Ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 11 luglio 1990, n. 382, il ricercatore vincitore di concorso, allo scadere del triennio dalla sua immissione in servizio, è sottoposto ad una valutazione, avente ad oggetto l’attività scientifica effettivamente prestata, che in caso di giudizio positivo dà luogo al suo inserimento nel ruolo dei ricercatori confermati, con quanto ne consegue in termini di migliore trattamento economico.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 320
Ricercatore-Valutazione al termine triennio immissione in servizio-Giudizio di ottemperanza
N. 00320/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02371/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Canova, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Linzola e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Platania, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Hoepli, 3;
contro
Universita’ degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 2601/2015, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del giudicato, ed ove occorrer possa, per la dichiarazione della nullità del Decreto del Rettore dell’Università di Pavia n. 1361-2016, prot. n. 63497 del 3 agosto 2016.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In accoglimento del ricorso per ottemperanza, proposto con R.G. n. 1600/2013 per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Lombardia, I, 23 aprile 2009, n. 3527, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 2601 – di cui il ricorrente chiede a sua volta in questa sede l’ottemperanza – il Tribunale lo ha nominato vincitore della procedura concorsuale indetta con D.R. n. 360/2008, disponendo la sua immissione nel ruolo dei ricercatori del SSD BIO/05 dell’Università di Pavia, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.P.R. 23.3.2000 n. 117, dalla data di immissione in servizio in tale qualifica del controinteressato soccombente in tale giudizio, e quindi dal 21.1.2009.
Con la sentenza n. 2601/2015 il Tribunale ha inoltre accolto le domande risarcitorie, condannando l’Università a corrispondere al ricorrente, a titolo di danno emergente, le differenze stipendiali tra quanto dallo stesso concretamente percepito, a titolo di lavoro dipendente presso detta Università (tecnico laureato), e quanto avrebbe invece ricevuto ove fosse stato nominato ricercatore, dal 21.1.2009, alla data di effettiva immissione in servizio.
Anche la domanda di risarcimento per perdita di chance è stata accolta, condannandosi l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, del 10% delle spettanze cui avrebbe avuto diritto qualora immesso tempestivamente in servizio quale ricercatore, e quindi dal 21.1.2009, alla pubblicazione della stessa sentenza n. 2601/2015.
L’Università è stata infine condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ammontante a 5.000,00 euro.
Tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento avrebbero dovuto inoltre essere soggette a rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino alla data di effettivo pagamento.
In esito alla citata sentenza, con decreto rettoriale n. 1361 del 3.8.2016, il ricorrente è stato nominato nel ruolo dei ricercatori universitari per il SSD BIO/05 presso il Dipartimento di Chimica, con decorrenza dal 21.1.2009, agli effetti giuridici, e dal 3.8.2016, agli effetti economici, ciò che, secondo l’istante, non darebbe ottemperanza alla sentenza n. 2601/2015 in epigrafe indicata.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in [#OMISSIS#] e nel merito.
Alla camera di consiglio del 26.1.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, osserva il Collegio che l’arco temporale in cui il ricorrente ha subito un danno ingiusto per effetto dell’illegittimità degli atti emanati dall’Università di Pavia, va dal 21.1.2009, data in cui il medesimo avrebbe dovuto prendere servizio quale vincitore del citato concorso indetto con D.R. n. 360/2008, al 3.8.2016, data in cui lo stesso, a seguito della sentenza n. 2601/2015, ha effettivamente preso servizio, pari a 7 anni, 6 mesi, e 18 giorni.
I.1.1) Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta il mancato risarcimento del danno emergente, in considerazione dell’asserita violazione, da parte dell’Università di Pavia, dei criteri indicati nella citata sentenza n. 2601/2015.
In particolare, la resistente avrebbe errato nell’inquadrare l’istante nel ruolo dei ricercatori non confermati, dovendo invece procedere alla suo inserimento in quello dei ricercatori confermati.
I.1.2) Sul punto, il Collegio da atto che, effettivamente, l’Università ha ritenuto di applicare nei confronti dell’attuale ricorrente l’art. 31 D.P.R. n. 382/1980, secondo cui il ricercatore vincitore di concorso, allo scadere del triennio dalla sua immissione in servizio, è sottoposto ad una valutazione, avente ad oggetto l’attività scientifica effettivamente prestata, che in caso di giudizio positivo dà luogo al suo inserimento nel ruolo dei ricercatori confermati, con quanto ne consegue in termini di migliore trattamento economico.
