TAR Marche, Ancona, Sez. I, 11 dicembre 2015, n. 909

Calcolo indennità di buonuscita

Data Documento: 2015-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Se il servizio di professore associato è la continuazione di quello precedente di incaricato interno, il periodo presso l’università va considerato unitariamente essendo il secondo (quello da professore associato) la derivazione del primo (quello da incaricato interno), con un’unica indennità di buonuscita da calcolare per l’intero periodo. 

Contenuto sentenza

N. 00909/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Galiani, rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 22 cod. proc. amm., con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24; 
contro
– INPS (già INPDAP) di Macerata, non costituito; 
– INPS (già INPDAP) di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Assumma, Salvatore Carolla, [#OMISSIS#] Annovazzi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale I.N.P.S. Ancona, in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 21; 
per l’annullamento
– del provvedimento di liquidazione della buonuscita dell’INPS di Macerata (delibera n. 13820 del 17/12/2009) nella parte in cui ha considerato come periodo utile per il servizio prestato come docente, ai fini della liquidazione della buonuscita, solo il periodo dall’11/2/1985 al 31/10/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di INPS (già INPDAP) di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. [#OMISSIS#] Galiani, che ha svolto servizio quale magistrato ordinario per il periodo settembre 1964-febbraio 1985 e quale professore universitario per il periodo 4 aprile 1973-31 ottobre 2009 (e, precisamente, dal 4 aprile 1973 all’11 febbraio 1985 in qualità di incaricato stabilizzato, e dal 12 febbraio1985 al 31 ottobre 2009 in qualità di professore associato), ricorre in questa sede avverso il provvedimento di liquidazione della buonuscita dell’INPS (già INPDAP) di Macerata (delibera n. 13820 del 17/12/2009), nella parte in cui ha considerato come periodo utile per il servizio prestato come docente, ai fini della liquidazione della buonuscita, solo il periodo dall’11/2/1985 al 31/10/2009.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– violazione degli artt. 131 e 133 del DPR 19/12/1973, n. 1092 e degli artt. 51, comma 4, e 111 del DPR n. 382/1980.
Il ricorrente, in sintesi, espone quanto segue:
– nel periodo dal 4 aprile 1973 all’11 febbraio 1985 ha prestato servizio sia come incaricato stabilizzato sia, nel contempo, come magistrato. Quindi, per 11 anni e 10 mesi ha versato una doppia contribuzione (una relativa al servizio prestato come docente, l’altra relativa al servizio prestato come magistrato);
– poiché esso ricorrente ha prestato servizio come incaricato stabilizzato retribuito dal 4/4/1973 all’11/2/1985, l’INPS avrebbe dovuto conteggiare anche tale periodo ai fini della liquidazione della buonuscita a lui spettante, considerando come periodo utile per il servizio prestato come docente, ai fini della liquidazione della buonuscita, il periodo dal 4/4/1973 al 31/10/2009;
– l’INPS, invece, mentre ha considerato il servizio prestato come docente dal 4/4/1973 al 31/10/2009 come periodo utile ai fini della liquidazione della pensione, ha considerato come periodo utile ai fini della liquidazione della buonuscita solo il periodo dall’11/2/1985 al 31/10/2009, non computando il servizio prestato come docente dal 4/4/1973 all’11/2/1985;
– ciò nonostante il fatto che l’Università degli Studi di Camerino, nella nota inviata all’INPDAP di Macerata con raccomandata 22 settembre 2009, ha attestato, alla voce “Servizi e periodi valutabili”, che “A favore dell’iscritto vanno computati i servizi resi con iscrizione al Fondo gestito da codesto Ente, al quale sono stati versati i relativi contributi dal 4.4.1973 al 31.10.1973 – Inc. Interno Univ. Cagliari; dal 1.11.1973 al 11.2.1985 – Inc. Interno Univ. Camerino; dal 12.2.1985 al 31.10.2009 Associato Univ. Camerino per un periodo totale di mg. 27 mm. 6 aa. 36“. Nel foglio di calcolo della pensione e della buonuscita l’Università di Camerino aveva attestato, dunque, che, sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai fini della liquidazione della buonuscita, andava computato anche il periodo dal 4/4/1973 all’11/2/1985;
