TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 2393

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-12-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Per giurisprudenza pacifica, la sopravvenuta indisponibilità del posto relativo all’incarico cui aspira il ricorrente, non esime l’amministrazione dall’obbligo di ottemperare alla decisione di annullamento della selezione alla quale aveva partecipato il medesimo, non precludendo, di conseguenza, la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, per conseguire l’utilità sostanziale riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, e cioè la definizione della procedura concorsuale impugnata, in conformità alle regole di azione irrevocabilmente stabilite dal giudice amministrativo.

Contenuto sentenza

N. 02393/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Monteverdi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Eustachi, 7; 
contro
Università degli Studi di Milano – Commissione Giudicatrice, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Camilla Neve [#OMISSIS#] Guaita; non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 526/13
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettoriale n. 4059 del 16.12.2009 l’Università degli Studi di Milano ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-ART./05 – Disciplina dello Spettacolo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, conclusosi con la nomina a vincitrice dell’attuale controinteressata.
La ricorrente ha impugnato gli esiti del predetto concorso, con il ricorso R.G. n. 270/2011, che è stato accolto con la sentenza n. 348 del 31.1.2012, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato (n. 2912 del 18.5.2012).
L’Università resistente ha successivamente provveduto a nominare una nuova Commissione, ed ad effettuare una nuova valutazione, contestata dall’istante con il ricorso R.G. n. 2621/2012, che ha visto nuovamente la prevalenza della stessa controinteressata.
Con la sentenza n. 526/13, passata in giudicato, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che erroneamente l’esame del curriculum effettuato dalla nuova commissione non menzionasse gli incarichi di insegnamento svolti presso l’Università di Genova e l’Università di Cagliari, ritenuti invece determinanti nella sentenza n. 348/12, ai fini della dimostrazione della non settorialità della competenza scientifica dell’attuale ricorrente, desumendo da ciò l’operato elusivo della Commissione, rispetto a quanto emerso in sede giurisdizionale.
Sotto un ulteriore profilo, detta sentenza ha ritenuto che, in violazione di quanto statuito nella precedente sentenza n. 348/2012, la commissione non aveva adeguatamente valutato la rilevante attività di insegnamento istituzionale svolta dalla ricorrente, oltreché numerosi titoli dalla stessa posseduti (partecipazione a convegni internazionali, incarichi di direttore artistico e di produzione di vari spettacoli, di membro in giurie e comitati, ecc.).
Infine, la sentenza n. 526/13 ha ulteriormente ravvisato la violazione del giudicato formatosi sulla predetta n. 348/2012, nella parte in cui la stessa aveva imposto alla commissione di adeguatamente considerare le pubblicazioni della ricorrente.
La sentenza n. 526 del 26.2.2013, ex art. 34 c, 1 lett. e) del c.p.a., ha pertanto imposto all’Università di nominare una nuova Commissione, che provvedesse a valutare le competenze scientifiche, le attività didattiche e le pubblicazioni della ricorrente, tenendo conto di quanto affermato nella stessa.
Con D.R. n. 5318 del 9.10.2014 l’Università ha costituito la commissione giudicatrice, che tuttavia non ha mai avviato i propri lavori, inizialmente, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal Prof. Mango e della successiva decadenza del suo sostituto, Prof. [#OMISSIS#], collocato in quiescenza, e successivamente, a causa delle dimissioni di tutti i membri.
Con D.R. n. 742 del 3.3.2016 ,“considerato che la procedura valutativa di che trattasi è stata bandita nell’anno 2009, che il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato è un ruolo ad esaurimento, e che nel frattempo all’interno del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e dei corsi di laurea ad esso afferenti sono intervenute nuove esigenza scientifiche e didattiche che impongono una diversa valutazione delle scelte finora operate, ed una diversa distribuzione delle competenze nei diversi settori, in funzione delle nuove esigenze dell’Ateneo”, l’Università ha revocato la stessa.
Con il presente ricorso l’istante deduce l’elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 526/13, od in subordine, una pronuncia che attesti l’illegittimità del predetto D.R. n. 742/2016.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in [#OMISSIS#] e nel merito.
