiva, stante il rigetto della domanda cautelare proposta in sede di appello.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. b) c.p.a., il giudizio di ottemperanza proposto è ammissibile e si può procedere al relativo scrutinio nel merito.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la memoria difensiva del controinteressato, in quanto depositata in violazione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 87 comma 3 e 73 comma 1 c.p.a. Il Collegio pertanto non ne terrà conto.
Venendo al merito della controversia, il ricorso per ottemperanza è meritevole di accoglimento, stante la totale inerzia dell’Università.
Ai fini di una più chiara esposizione della motivazione della decisione, è utile riportare, nella parte di interesse, la sentenza della cui ottemperanza si tratta.
“Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il primo motivo avente carattere assorbente in quanto prospettante i vizi che minano alla radice la legittimità della procedura.
Con tale motivo, l’interessato sostiene che la Commissione di concorso avrebbe violato il principio di imparzialità giacché ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei concorrenti.
A questo proposito il Collegio osserva che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo per discostarsi, le Commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi.
Questo principio ha [#OMISSIS#] generale ed è ricavabile, fra l’altro, dall’art. 4, primo comma, del d.P.R. n.117 del 2000 che disciplina proprio le procedure di reclutamento dei professori ordinari e dei ricercatori universitari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865). Esso, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal controinteressato, va applicato anche per i concorsi finalizzati al reclutamento dei ricercatori universitari.
Ciò premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, non è contestato che la Commissione di concorso abbia stabilito i criteri di valutazione dei titoli dopo essere venuta a conoscenza dei nominativi dei candidati. E’ dunque palese la violazione del principio appena illustrato.
Per queste ragioni va ribadita la fondatezza della censura in esame…. l’accoglimento della quale determina la necessità di rinnovo completo della procedura concorsuale.
In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso principale deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato con conseguente necessità di rinnovo della procedura concorsuale che dovrà essere svolta ex novo da una commissione in diversa composizione”.
Ora, non risulta che l’Università abbia proceduto alla rinnovazione della procedura concorsuale, e che neppure abbia intrapreso il relativo iter.
Il contegno inerte tenuto dall’Ateneo non risulta avere alcuna giustificazione, peraltro non fornita neanche in questa sede.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto, va disposto che l’Università proceda al rinnovo della procedura selettiva secondo la tempistica e le fasi di seguito indicati:
a) entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza il Rettore dovrà procedere alla nomina della Commissione in diversa composizione; in deroga al disposto di cui all’art. 7 comma 3 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (decreto rettorale del 13 luglio 2011, come modificato dal decreto del 7 ottobre 2015) la Commissione deve essere costituita da componenti tutti esterni all’Università degli Studi di Milano, garantendo comunque l’equilibrata rappresentanza di genere;
b) entro i successivi 30 giorni la Commissione eseguirà gli adempimenti di cui all’art. 11 del bando (decreto rettorale del 7 novembre 2017), curando in particolare la predisposizione dei criteri di valutazione prima di conoscere i nominativi dei candidati; entro lo stesso termine dovrà procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica; i punteggi da assegnare ai titoli, al curriculum e alla produzione scientifica sono quelli stabiliti dal bando;
c) entro i successivi 30 giorni si dovrà tenere la discussione pubblica dei titoli da parte dei candidati ritenuti dalla Commissione comparativamente più meritevoli, facendo comunque applicazione del disposto di cui all’art. 11 comma 5 del bando;
d) entro i successivi 20 giorni la Commissione dovrà concludere i lavori, redigendo la relazione finale e proponendo il nominativo del candidato scelto per la chiamata;
e) entro i successivi 30 giorni il Rettore dovrà pronunciarsi sulla regolarità dell’attività compiuta dalla Commissione e assumere le determinazioni conseguenti, compresa la dichiarazione del nominativo del vincitore.
Il Collegio ritiene di disporre fin d’ora che laddove perduri l’inadempimento dell’Università, con la mancata adozione da parte del Rettore della nomina della Commissione entro il termine sopra indicato, sia nominato quale Commissario ad acta il Rettore dell’Università dell’Insubria, o dirigente dallo stesso delegato nell’ambito del medesimo Ateneo, che dovrà porre in essere tutti gli adempimenti al fine di dare esecuzione alla sentenza.
Il Commissario ad acta è organo del Giudice dell’ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione della sentenza, e eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale.
Al termine dell’espletamento del mandato sarà cura del Commissario depositare presso la Segreteria di questa Sezione una documentata relazione sugli adempimenti posti in essere.
Il compenso del Commissario, da determinarsi ai sensi del DPR n. 115/2002, è posto a carico dell’Università degli Studi di Milano, e sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione di apposita documentata richiesta.
Le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Le spese possono invece essere compensate nei confronti del controinteressato, cui non è imputabile l’inerzia dell’Università.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– ordina all’Università degli Studi di Milano di dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III 5 aprile 2019, n. 757, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
– in caso di perdurante inadempimento nomina quale Commissario ad acta il Rettore dell’Università dell’Insubria, che porrà in essere gli adempimenti necessari ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da corrispondere agli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quali antistatari. Spese compensate nei confronti del controinteressato.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Rettore dell’Università dell’Insubria quale Commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli
[#OMISSIS#] Di Benedetto
Pubblicato il 09/10/2019