Conseguentemente, a partire dal 3.8.2016, l’Università ha concretamente riconosciuto all’istante i soli emolumenti spettanti ad un ricercatore non confermato, inferiori a quelli a cui il medesimo avrà diritto successivamente al decorso del triennio, ed a seguito del predetto giudizio a lui favorevole.
I.1.3) Sul punto, ritiene il Collegio che la sentenza n. 2601/2015 si sia limitata ad accertare che il concorso a ricercatore universitario indetto con D.R. n. 360/2008 avrebbe dovuto essere vinto dall’attuale ricorrente, il quale avrebbe pertanto dovuto prendere servizio in luogo del controinteressato, illegittimamente risultato primo classificato.
Da detta sentenza non può tuttavia desumersi alcuna statuizione che affermi l’idoneità dell’attuale ricorrente ad essere confermato dopo un triennio, in relazione all’attività scientifica svolta, ciò che non può infatti che essere accertato dall’Università, e successivamente al decorso di detto arco temporale.
Correttamente la resistente ha pertanto riconosciuto all’istante il trattamento economico di un ricercatore non confermato, dovendosi conseguentemente respingere, in parte qua, le doglianze in questa sede sollevate.
I.2.1) Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 103 c. 3 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, secondo cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuto agli stessi per intero l’attività effettivamente prestata nelle università, in una delle figure previste dall’art. 7 della L. 21.2.1980 n. 28, a cui appartiene anche l’istante, avendo prestato servizio come assistente tecnico, dal 1991 al 1999, e come tecnico laureato, dal 1999 al 3.8.2016, data in cui ha preso servizio come ricercatore.
I.2.2) Ritiene il Collegio che, in relazione a quanto affermato nel precedente punto I.1.3, essendo l’applicazione della norma che il ricorrente assume violata, subordinata alla formulazione del giudizio di conferma, successivamente al decorso del triennio, allo stato, i benefici previsti dalla stessa non possono essere riconosciuti in favore dell’istante, essendo infatti sospensivamente condizionati a detto giudizio, dovendosi in conclusione respingere anche dette doglianze.
I.3.1) Nel giustificare l’entità delle spettanze economiche riconosciute al ricorrente, secondo l’Università, “non si è potuto procedere al conferimento all’interessato di un assegno ad personam, in quanto le disposizioni dell’art. 202 D.P.R. n. 3/1957 sono state abrogate dall’art. 1 c. 458 della L. n. 147/2013, a decorrere dal 1.1.2014”.
I.3.2) Dette argomentazioni non sono tuttavia condivise dal Collegio.
In base a quanto statuito nella sentenza n. 2601/2015, ove l’Università avesse agito legittimamente, il ricorrente avrebbe preso servizio in data 21.1.2009, potendo pertanto usufruire del predetto assegno ad personam fino al 1.1.2014, data di abrogazione dell’assegno di che trattasi.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a ricevere i relativi emolumenti nel triennio in cui il medesimo presterà servizio qual ricercatore non confermato, ed in caso di giudizio positivo sull’attività prestata, anche successivamente, per un periodo di quattro anni, undici mesi, e dieci giorni, decorrenti dal 3.8.2016, data di sua immissione in servizio quale ricercatore.
II) Il risarcimento del danno da perdita di chance, allo stato, non è stato ancora riconosciuto al ricorrente dall’Università, che è conseguentemente tenuta ad adempire alla relativa obbligazione.
In ordine al quantum, il medesimo va liquidato nella misura del 10% delle spettanze riconosciute al ricorrente nel triennio in cui presterà servizio quale ricercatore non confermato, come determinate in esito alla presente sentenza.
Nel caso in cui il ricorrente dovesse essere confermato successivamente al decorso del triennio, al medesimo andrà corrisposto il 10% delle spettanze a cui il medesimo avrà diritto, a partire dall’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, e per un successivo arco temporale, pari a 4 anni, 6 mesi, e 18 giorni.
III) L’Università non ha inoltre ancora provveduto al pagamento dei danni non patrimoniali, come detto liquidati in Euro 5.000,00, non avendo dato prova dell’adempimento di tale obbligazione.
IV) In conclusione, al ricorrente deve essere riconosciuto, dal 3.8.2016, il trattamento economico spettante ad un ricercatore non confermato, integrato dall’assegno indicato nel punto I.3.2.
L’Università va condannata al risarcimento del danno da perdita di chance in favore del ricorrente, nei termini indicati nel punto II, oltreché di quello non patrimoniale (punto III); a dette somme va inoltre aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, fino alla data di effettivo pagamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alla soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge (punti I.1.3 e I.2.2), ed in parte lo accoglie (punti I.3.2, II e III).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
[#OMISSIS#] Gatti, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/02/2017