Alla camera di consiglio del 10.11.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto per l’elusione del giudicato è fondato, essendo palese sia l’inerzia dell’Università nell’ottemperare alla sentenza oggetto del presente giudizio, non avendo la stessa neppure avviato il relativo procedimento valutativo, sia il carattere elusivo del D.R. n. 742/16, che ha revocato la procedura di che trattasi, anziché concluderla.
La stessa difesa erariale riconosce infatti che la sentenza n. 526/13, unitamente alla precedente n. 348/2012, hanno posto le basi per una rinnovazione della valutazione, scevra da ulteriori vizi di legittimità (pag. 10 memoria del 7.10.2016), essendo pertanto irrilevante che gli atti successivi alla stessa, e quindi la presa in servizio del vincitore, eventualmente, non possano avere esecuzione, come affermato nel D.R. n. 742/16 per giustificare la revoca in questa sede contestata.
In altre parole, il Tribunale non ha imposto all’Amministrazione di assumere il vincitore del concorso (fosse l’odierna ricorrente o la controinteressata), ciò che, in astratto, avrebbe potuto essere precluso dalle ragioni indicate nel citato D.R. n. 742/2016, qualora il Collegio ne avesse accertato la fondatezza, quanto invece, come detto, di concludere le operazioni valutative del concorso indetto con D.R. n. 4059/2009, dopo averne reiteratamente accertato l’illegittimità, nel corso di ben due giudizi.
Per giurisprudenza pacifica, la sopravvenuta indisponibilità del posto relativo all’incarico cui aspira il ricorrente, non esime infatti l’Amministrazione dall’obbligo di ottemperare alla decisione di annullamento della selezione alla quale aveva partecipato il medesimo, non precludendo, di conseguenza, la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, per conseguire l’utilità sostanziale riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, e cioè la definizione della procedura concorsuale impugnata, in conformità alle regole di azione irrevocabilmente stabilite dal T.A.R. (C.S., Sez. V, 29.4.2003, n. 2188).
Nel caso di specie, la ricorrente ha peraltro adeguatamente dimostrato di avere un interesse, personale concreto ed attuale, alla conclusione del concorso di che trattasi, potendo far valere il titolo eventualmente conseguito nell’ambito di altre procedure comparative, ciò che non permetteva all’Università di superare le disposizioni contenute nella sentenza n. 526/13, semplicemente ritirando il concorso indetto con D.R. n. 4059/2009.
Va dunque anzitutto dichiarata l’inottemperanza della sentenza T.A.R. Milano, IV, 26 febbraio 2013, n. 526, e la nullità del decreto rettorale 3 marzo 2016, n. 742.
Questo Collegio deve poi constatare che la vicenda, avviatasi ormai otto anni fa, non ha trovato un qualsiasi esito affidando la rinnovazione della procedura all’Università di Milano: sicché, per assicurare una tutela piena ed effettiva alla ricorrente Monteverdi, s’impone, senza ulteriori indugi, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino.
Questi svolgerà il compito già attribuito alla commissione di concorso, per cui, direttamente o avvalendosi di esperti da lui scelti all’interno dello stesso Ateneo, ovvero presso altra Istituzione, rinnoverà le operazioni valutative della stessa commissione e stabilirà, mediante una procedura comparativa, quale sia, tra i candidati, il più idoneo a ricoprire il posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-ART./05 – Disciplina dello Spettacolo, indetto con decreto n. 4059/2009 del rettore dell’Università di Milano, al quale si è fatto sin qui riferimento.
Lo stesso commissario – cui andrà anticipatamente corrisposto un acconto pari a € 2.000,00 provvisoriamente posto a carico della ricorrente, cui il commissario comunicherà le modalità per il versamento – entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione, trasmetterà una motivata relazione delle proprie conclusioni al Collegio, il quale assumerà le successive determinazioni, anche con riferimento alla domanda risarcitoria proposta.
Per ogni necessità lo stesso commissario farà riferimento al presidente della IV Sezione del T.A.R. di Milano.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
– dichiara l’inottemperanza della sentenza T.A.R. Milano, IV, 26 febbraio 2013, n. 526;
– dichiara la nullità del decreto 3 marzo 2016, n. 742 del rettore dell’Università di Milano;
– nomina commissario ad acta il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino;
– fissa per l’ulteriore corso l’udienza camerale del giorno 8 giugno 2017.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio addì 10 novembre e 16 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Gatti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/12/2016