– in giurisprudenza costituisce principio pacifico che “L’incaricato stabilizzato, che venga nominato come associato confermato ai sensi dell’art. 111 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, ha titolo a conseguire il riconoscimento dei pregressi servizi, previsto dal precedente art. 103” (ex multis, TAR Lazio, I, n. 1830/1988);
– in realtà l’INPS non disconosce tale principio, anche se nella impugnata nota del 22/10/2014, afferma che “il periodo da incaricato interno [dal 4/4/1973 all’11/2/1985] non è stato oggetto di liquidazione in quanto al termine dello stesso (12.2.1985) l’Università di Camerino non ha provveduto ad inviare la documentazione di [#OMISSIS#]“;
– questa tesi è però priva di qualsiasi fondamento giuridico. In effetti, va considerato che i servizi prestati, prima come incaricato stabilizzato interno e dopo come professore associato, si sono svolti senza soluzione di continuità. Il servizio prestato come incaricato stabilizzato interno ha costituito presupposto per l’ottenimento della idoneità a professore associato. Infatti, il giudizio per l’inquadramento dei professori incaricati stabilizzati nella fascia dei professori associati, ai sensi dell’art. 51, comma 4, DPR n. 382/1980, “è inteso ad accertare l’idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato“. Ma se il diritto a conseguire il TFS riguarda anche “i pregressi servizi”, è evidente che il diritto a conseguire tale riconoscimento matura nel momento in cui il servizio è definitivamente cessato. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo l’operato dell’INPS che ha considerato come periodo utile, ai fini della buonuscita, solo il periodo di servizio svolto come professore associato dall’11/2/1985 al 31/10/2009, non computando il servizio prestato come incaricato stabilizzato interno dal 4/4/1973 all’11/2/1985.
3. Si è costituita l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, eccependo che:
– in primo luogo, il diritto si è prescritto per decorso del termine quinquennale, visto che l’indennità è stata liquidata in data 17/12/2009, mentre il ricorso è stato ricevuto dall’ente solo in data 22/12/2014. Nel caso di specie il noto principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale n. 477/2002 non opera a favore del ricorrente, dovendo l’atto interruttivo della prescrizione pervenire al destinatario prima della decorrenza del termine;
– in secondo luogo, sulla questione di merito si è formato un giudicato contrario alle tesi del prof. Galiani. In effetti, con sentenza n. 4082/2014 la Sez. III del Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Marche n. 297/2014, ha affermato che il calcolo dell’indennità di buonuscita effettuato dall’INPS in esecuzione della precedente sentenza del TAR Marche n. 81/2013 è corretto. Poiché nella specie può legittimamente affermarsi che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (visto che oggetto della sentenza del Consiglio di Stato è proprio il calcolo dell’indennità in parola), il ricorso va respinto.
4. Con ordinanza n. 35/2015 è stata fissata per il 5 novembre 2015 l’udienza di trattazione del merito.
5. Il ricorso va esaminato nel merito, atteso che:
– è certamente vero in linea di principio quanto eccepito dalla difesa dell’INPS, ma è altrettanto vero che in data 20 settembre 2014 il ricorrente aveva inviato all’INPS di Macerata una nota dichiaratamente interruttiva della prescrizione (e ciò ovviamente alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4082/2014, depositata in data 1/8/2014), alla quale l’amministrazione ha replicato con la nota del 22/10/2014;
– va inoltre evidenziato che, seppure è vero che l’indennità è stata liquidata in data 17/12/2009, è altrettanto vero che il ricorrente poteva contestare il calcolo solo dal momento in cui è stato posto a legale conoscenza del prospetto di liquidazione (il quale riporta chiaramente in alto a destra la dicitura “RACCOMANDATA A.R.”, per cui è stata inviata con tale modalità al prof. Galiani). L’INPS non ha documentato in quale data il prospetto è stato ricevuto dall’interessato, per cui l’eccezione di prescrizione va respinta anche per questo ulteriore motivo.
