TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 305

Data Documento: 2014-01-29
Area: Giurisprudenza
Massima

L’onere di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico fintanto che vi siano criteri prefissati di assegnazione del punteggio numerico; diversamente, occorre una motivazione specifica del giudizio espresso, perché il punteggio numerico in assenza di criteri di assegnazione risulta opaco e incomprensibile.

Contenuto sentenza

N. 00305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Università degli Studi di Pavia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti; 
per l’annullamento
a) del verbale della commissione esaminatrice n. 4 redatto il 20.11.2012, per la classe di concorso A037, relativo all’espletamento della prova orale del Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a, 2011/2012, [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente non risulta inserito nell’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale;
b) della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale per quanto, in essa, non risulta inserito pure il ricorrente;
c) del suddetto verbale n. 4, [#OMISSIS#] parte in cui non determina i criteri di valutazione per la prova orale;
d) dello stesso verbale n. 4, [#OMISSIS#] parte in cui, negli elenchi ivi riportati, risulta indicato il solo voto numerico attribuito ai candidati, e non anche, il relativo giudizio, all’uopo, formulato dalla Commissione giudicatrice, nonostante espressamente previsto;
e) degli elenchi riportati in calce al verbale n. 4, successivamente pubblicati sul [#OMISSIS#] on-line cineca, nei limiti di cui sopra;
in via gradata per l’annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari provvisorie,
dei seguenti provvedimenti:
a) del decreto Rettorale n. 735/2012, avente ad oggetto le modalità di ammissione ai corsi di TFA per l’insegnamento [#OMISSIS#] scuola secondaria di primo e secondo grado, a.a, 2011/2012, [#OMISSIS#] parte in cui non determina i criteri di valutazione della prova orale nonché [#OMISSIS#] parte , in cui non stabilisce indicazioni precise e dettagliate per la valutazione della prova orale;
b) del Decreto Rettorale n, 1081/2012 prot. n, 25148 del 28/06/2012 di nomina della Commissione esaminatrice preposta alle prove del concorso per ammissione al T.F.A. a.a, 2011/2012;
c) del suddetto verbale n. 4 [#OMISSIS#] parte in cui la composizione della Commissione esaminatrice preposta alla valutazione della prova orale non coincide con la composizione della stessa disposta dal Decreto Rettorale n, 1081/2012 prot. n, 25148 del 28.06.2012, all’uopo indicato [#OMISSIS#] stesso verbale; ovvero [#OMISSIS#] parte in cui, annovera tra i membri componenti della Commissione giudicatrice preposta alla prova orale la prof.ssa [#OMISSIS#] Signori, non contemplata nel richiamato D.R. e non presente alle precedenti sedute, risultando in tal modo la composizione della Commissione giudicatrice presente alla seduta relativa alla prova orale differente rispetto la composizione presente alle precedenti sedute, afferenti l’una la prova scritta e l’altra la correzione della prova scritta di cui ai verbali n. 2 e n. 3, nei quali, infatti, risulta presente, quale componente di commissione, la prof.ssa [#OMISSIS#] Forzatti, assente invece, [#OMISSIS#] seduta della prova orale, [#OMISSIS#] verbale n. 4, ove compare, invece, il nominativo della prof.ssa [#OMISSIS#] Signori, assente nelle precedenti composizioni;
d) dei verbali nn. 2 e 3, redatti entrambi in data 17.09.2012, [#OMISSIS#] parte in cui indicano come membro di commissione presente alle relative sedute, la prof.ssa [#OMISSIS#] Forzatti, così come designata dal D.R. n, 1081/2012 (prot. n, 25148) del 28.06.2012, ciò mentre nel verbale n. 4 redatto in occasione della prova orale risulta presente un altro membro, tale prof.ssa [#OMISSIS#] Signori; del verbale n. 3, redatto in data 17.09.2012 afferente la correzione della prova scritta, [#OMISSIS#] parte in cui, nell’elenco ivi riportato, riporta il solo voto numerico assegnato a ciascun plico e non anche il relativo giudizio;
nonché per l’annullamento, previa sospensione o emanazione di misure cautelari provvisorie, della procedura concorsuale de qua, ivi compresa la suddetta prova orale, per i motivi appresso specificati e/o, in via subordinata, per il riconoscimento del ricorrente ad essere ammesso al Tirocinio Formativo Attivo previo inserimento [#OMISSIS#] relativa graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con decreto in data 3 [#OMISSIS#] 2012 il Rettore dell’Università degli studi di Pavia ha indetto, per l’anno accademico 2011/12, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo (T.F.A.), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento [#OMISSIS#] scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il ricorrente ha partecipato alla selezione per la classe di concorso A037 ed è stato ammesso a sostenere la prova orale, all’esito della quale ha conseguito un punteggio (13) inferiore alla soglia minima (15/20) ed è stato dichiarato non idoneo.
Con il ricorso ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo censure per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. n. 487/94, degli artt. 1 e 3 l.n. 241/90, difetto di motivazione [#OMISSIS#] determinazione del punteggio, violazione artt. 3 e 97 Cost, illogicità, disparità di trattamento, eccesso di potere. Si assume che la Commissione ha proceduto alla mera attribuzione del voto numerico senza formulare anche il relativo giudizio, nonostante si fosse autovincolata in tal senso nel verbale n. 4 del 20 novembre 2012; che il solo voto numerico non è idoneo ad integrare la valutazione della prova, in assenza di criteri di valutazione, non previsti dal bando e non predeterminati dalla commissione, con conseguente impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito [#OMISSIS#] valutazione di insufficienza. In via subordinata il ricorrente deduce altresì la violazione e falsa applicazione del bando e degli artt. 3 e 97 Cost, nonché veri [#OMISSIS#] di eccesso di potere, per il rilievo che [#OMISSIS#] seduta della prova orale d’esame la composizione della commissione è risultata modificata rispetto a quella stabilita nel decreto di nomina e diversa da quella che ha partecipato alle prima fase del concorso, all’espletamento e alla correzione della prova scritta; in particolare, il ricorrente osserva che il nominativo della prof.ssa [#OMISSIS#] Signori non risulta nel decreto rettorale di nomina, né in eventuali e non noti atti di rettifica, che la sua presenza in occasione della seduta della prova orale determina l’illegittimità delle operazioni compiute dalla commissione irregolarmente composta.