6. Nel merito, il ricorso va accolto.
Con riferimento all’eccezione formulata dalla difesa dell’INPS sul merito della domanda, va chiarito che la sentenza n. 4082/2014 non rileva nel presente giudizio nel senso sostenuto dall’Istituto resistente, in quanto a pagina 9 (punto 12.3. della motivazione) il Consiglio di Stato ha espressamente evidenziato che non costituiva oggetto di quel giudizio la questione di una possibile riconsiderazione, nel calcolo della liquidazione, del solo periodo durante il quale il prof. Galiani ha svolto l’attività di docente universitario. E nel successivo punto 12.4. il giudice di appello ha ben evidenziato che il motivo ostativo all’accoglimento della pretesa era costituito dal fatto che l’odierno ricorrente non aveva mai chiesto la liquidazione della buonuscita per il periodo in contestazione. Ma poiché tale richiesta è stata fatta entro il termine prescrizionale, è da ritenere superato il problema rilevato dal Consiglio di Stato.
Ai fini della regolazione delle spese di giudizio va però sin d’ora rilevato che anche il ricorrente ha in qualche modo contribuito all’attivazione di un giudizio probabilmente superfluo, visto che era ben possibile proporre la presente domanda nell’ambito del precedente contenzioso definitivamente chiuso con la più volte citata sentenza n. 4082/2014.
7. Nel merito, come detto, il ricorso è fondato.
Al riguardo, non ravvisandosi nelle difese dell’INPS argomenti difensivi nuovi (a parte le specifiche eccezioni riferite alla posizione del prof. Galiani), il Collegio ritiene sufficiente richiamare le argomentazioni esposte nella decisione della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 3014/2008 (la quale ha confermato la sentenza del TAR Lazio, III-ter, n. 3520/2007). Il Consiglio di Stato, esaminando una vicenda del tutto sovrapponibile a quella odierna ha osservato che:
– “….4.1 Il Tar ha ritenuto che il conferimento di un incarico di insegnamento universitario ad un pubblico dipendente legato da rapporto di impiego statale in atto dia luogo ad un consentito cumulo di rapporti di impiego e generi il diritto ad un autonomo trattamento di quiescenza (pensione) in applicazione dell’art. 6, ultimo comma, del d.p.r. n. 1092/1973; parimenti, per il trattamento previdenziale (indennità di buonuscita), in quanto l’art. 14 del d.p.r. n. 1032/1973, quanto al riconoscimento dei servizi computabili, fa rinvio alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato e quindi al predetto art. 6, terzo comma; l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale era da disattendersi perché non era ipotizzabile una cesura tra i due rapporti (incaricato interno e professore associato). L’appellante INPDAP deduce invece che il servizio di incaricato interno è tra quelli per i quali è previsto il cumulo di rapporti di impiego, ciascuno con una sua autonomia; l’incarico interno comporta il 50% del trattamento stipendiale dell’incaricato esterno (che è colui che non è legato da altro rapporto di impiego con una p.a. o un ente pubblico o privato) e non comprende la 13^ mensilità e l’indennità integrativa speciale (ciò in quanto evidentemente è già percepita per il servizio al Ministero e, com’è noto, non può essere duplicata). Continua ancora l’appellante che, se l’incarico interno può comportare due pensioni (una del Ministero e una dell’incarico interno), vuol dire che i rapporti sono distinti e cumulabili, ma vuol dire anche che due sono le indennità di buonuscita e quella dell’incarico interno (non segnalata per tempo) è ormai prescritta. Difatti, stante la totale autonomia tra il rapporto di impiego come professore incaricato e quello presso il Ministero, il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita per entrambi i rapporti sarebbe sorto nel momento in cui questi sono cessati; e la prescrizione opera dal 105^ giorno a decorrere dal collocamento a riposo dal Ministero, che è avvenuto in data 21.9.1987, mentre il ricorso è del 2000. Tutto ciò senza considerare che, dato l’esiguo trattamento economico percepito per l’incarico interno (come sopra ricordato), se si valutasse unitariamente tutto il periodo universitario si avrebbe una sproporzione tra contributi versati e trattamento previdenziale rivendicato”;
– “… 4.2. La tesi difensiva dell’INPDAP non può essere condivisa. Osserva il Collegio che il servizio di professore associato è la continuazione di quello precedente di incaricato interno, considerando che l’art. 50 del d.p.r. 382/1980 consente proprio agli incaricati di partecipare ai giudizi di idoneità per associati; in questo senso pertanto il periodo presso l’Università va considerato unitariamente essendo il secondo (associato) la derivazione del primo (incaricato) con un’unica indennità di buonuscita da calcolare per l’intero periodo 1967-1999. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 1032/1973 (t.u. sulle prestazioni previdenziali che, nella parte prima, disciplina appunto l’indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti statali), l’iscritto al Fondo di previdenza che effettua passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione “senza soluzione di continuità” e che comunque, dopo tali passaggi, continua ad essere iscritto al medesimo Fondo ha diritto alla liquidazione, “all’atto della cessazione definitiva dal servizio”, di “un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”. Nessuna prescrizione può invocarsi quando lo svolgimento del servizio universitario non ha subìto nessuna interruzione; mentre al contrario si sarebbe prescritto il diritto alla buonuscita per il periodo di svolgimento dell’“incarico” universitario, (contemporaneo al servizio ministeriale) se all’incarico medesimo non fosse seguito il servizio da associato e il beneficio previdenziale non fosse stato richiesto (in aggiunta a quello spettante per il servizio presso il Ministero) prima della decorrenza della prescrizione. Ma non è questo il caso in esame, nel quale il rapporto presso l’Università è continuato e tra i due periodi di servizi universitari non vi è stata soluzione di continuità, essendosi il rapporto solo trasformato da incaricato ad associato. Una cosa è il cumulo tra due stipendi (ministeriale e dell’Università), che è consentito e che è ciò che é avvenuto per il dipendente ministeriale per il periodo di tempo in cui ha svolto anche l’incarico universitario retribuito; una cosa è pure il cumulo tra pensione e stipendio, che è consentito ed è vietato solo quando il nuovo rapporto è la prosecuzione del precedente ( cfr. Corte dei conti. Sez. giurisd. Reg. Campania, n. 126/1999 e Sez. giurisd. Reg. Puglia n. 430/1998, secondo cui “non può essere riconosciuto a un professore associato, nominato a seguito di giudizio di idoneità ex art. 50 D.P.R. MN. 382/1980, alcun trattamento pensionistico per il precedente servizio prestato come…incaricato…in quanto opera in proposito il divieto di cumulo di cui all’art. 133 del d.p.r. n. 1092/1973, sussistendo un rapporto di derivazione tra le due posizioni in questione”). Ma cosa ben diversa è il cumulo di indennità di buonuscita spettanti per impieghi diversi. Nel caso in esame – a prescindere dall’indennità di buonuscita conseguita per il periodo ministeriale (dal 1957 al 1987) che attiene a un diverso rapporto di servizio – l’ulteriore servizio computabile sempre ai fini della buonuscita è quello complessivo dell’insegnamento universitario; quindi la prescrizione decorre dal termine del servizio complessivo e cioè dal 1999 e non dal 1987 quando il rapporto con l’Università si è soltanto modificato da incaricato ad associato”;
– “Va in proposito sottolineato che, come afferma l’Università La Sapienza di Roma nella nota del 4.7.2000 (depositata in giudizio il 20.2.2007), l’INPDAP sulla questione in esame sembra aver mutato atteggiamento, probabilmente per limitare la spesa pubblica secondo le direttive di carattere generale dettate dal Governo e dal Parlamento; ma non è ammissibile che un siffatto sacrificio per gli interessati non sia sorretto da idonea modifica legislativa. Al ricorrente spetta quindi la buonuscita dal 1967 al 1999 (incaricato e associato), previo scomputo di quanto eventualmente già percepito dal 1987 al 1999 (come associato), con interessi e rivalutazione, secondo quanto statuito dal giudice di primo grado….”.
8. Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di giudizio, sia alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate che dei rilievi di cui al precedente punto 6., vanno però compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2015 e 11 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Aprile, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)