L’Università degli studi di Pavia si è costituita in giudizio controdeducendo con memoria. La resistente osserva che i criteri di massima sono richiesti soltanto per la valutazione dei titoli e non delle prove d’esame; che l’onere di motivazione è correttamente assolto mediante l’assegnazione del punteggio numerico; che nel decreto rettorale di nomina la prof.ssa Signori è stata nominata come componente titolare e la prof.ssa Forzatti come supplente, per cui l’avvicendamento dei membri supplenti con quelli titolari non ha dato luogo ad alcuna irregolarità.
Dopo l’esecuzione dell’ordine istruttorio, con ordinanza n. 395 del 5 aprile 2013 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2) Il Collegio, pur conoscendo il consolidato indirizzo in tema di valutazione delle prove di concorso, in base al quale l’onere motivazionale è sufficientemente assolto con l’indicazione del punteggio numerico, ritiene tuttavia di confermare la decisione della fase cautelare, stante la particolarità del [#OMISSIS#] in esame.
In particolare il Collegio ritiene di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale la questione relativa alla idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolta, non già in astratto, ma in concreto, avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel [#OMISSIS#] in cui essi siano totalmente assenti o si risolvano in espressioni generiche.
Sul dovere di motivazione dei giudizi espressi da una Commissione di concorso, o sulla sufficienza del punteggio numerico, si deve ricordare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che nelle procedure concorsuali l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico, o alfanumerico, se a monte siano fissati criteri generali di valutazione e attribuzione del punteggio (cfr. Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2012 n. 6491; id. 9 settembre 2008, n. 4300).
E’ quindi vero che il punteggio numerico, già [#OMISSIS#] varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, in sé idoneo non solo a stabilire se il candidato ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma anche ad indicare la misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
Ciò tuttavia a condizione che il punteggio espresso trovi specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla legge, dal bando di concorso o predeterminati dalla commissione esaminatrice, perché soltanto così esso può essere soggetto a controllo da parte del [#OMISSIS#] amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, è comunque posto in condizione di sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o palesi [#OMISSIS#] di contraddizione.
Difatti, in forza dell’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 [#OMISSIS#] 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
In applicazione di detto parametro normativo, da coordinarsi in linea sistematica con l’art. 3 della legge n. 241/1990, deve quindi affermarsi che nelle procedure selettive ad esami pubblici, la sufficienza del voto numerico può ammettersi purché siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, dato che, in assenza di parametri predeterminati, ogni valutazione risulterebbe arbitraria e dunque illegittima.
E’, allora, essenziale, che la commissione di esame stabilisca ex ante i criteri di attribuzione del punteggio, in modo che siano ricostruibili ex post le ragioni del voto attribuito, ovvero, e in alternativa, che la commissione dia conto con motivazione chiara delle ragioni del punteggio medesimo. Va quindi affermato il principio, espresso nell’orientamento richiamato cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui “l’onere di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico fintanto che vi siano criteri prefissati di assegnazione del punteggio numerico; diversamente, occorre una motivazione specifica del giudizio espresso, perché il punteggio numerico in assenza di criteri di assegnazione risulta opaco e incomprensibile”.
[#OMISSIS#] procedura di cui trattasi, non sono stati prestabiliti criteri valutativi da parte della Commissione esaminatrice, né essi sono in alcun modo desumibili dagli atti pregressi della procedura concorsuale e, in particolare, dal bando di indizione della selezione o da norme regolamentari. Del resto, il punteggio numerico è stato espresso dalla Commissione senza alcun richiamo a griglie di valutazione, per cui il candidato non è posto in grado di comprendere le valutazioni riferite ai singoli elementi della prova orale sostenuta.
Va anche osservato che la predeterminazione dei criteri è tanto più necessaria se ad essa l’amministrazione, come [#OMISSIS#] specie, si sia, in concreto, autovincolata. Come risulta, infatti, dal verbale n. 4 del 20 novembre 2012, nel corso delle operazioni preliminari della seduta delle prove orali è stato approvato il seguente schema operativo: “la commissione giudicatrice esamina ciascun candidato, formula il relativo giudizio ed assegna i punteggi”.
Il punteggio negativo della prova orale del ricorrente è stato quindi espresso dalla commissione in violazione dell’obbligo generale di precostituire adeguati criteri di valutazione e della regola cui la commissione medesima si era autovincolata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto perché fondato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per la particolarità del [#OMISSIS#].
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il verbale impugnato [#OMISSIS#] parte in cui reca l’assegnazione del punteggio alla prova orale del ricorrente e lo ascrive tra i candidati non idonei;
compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)